Nuovi Parametri Forensi: un successo dell’Avvocatura. Recuperate indipendenza e dignità  della professione. Il commento del presidente Guido Alpa

La firma, ieri da parte del Ministro della Giustizia Andrea Orlando, è un successo del CNF per l’Avvocatura.
Si tratta non solo e non tanto del riequilibrio dei valori medi dei parametri, che erano stati abbattuti dal DM 140/2012 in maniera discriminatoria e ingiustificabile rispetto all’impegno della attività professionale; riequilibrio pur irrinunciabile in questo momento di grave disagio sociale ed economico.
Ma si tratta del riconoscimento dell’autonomia e della indipendenza dell’Avvocato e delle Istituzioni che lo rappresentano, come principi necessari che ne devono ispirare tutta la disciplina professionale e devono essere declinati in tutta l’attività forense.
E si tratta, ancora, del fatto che anche per questa via si è recuperata la dignità della professione.
Si aspetta di leggere il testo integrale, con le tabelle parametriche; ma le ragioni per esprimere soddisfazione sono diverse.
Innanzitutto il valore della legge professionale forense, che ha restituito il potere di proposta dei parametri all’Avvocatura e alla Istituzione che la rappresenta, nella consultazione con le altre componenti forensi.
Si è superato così, anche nella individuazione dei soggetti titolari della procedura, quel grave vulnus creato alla indipendenza dell’Avvocatura che era rappresentato dalla previsione che la procedura fosse esclusivamente incardinata nel Governo (decreto Cresci-Italia): che di questo potere, purtroppo, ha fatto un uso “punitivo” sulla base di argomentazioni assolutamente non suffragate dai dati di realtà con l’approvazione nel 2012 del DM 140.
In secondo luogo il recupero della dignità della professione, non solo nel riequilibrio dei compensi ora commisurati proporzionalmente all’impegno professionale profuso, ma anche tramite il riconoscimento di voci e passaggi che rispettano tutti i profili dell’attività professionale, proporzionalmente all’impegno profuso (vedi il riconoscimento dei compenso al praticate abilitato)
C’è poi, essenziale, il riconoscimento dell’apporto che l’Avvocatura può dare, anche nei meccanismi che disciplinano gli aspetti più interni dell’esercizio della sua professione, alla ripresa economica e alla trasparenza del mercato con la previsione di un meccanismo di calcolo del compenso che, stante la libera pattuizione delle parti, garantisce la prevedibilità dei costi delle prestazioni professionali e dunque una valutazione dei costi/benefici.
Infine l’avvio fattivo, direi, di un dialogo che ci auguriamo proficuo su tutti i fronti della Giustizia e della Professione con il Guardasigilli Andrea Orlando.
Registriamo infatti che Orlando ha fatto seguire alla promessa di varare “prestissimo” i nuovi parametri, fatta in occasione dell’incontro istituzionale con il CNF del 5 marzo scorso, i fatti firmando dopo quattro giorni il relativo decreto.
In considerazione di ciò, il CNF garantisce la partecipazione al dialogo in maniera costruttiva e leale.
Riteniamo dunque questo un buon risultato che ci spinge a proseguire con determinazione e impegno sulla strada della piena attuazione di tutta la riforma forense, che riteniamo stia dando i primi buoni frutti.
Guido Alpa

Rassegna stampa Guardasigilli firma decreto parametri
Rassegna stampa Incontro CNF_Guardasigilli
Affari&Finanza, Paramtri: le richieste dei legali 10_3_2014

Aumenti dei valori medi dei parametri, niente riduzione in regime di patrocinio a spese dello Stato, reintroduzione del rimborso delle spese e delle trasferte: le principali novità del testo definitivo del DM parametri.

