Dev’essere risarcito dal comune il pedone caduto in una buca se l’ente non dimostra che la causa é stato il cantiere stradale

Dev'essere risarcito dal comune il pedone caduto in una buca se l'ente non dimostra che la causa é stato il cantiere stradale. Il fatto é provato dal testimone. Per la lesione liquidati 5 mila euro sulla base tabelle milanesi. Dall'esito della causa non risultano provate condizioni del manto stradale dopo che sono finiti i lavori

Ancora una volta Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, segnala una sentenza che bacchetta un comune per lo stato del manto stradale, causa, troppo soventemente per il dissesto, anche materiale, in cui si trovano le nostre amministrazioni cittadine, di cadute e danni vari.

Nel caso di specie, con la sentenza 26/2014, pubblicata dalla sezione civile del giudice di pace di Ragusa, viene precisato il principio secondo cui sull’ente proprietario della strada incombe la responsabilità da custodia nel caso in cui non avesse coperto una buca, anche se il tratto incriminato è stato interessato da lavori per la posa di cavi elettrici.

Infatti il comune deve risarcire i danni secondo l'articolo 2051 Cc nel caso in cui dall’istruttoria non emerga in quali condizioni fosse il manto dopo la chiusura del cantiere.

Utilizzate per il calcolo del danno biologico le tabelle del tribunale di Milano che consentono ad una donna che aveva riportato una frattura ad un piede in conseguenza della caduta in una buca di vedersi liquidato un risarcimento di 5 mila euro tra invalidità permanente e temporanea, ossia nel limite di competenza gdp. Nella fattispecie anche il Ctu ha ritenuto che le lesioni riportate siano compatibili con la ricostruzione della dinamica del sinistro offerta dall’attore.

Né vale per il comune chiamare in causa le imprese che hanno effettuato i lavori sul manto stradale, che a loro volta avevano richiesto la garanzia delle assicurazioni: secondo il magistrato onorario unico responsabile dell’incidente é l'ente poiché un testimone ha dichiarato che il cantiere sul tratto di strada teatro dell'evento non c'era più da tempo.

In definitiva, per il giudice non é stata fornita la prova di una responsabilità di terzi o di un concorso di colpa dell’infortunata e, spetta al comune provvedere al risarcimento integrale dei danni. passeggeri irrilevanti. fattore decisivo è che i voli fallito a causa di un rischio per la sicurezza.

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