GIUNTA PER IL REGOLAMENTO – TESTO UNIFICATO REDATTO

TESTO UNIFICATO REDATTO IN ARTICOLI Art. 1All'articolo 8 del Regolamento, dopo la parola: «questioni,» sono inserite le seguenti: «garantisce l'esercizio personale del voto, assicura la regolarità delle votazioni, ne». Art. 2All'articolo 12, comma 1, del Regolamento, dopo la parola «previsti;» sono inserite le seguenti: «assume le iniziative ritenute opportune per assicurare la regolarità delle votazioni;». Art. 3All'articolo 14 del Regolamento, sono apportate le seguenti modificazioni:a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ciascun Gruppo deve essere composto da almeno dieci Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall’aggregazione di più partiti, che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l’elezione di Senatori. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati col medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, può essere costituito comunque un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici. E' ammessa la costituzione di un Gruppo corrispondente all’aggregazione di partiti o movimenti che si siano presentati alle elezioni tra loro apparentati, pur con diversi contrassegni. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo, formano il Gruppo misto.»; b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In carenza dei requisiti di cui al comma 4, il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi, purché composti da Senatori, in numero non inferiore a cinque, appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, i quali siano stati eletti, quali candidati nelle liste che ne siano espressione o in liste collegate, nelle regioni d'insediamento di tali minoranze.». Art. 4All'articolo 15, comma 3, del Regolamento, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «solo se risultanti dall'unione di più Gruppi già costituiti». Art. 5All'articolo 18 del Regolamento, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Qualora nel corso dei lavori uno o più Presidenti di Gruppi sollevi una questione di interpretazione del regolamento, il Presidente, senza che ciò determini necessariamente una sospensione dei lavori, sottopone tempestivamente la questione alla Giunta.» Art. 6All'articolo 21 del Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «tredici» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e le parole: «fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis» sono soppresse; b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto, per quanto possibile, del criterio di proporzionalità tra i Gruppi della maggioranza e i Gruppi dell'opposizione»; c) al comma 4, le parole: «o eletto Presidente della 14a Commissione» sono soppresse; d) il comma 4-bis è soppresso; e) dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis. Il Senatore che cessi di appartenere al Gruppo di cui faceva parte al momento della nomina come membro di una Commissione, è sostituito da altro Senatore di quello stesso Gruppo e assegnato ad altra o alla medesima Commissione dal Presidente del Senato nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 del presente articolo.». Art. 7All'articolo 30 del Regolamento, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «di quelle nelle quali le commissioni discutano e adottino deliberazioni su affari per i quali non debbano riferire all'Assemblea, » sono soppresse; b) al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1», sono inserite le seguenti: «nonché in quelle nelle quali le Commissioni discutano e adottino deliberazioni su affari per i quali non debbano riferire all'Assemblea, ». Art. 8All'articolo 33 del Regolamento, sono apportate le seguenti modificazioni:a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La pubblicità dei lavori può essere assicurata attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa. Di tale forma di pubblicità deve essere conservata la registrazione.»; b) i commi 4 e 5 sono soppressi. Art. 9All'articolo 40 del Regolamento, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:«2-bis. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei rispettivi componenti, le Commissioni trasmettono alla 1a Commissione permanente i disegni di legge, ovvero gli emendamenti al loro esame, affinché essa esprima parere sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo alla valutazione della necessità di un intervento con legge, alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, nonché all'efficacia per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente. Il parere è espresso entro il termine di otto giorni decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. Nel caso di disegni di legge di conversione di decreti-legge, ovvero di disegni di legge dichiarati urgenti, il termine è ridotto a tre giorni.Qualora le Commissioni in sede referente non intendano adeguare il testo in esame alle condizioni contenute nel parere della 1a Commissione permanente, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. In tal caso, si intendono presentate come emendamenti per l'Assemblea le proposte di modificazione o soppressione motivate con esclusivo riferimento alla qualità del testo legislativo ovvero alla sua efficacia per la semplificazione e il riordino della legislazione. Non è ammessa, per tali emendamenti, la presentazione di subemendamenti e la votazione per parti separate. Quando la 1a Commissione permanente esprime parere contrario condizionato su un disegno di legge che sia stato assegnato in sede deliberante o in sede redigente, con riferimento alla qualità del testo legislativo ovvero alla sua efficacia per la semplificazione e il riordino della legislazione, il disegno di legge è rimesso alla discussione e all'approvazione in Assemblea, qualora la Commissione non si uniformi al parere.Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei componenti del Senato, l'Assemblea può rimettere alla 1a Commissione permanente, ai fini dell'espressione del parere, gli emendamenti al suo esame che non siano stati già esaminati dalle Commissioni. Le richieste devono essere presentate entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al disegno di legge al quale sono riferite, e non determinano comunque modificazioni al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione.2-ter. Per l'espressione dei pareri ai sensi del comma 2-bis, la 1a Commissione permanente nomina, al suo interno, una Sottocommissione per i pareri, composta in modo da garantire la partecipazione della minoranza.». Art. 10All'articolo 53 del Regolamento, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai lavori delle Commissioni permanenti e speciali, nonché all'attività delle Commissioni bicamerali, sono dedicati tre giorni della settimana, nell'ambito di almeno quattro settimane a bimestre, di norma non coincidenti con i giorni riservati ai lavori dell'Assemblea. I lavori delle Commissioni sono di regola sospesi quando l'Assemblea è convocata e hanno luogo votazioni. Per l'attività delle Commissioni bicamerali sono promosse le necessarie intese con il Presidente della Camera dei deputati.»; b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nell'ambito di ciascuna sessione bimestrale, di norma una settimana è destinata all'attività dei Gruppi parlamentari e dei singoli Senatori»; c) al comma 4, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque». Art. 11All'articolo 54 del Regolamento, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque». Art. 12All'articolo 55 del Regolamento, commi 3 e 7, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque». Art. 13All'articolo 57 del Regolamento, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. La pubblicità dei lavori è assicurata anche nella forma della trasmissione televisiva diretta sul canale satellitare e in web-tv mediante il sito internet del Senato, fatta salva la possibilità che il Presidente del Senato ne richieda altresì la trasmissione da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.». Art. 14All'articolo 66, comma 1, del Regolamento dopo la parola: «sconvenienti», sono inserite le seguenti: «o agisce in modo da alterare la regolarità delle votazioni». Art. 15Dopo l'articolo 72 del Regolamento, è inserito il seguente: «Art. 72-bis(Disegni di legge)1. I disegni di legge sono composti da uno o più articoli di contenuto omogeneo.2. Il Presidente, prima dell'assegnazione, accerta se i disegni di legge rechino disposizioni estranee al loro oggetto. In tal caso, sentita, ove occorra, la 1a Commissione permanente il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni.» Art. 16All'articolo 74, comma 3, del Regolamento, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «L’esame in Commissione deve essere concluso entro tre mesi dall’assegnazione. Decorso tale termine, il disegno di legge è comunque iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea nella prima seduta successiva o in una seduta supplementare da tenersi nel medesimo giorno o in quello successivo. In tale caso, la discussione si svolge sul testo dei proponenti, senza che sia possibile avanzare la proposta di non passare all'esame degli articoli, né altra questione incidentale.». Art. 17All'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, le parole: «Le Commissioni competenti per materia» sono sostituite dalle seguenti: «Un terzo dei componenti delle Commissioni competenti per materia». Art. 18All'articolo 84 del Regolamento, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Possono essere svolte in apertura di seduta dichiarazioni, comunicazioni o richieste all'Assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, in relazione a circostanze o questioni di eccezionale rilevanza generale, apprezzate dal Presidente, che deve esserne preventivamente informato. I richiedenti possono parlare per un tempo non superiore ai dieci minuti. Negli altri casi, coloro che intendono intervenire su argomenti non iscritti all'ordine del giorno possono parlare in conclusione di seduta, previa informazione e valutazione del Presidente circa la reale attinenza delle richieste all'andamento dei lavori, e per un tempo non superiore ai tre minuti.». Art. 19All'articolo 89 del Regolamento, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «dieci», e la parola: «sessanta», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «trenta»; b) al comma 2, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque». Art. 20All'articolo 92, comma 2, del Regolamento la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque». Art. 21All'articolo 93, comma 4, del Regolamento la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque». Art. 22All'articolo 99, comma 3, del Regolamento la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque». Art. 23All'articolo 100 del Regolamento, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2bis. Il Presidente dichiara improponibili gli emendamenti che, se approvati, determinano un contenuto eterogeneo degli articoli del disegno di legge.»; b) al comma 3, le parole: «e vengono trasmessi alla Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «, salvo diverso termine stabilito dal Presidente d'intesa con i Presidenti dei Gruppi parlamentari»; c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Governo e la Commissione possono presentare emendamenti anche oltre il termine di cui al comma 3 e nel corso della discussione, purché strettamente attinenti all'oggetto delle disposizioni già contenute nel testo o negli emendamenti esaminati in Commissione. In ogni caso per tali emendamenti e` ammessa la presentazione di subemendamenti.»; d) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Per tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica illustrazione da parte dei presentatori e nel corso della quale ciascun Senatore può intervenire una sola volta, anche se sia proponente di emendamenti, iscrivendosi almeno un'ora prima dell'inizio della seduta. Esaurita l'illustrazione, il relatore e il rappresentante del Governo si pronunciano sugli emendamenti presentati. Qualora siano presentati emendamenti nel corso della seduta o quando se ne manifesti l'opportunità per l'ordine della discussione, il Presidente può disporre che la discussione sia suddivisa in rapporto ai diversi emendamenti o alle diverse parti dell'articolo.» e) al comma 12, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque». Art. 24All'articolo 102, comma 4, del Regolamento, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:« Qualora a uno stesso testo siano stati presentati più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi diversi tra loro esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all’emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto dell’entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti.». Art. 25All'articolo 102-bis del Regolamento, dopo il comma 1, è inserito il seguente:«1-bis. Quando un disegno di legge contiene disposizioni sulle quali la 5a Commissione permanente ha espresso un parere contrario o un parere favorevole condizionato a modificazioni specificamente formulate, motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non si sia adeguata, quelle indicazioni si intendono presentate come emendamenti. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate.». Art. 26All'articolo 103, comma 1, del Regolamento, dopo le parole: «del Governo» sono inserite le seguenti: «la 1a Commissione permanente o». Art. 27Dopo l'articolo 106 del Regolamento, è inserito il seguente:«Art. 106-bis(Personalità del voto)1. Il voto espresso dai Senatori é personale. E' fatto divieto a ogni Senatore di sostituirsi in qualunque modo e in qualunque occasione a un altro Senatore nell’espressione del voto». Art. 28All'articolo 107 del Regolamento, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 1, dopo la parola: «Senatori» è inserita la seguente: «presenti» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario.». b) al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima della approvazione del processo verbale». c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Ai fini della verifica del numero legale, sono considerati presenti anche i Senatori che esprimono un voto di astensione. Sono altresì considerati presenti i Senatori che hanno richiesto la votazione qualificata ovvero la verifica del numero legale.». Art. 29All'articolo 109, comma 2, del Regolamento, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque» e la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «dieci». Art. 30All'articolo 113, comma 2, del Regolamento, le parole: «e prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare» sono sostituite dalle seguenti: «, una sola volta per il complesso delle votazioni interne a un unico procedimento». Art. 31All'articolo 133 del Regolamento, le parole: «Le Commissioni» sono sostituite dalle seguenti: «Un terzo dei componenti delle Commissioni». Art. 32All'articolo 144 del Regolamento, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 1, dopo le parole: «2-bis,» sono inserite le seguenti: «gli altri atti trasmessi dalle Istituzioni dell’Unione europea,», la parola «comunitarie» è sostituita dalla seguente: «europee» e la parola «comunitaria» è sostituita dalla seguente: «europea». b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. I progetti di atti legislativi dell’Unione europea sono deferiti alle Commissioni, nelle materie di loro competenza, anche ai fini della verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in conformità ai Trattati europei. La 14ª Commissione e` sempre richiesta di esprimere il suo parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti. Il Presidente del Senato, nell’atto di assegnazione, indica i termini finali per la Commissione competente e per la 14ª Commissione, e ne dà comunicazione al Senato.1-ter. Su richiesta della Commissione competente o della 14ª Commissione, il Presidente del Senato comunica al Governo, ai fini dell’apposizione della riserva di esame parlamentare nella procedura legislativa europea, l'avvio dell'esame degli atti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter.». c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:«2-bis. Nel caso in cui il documento approvato si riferisca a progetti di atti legislativi dell’Unione europea o ad altri atti trasmessi dalle Istituzioni dell’Unione europea, il Presidente del Senato lo trasmette, inoltre, ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea. Il documento e` trasmesso anche se sono decorsi i termini di cui al comma 1-bis.». d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:«5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1-bis, la 14ª Commissione permanente può chiedere che il parere sia inviato, per il tramite del Presidente del Senato, alle Istituzioni di cui al comma 2-bis, qualora sia decorso per l’esame assegnato alla Commissione competente il termine finale.5-ter. Nel caso in cui il documento approvato dalla Commissione competente o, nel caso della deliberazione di cui al comma 5-bis, il parere approvato dalla 14ª Commissione permanente, abbiano riscontrato la violazione del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo dell’Unione europea, il Governo, o un quinto dei componenti la Commissione, può richiedere che la questione sia esaminata dall’Assemblea. Si applica l’articolo 55, comma 6.». e) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:«6-bis. Per la validità delle deliberazioni di cui al presente articolo relative ai progetti di atti legislativi dell’Unione europea e` richiesta la maggioranza dei componenti di ciascuna Commissione.6-ter. In relazione agli atti di cui al comma 1-bis, il Presidente del Senato può richiedere la consultazione delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. I documenti presentati dalle Regioni e dalle Province autonome sono trasmessi alla Commissione competente e alla 14ª Commissione.». Art. 33All'articolo 151-bis del Regolamento, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 1 la parola: «mese» è sostituita dalla seguente: «settimana» e le parole: «alle materie» dalle seguenti: «a questioni di interesse generale nell’ambito delle materie». b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, almeno una volta ogni due mesi, il Governo e` rappresentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute nelle quali interviene il Presidente del Consiglio dei Ministri sono fissate con congruo anticipo, d’intesa con il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Nelle altre occasioni può intervenire, a nome del Governo, anche il Vice presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro competente per materia.» c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro senatore del medesimo Gruppo ha diritto di replicare per non più di due minuti.».

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