Alcune erano attese; altre sono state modifiche dell’ultima ora che il CNF aveva richiesto come necessarie e che il Ministro della Giustizia ha accolto.
Si tratta nelle importanti novità contenute nel testo del Decreto ministeriale dei parametri firmato ieri dal ministro Guardasigilli, in attuazione dell’articolo 13 della legge professionale forense 247/2012.
Vediamole in sintesi, senza pretesa di esaustività e in vista di un prossimo lavoro approfondito sulla base del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Innanzitutto nella versione finale del dm è stata soppressa la riduzione del 30% dei compensi riconosciuti agli avvocati in regime di patrocinio a spese dello Stato.
In questo modo si è “limitato il danno” di una riduzione inaccettabile, e si è evitato che tale percentuale si sommasse al taglio già previsto nella legge di Stabilità 2014 (che riduce di un terzo).
E’ chiaro che qualsiasi riduzione, di per sé, è un vulnus al principio di uguaglianza dei cittadini che solo la grave situazione del bilancio dello Stato piò giustificare in via, ci auguriamo, temporanea.
In secondo luogo il decreto Parametri reintroduce il rimborso delle spese forfettarie, ingiustificabilmente estromesso dal dm 140/2012; e la versione definitiva ne fissa una percentuale fissa al 15%, per evitare discrezionalità e difformità sul territorio nazionale al momento della liquidazione giudiziale.
La norma che prevede la riduzione dei compensi per inammissibilità/improponibilità/improcedibilità della domanda, inaccettabile nella sua formulazione originaria, è stata ricondotta a ragionevolezza laddove impone che tale riduzione sia disposta solo in caso di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate nella motivazione della decisione di liquidazione.
Più in generale sono molteplici le novità positive introdotte dal DM Parametri, in assoluto come nuovo sistema di disciplina dei criteri di misurazione e calcolo dei compensi forensi; sia soprattutto rispetto al DM 140/2012 che il CNF ha ritenuto inaccettabile sia nella sua versione originaria sia in relazione alla proposte di modifica circolate nel 2013 che sarebbero state una accettazione al ribasso di minimi miglioramenti, che tuttavia non avrebbero eliminato le storture e i limiti anche parametrici di quel testo.
I valori medi e le nuove tabelle. In linea di massima e facendo una media, il testo del DM rispetto al dm 140 aumenta i valori medi dei parametri del 50%. Ci sono alcune voci e intere tabelle che possono vantare aumenti molto consistenti: così è per la tabella relativa ai Giudizi ordinari e sommari di cognizione davanti al tribunale, per esempio; o quella per le cause di lavoro. Non solo. Rispetto al dm 140 sono state previste nuove tabelle dedicate ad attività professionali frequenti e pur non considerate da quel decreto: si tratta delle tabelle per Atto di Precetto e dei Procedimenti Monitori, che conseguono alla previsione autonoma, nella parte normativa dedicata alla indicazione delle diverse fasi del procedimenti, delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo.
E anche la tabella per la Convalida locatizia.
Sono state eliminate quelle riduzioni fino alla metà dei compensi spettanti per le cause di lavoro di valore inferiore a 1000 euro e per le cause per indennizzo e irragionevole durata dei processi.
Nella tabella penale, ancora, è stata inserita la voce delle Indagini Preliminari.
Oltre alla già ricordata reintroduzione del rimborso delle spese è stata introdotta la indennità di trasferta.
La parte normativa prescrive anche di tener conto in maniera autonoma della attività post-decisione e della attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l’attività giudiziale ma abbia autonoma rilevanza.
Struttura del decreto. Maggiore leggibilità e trasparenza. Il decreto garantisce chiarezza e trasparenza per orientare gli operatori nella valutazione dei costi/benefici di una prestazione professionale. Favorisce quindi la prevedibilità dei costi della prestazione professionale.
Si compone di una parte normativa e di una parte parametrica, la quale è formata da 25 tabelle per il civile, ripartite per tipo specifico di procedimento (anche tributario e amministrativo), e di una tabella per l’attività stragiudiziale (anche per prestazioni svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali); e una tabella per il penale. Ciascuna tabella è divisa nelle quattro fasi principali del procedimento e in scaglioni di valore che replicano quelle previste per il contributo unificato per favorire ancora maggiore semplificazione.
Estensione dei casi di applicabilità dei parametri per una maggiore certezza tra operatori economici. In linea con le previsioni della legge di riforma dell’ordinamento forense, i parametri saranno applicabili non solo dal giudice nei casi di liquidazione giudiziale del compenso ma anche da avvocati e tutti i soggetti pubblici o privati, in assenza di predeterminazione negoziale del compenso con il professionista.
Estensione delle categorie di avvocati ai quali è riconosciuto il compenso. Correttamente il dm prevede e misura il compenso spettante all’Avvocato domiciliatari e al Praticante abilitato al patrocinio, che avrà titolo alla metà dei compensi spettanti all’avvocato.
Maggiore certezza nella liquidazione giudiziale del compenso e proporzionalità al “tipo” di causa. Il decreto prevede una forbice percentuale alla quale il giudice deve attenersi nel caso di scostamento del compenso liquidato dai valori medi (aumenti fino all’80 per cento, diminuzioni fino al 50 per cento) e indica non solo il principio della proporzionalità del compenso all’importanza dell’opera prestata ma anche dei parametri “generali” che tengono conto delle caratteristiche specifiche della singola attività, come la sua urgenza o la difficoltà dell’affare o della complessità delle questioni giuridiche trattate.
Prossimi passi. Perché il decreto parametri esplichi la sua efficacia, dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Arretrato civile: un ostacolo al rilancio del sistema Paese

