di Francesco S. Amoroso
Chi ha studiato giurisprudenza ricorderà che il testamento può essere di due tipi:olografo(cioè scritto dal soggetto che fa testamento) e per atto di notaio(pubblico o segreto).
Oggi, nell’era di internet, se ne annovera un altro tipo:il testamento digitale. Semplificando:cosa succederà alle nostre operazioni compiute on line quando non saremo più in vita?
Questo vasto materiale digitale(documenti,video,foto,blog,e-mail,profili sui social network)è ereditabile?
In Inghilterra gli studiosi hanno cominciato a porsi il problema mentre nel nostro Paese,purtroppo,è piuttosto trascurato; anche se alcuni addetti ai lavori,prevalentemente i notai,hanno tentato di elaborare alcune regole su questo tema.
Va detto preliminarmente che in Italia non esiste una legislazione specifica. Sarebbe auspicabile che il soggetto in vita consegni le proprie credenziali, come ad esempio la password e il nome utente ad una persona di fiducia perché recuperarle dopo la morte può diventare estremamente difficile per gli eredi.
Il soggetto può anche conferire un mandato post mortem ad un fiduciario con istruzioni chiare, per iscritto, su cosa fare in caso di morte:se distruggere i dati o consegnarli a persone prescelte.
Per il mandato non occorre rivolgersi a un notaio,con un conseguente risparmio di denaro. Un bel regalo in tempi di recessione.
Per quanto riguarda i conti on line non sussistono particolari problemi in quanto le banche non negano quasi mai l’accesso ai fondi disponibili.
Per un fatto anagrafico, chi scrive preferisce il vecchio pezzo di carta, sistema assai più semplice e sicuro, oltre che di più facile reperibilità considerando la vastità del materiale digitale.