Le conseguenze negative dell’inefficienza della giurisdizione sono da tempo all’ordine del giorno di ogni Governo che si sussegue, segno della loro pesante incidenza sul tessuto economico e sociale del Paese, sul mondo delle imprese e del lavoro e sulle regole della convivenza sociale.
Il superamento di tale inefficienza richiede in primo luogo che si giunga ad una rilevante riduzione dei tempi di durata dei processi attraverso interventi di carattere strutturale, rappresentati dall’adeguamento della capacità di risposta del sistema alla domanda di giustizia, da attuarsi innanzi tutto attraverso la copertura delle piante organiche di magistrati e personale amministrativo, ma anche attraverso la valorizzazione del ruolo dell’avvocato in nuove procedure alternative alla causa, quali la negoziazione assistita e le camere arbitrali costituite presso gli ordini forensi.
Importante anche abbandonare le logiche che hanno finora portato ad innalzare sbarramenti all’accesso al giudice per i cittadini economicamente deboli meno dotati, così come è importante abbandonare l’idea di intervenire sul codice di procedura civile in maniera disorganica, disseminandolo di inutili “trappole” processuali.
A fronte ed a seguito di ciò, l’Avvocatura tutta ha più volte manifestato la disponibilità ad impegnarsi a dare un decisivo contributo per la razionale gestione dell’imponente arretrato accumulato, nella prospettiva di ricreare le condizioni per un normale funzionamento della giurisdizione, e ciò attraverso la stesura e sottoscrizione di sentenze.
La scelta degli avvocati potrebbe avvenire in base ad una valutazione di tipo attitudinale, destinata a privilegiare gli iscritti che vantino adeguata esperienza, attraverso l’ assegnazione di non più di un determinato numero di cause per anno Anche per le Corti d’Appello, e sempre sul piano emergenziale, è possibile ipotizzare, oltre che la temporanea applicazione di magistrati togati addetti al primo grado (che dovrebbe essere agevolata dall’intervento dell’avvocatura di cui sopra), l’applicazione ai collegi decidenti di un avvocato o di un professore universitario, scelti con gli stessi criteri di cui sopra.
Si tratta di spunti di massima, da valutarsi e perfezionarsi in un eventuale articolato normativo, qualora si verificassero le condizioni necessarie.
Sole 24 Ore, Sentenze in appalto agli avvocati 11_3_2014

Avvocati mediatori ad alta formazione. Intanto il CNF avvia la consultazione sulla bozza di regolamento sul nuovo sistema di Formazione continua

Il Consiglio Nazionale Forense, in una circolare inviata mercoledì agli Ordini (Circolare CNF n. 6-2014), suggerisce un percorso formativo e di aggiornamento per gli avvocati-mediatori, in modo da realizzare da una parte la previsione di legge, del decreto del “fare”, dell’iscrizione di diritto degli avvocati negli elenchi dei mediatori in virtù della loro specifica professionalità tecnico-giuridica e dei necessari loro formazione/aggiornamento specifici; dall’altra l’adempimento del dovere deontologico specifico di assicurare “adeguata competenza”, previsto nel codice attuale e nella nuova versione in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In particolare l’art. 4-bis del decreto delegato n. 28/2010, come introdotto dal Decreto “del fare” prescrive che «Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»
Il percorso suggerito dal CNF, che potrà essere inserito nei programmi di formazione continua proposti dagli Ordini e dalle Associazioni forensi, ma anche da altri organismi di formazione, si compone di due step.
Il primo riguarda la vera e propria formazione, con 15 ore teorico-pratiche in classi di non più di 30 discenti, di cui 10 dedicate alle tecniche pratiche di mediazione; alle quali si sommerà la partecipazione a due procedure di mediazione condotte in porto.
Il secondo step riguarda l’aggiornamento, fissato in 8 ore in due anni.
Il CNF ha fatto invito agli enti formatori di contenere i costi che dovranno tendenzialmente limitarsi alla copertura delle spese/costi.
FORMAZIONE CONTINUA, IL CNF HA VARATO LA BOZZA DI REGOLAMENTO: CONSULTAZIONE ENTRO IL 5 MAGGIO.
Libertà di formazione e qualità degli eventi formativi in un quadro uniforme sul territorio nazionale.
E’ in questo reticolo di principi che il CNF ha disegnato il nuovo sistema per la formazione continua degli avvocati, in base alla nuova legge professionale forense, facendo tesoro dell’esperienza di questi anni e innovando per superarne le criticità.
La bozza di regolamento, approvata nella seduta amministrativa del 21 febbraio, è stata inviata a Ordini e Associazioni per la consueta consultazione che terminerà il 5 maggio. che ridisegna in maniera innovativa il sistema.
Obiettivo della formazione continua è garantire la qualità della prestazione professionale e contribuire, per questa via, alla migliore amministrazione della giustizia.
La bozza di regolamento, in un quadro unitario e uniforme sul territorio, definisce in maniera autonoma la vera e propria formazione, attività volta all’acquisizione di nuove competenze in una logica di crescita; e l’aggiornamento, attività dedicata all’acquisizione della conoscenza degli aggiornamenti nella materia professionali di riferimento.
L’avvocato potrà costruire il proprio percorso in libertà, anche tramite l’autoformazione, ma in un quadro di verifica che giunge fino al monitoraggio delle attività svolte.
Il numero dei crediti che gli avvocati dovranno maturare è di 60 in tre anni, ma l’accreditamento non avverrà su base temporale ma in relazione al singolo evento, al quale saranno attribuiti dei crediti sulla base di criteri oggettivi predeterminati che valuteranno l’approfondimento proposto.
Il termine fissato per le osservazioni è il 5 maggio.

X Congresso giuridico per la formazione: aperte per gli avvocati di tutti i distretti le iscrizioni per gli ultimi posti rimasti disponibili

Il CNF informa che da mercoledì 12 marzo alle ore 12.00, sempre dalla pagina del IX Congresso del sito istituzionale, saranno resi disponibili per ulteriori iscrizioni 484 posti senza limiti distrettuali per la partecipazione al IX Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale, in calendario a Roma dal 20 al 22 marzo).
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti possono consultarsi sulla pagina del IX Congresso del sito istituzionale del CNF, dove è anche pubblicato il Programma provvisorio.
Quest’anno il Congresso è dedicato al tema “Contrasti giurisprudenziali e nomofilachia”.
La seduta inaugurale sarà aperta dal presidente e con i saluti di Giorgio Santacroce, presidente della Corte di Cassazione e di Giorgio Giovannini, presidente del Consiglio di Stato.
Seguiranno le relazioni di Luigi Rovelli – Claudio Consolo-Gianfranco Ciani – Franco Coppi-Alessandro Pajno – Guido Corso.
La seduta inaugurale sarà trasmessa in streaming dalla homepage del sito istituzionale; lo streaming delle altre sessioni essere seguito dalla pagina apposita del sito.
Nel corso delle giornate di lavori saranno presentati alcuni saggi, tra cui “Questione Giustizia” di Giovanni Verde, edito nella collana a cura dell’Ufficio studi Professione e diritto.
Le sessioni formative saranno 44, dedicate agli aggiornamenti normativi e giurisprudenziali su tutte le materie principali di diritto.
Una attenzione particolare sarà rivolta alla formazione in ambito telematico, in previsione dell’entrata in vigore a giugno prossimo della obbligatorietà del Processo civile telematico.
La fondazione per l’informatica e l’innovazione forense-FIIF, pur non in sessioni accreditate ai fini della formazione continua, dedicherà incontri di 40 minuti ciascuna all’avvio del processo civile telematico, anche con simulazioni pratiche.
Sono previste importanti iniziative culturali collaterali: in concomitanza della due giorni di lavori, presso la sede amministrativa del CNF sarà allestita la mostra “ I valori dell’avvocatura: libri e immagini”, a cura della commissione per la Storia dell’avvocatura e del responsabile della biblioteca del CNF Valter Montallegro.
La mostra rappresenta un percorso plurisecolare, storico e culturale, dal Medioevo all’ età moderna, di libri che hanno costituito gli strumenti di formazione e di lavoro quotidiano della professione forense.
L'arco temporale scelto per questa esposizione di editoria giuridica si pone a cavallo tra il XVI e l'inizio del XIX secolo, tra diritto comune e codificazione.
I testi, tutti Consilia, provengono dalla Biblioteca del Consiglio Nazionale Forense.
Tra questi la pregiata edizione veneta, dei primi del ‘600, dei Consilia di Baldo degli Ubaldi.
La mostra sarà aperta pubblica, nella sede amministrativa di Via del Governo vecchio, 3 nei giorni 20 e 21 marzo, ore 10.00-13.00/15.00-17.00 e dal 24 al 28 marzo, ore 10.00-13.00/15.00-17.00
Nella giornata del 20, sempre a Santo Spirito i Sassia, sarà inoltre inoltre proiettata la pièce teatrale “Processo al principe Carlo Gesualdo da Venosa-inventore dei madrigali”, ripresa a Milano e interpretata da avvocati e magistrati.

Immigrazione e diritti/ Collaborazione istituzionale tra il CNF-Scuola superiore dell’avvocatura e il Comando generale della Guardia Costiera

Si è svolto il 7 marzo scorso nell’Auditorium del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera un affollato incontro di studio promosso dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura in collaborazione con il Comando Generale del Corpo sul tema: L’immigrazione via mare. Profili giuridici, operazioni di soccorso in mare ai migranti place of safety, aspetti umanitari correlati.
L’incontro si inquadra nei programmi di collaborazione oggetto del Protocollo sottoscritto lo scorso novembre tra la Scuola Superiore del Consiglio Nazionale Forense e il Comando Generale per promuovere attività di studio, di ricerca e di formazione nelle materie di comune interesse con particolare riferimento ai soccorsi in mare, ai diritti umani e fondamentali e al diritto europeo e internazionale.
L’incontro è stato introdotto dal Comandante Generale del Corpo Ammiraglio Felicio Angrisano e Alarico Mariani Marini, vicepresidente delle Scuola superiore dell’Avvocatura, i quali hanno sottolineato l’importanza della collaborazione promossa tra istituzioni dell’Avvocatura e la Guardia Costiera, e dell’impegno di entrambi per l’approfondimento dei problemi giuridici connessi alla immigrazione e alla sicurezza della navigazione.
Le relazioni sono state svolte da Monica Gazzola, avvocato che ha coordinato i lavori, dal Comandante Giuseppe Cannarile del Circondario marittimo di Lampedusa, dal Capitano Francesco D’Amico del Comando Generale, e dagli avvocati Marco M. Monaco, Andrea Saccucci, Guido Savio, Viviana Valastro e Ignazio De Mauro.
Ai lavori hanno partecipato Fabio Florio, consigliere del Consiglio Nazionale Forense ed una delegazione dell’Unione degli Ordini degli avvocati della Sicilia con il presidente Francesco Marullo di Condojanni.

Appuntamento/ Il CNF con la FIIF protagonista per l’attuazione dell’Agenda Digitale per la Giustizia

Promuovere una maggiore diffusione del processo civile telematico e l’utilizzo della firma digitale tra gli avvocati italiani.
E’ con l’intento di collaborare a questo obiettivo che il CNF, nell’ambito delle più recenti norme dell’Agenda digitale, ha patrocinato nelle giornate del 14 marzo (dalle ore 14.00-19.30) e 15 marzo (dalle ore 9.30 -13.00) a Carpi (Modena) presso Corso Manfredo Fanti n. 91, il convegno Agenda Digitale Giustizia.
All’incontro, promosso in collaborazione con l’Ordine avvocati di Modena e il Tribunale di Modena, interverrà il presidente Guido Alpa.
Il CNF, insieme con la sua Fondazione per l’innovazione e l’informatica forense, conferma la partecipazione attiva ad ogni progetto per il rilancio delle soluzioni tecnico-informatiche per la diffusione delle best practice multimediali tra gli avvocati e per la digitalizzazione degli uffici giudiziari.
Una sfida a tutto vantaggio di una riduzione dei costi della giustizia e una maggiore velocità dei processi.

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A cura dell’Ufficio Comunicazione e Media

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