Chiediamo che le seguenti richieste per emendamenti urgenti al milleproroghe siano presentare dal governo o dai parlamentari per sanare esclusioni di salvaguardie di ESODATI nel 2013

Chiediamo che la soluzione DEFINITIVA per gli ESODATI sia assunta con un impegno nel patto di governo per il 2014 e che sia perseguita da tutti i gruppi parlamentari attraverso il fondo previsto dalla legge di stabilità 2013 da finanziare nel 2014 con risorse idonee – non solo con risparmi di precedenti decreti di salvaguardia ( è doveroso un CENSIMENTO FINALE degli esodati di tutte le tipologie da attuare nei primi mesi del 2014 )

Grazie . cari saluti

per i Comitati Esodati

Claudio Ardizio claudio.ardizio@libero.it 329 4206516 0321 927471 (COMITATO ESODATI E PRECOCI D’ITALIA)

Richieste per chiedere che al milleproroghe siano presentati emendamenti urgenti da governo o da parlamentari per sanare esclusioni da salvaguardie di ESODATI nel 2013.

1 – proroga termini per salvare 40isti che maturano i requisiti a novembre e dicembre 2013 e le donne 60enni e i quotisti che maturano i requisiti dopo il 6 ottobre 2013 entro dicembre 2013

breve spiegazione La Legge di Stabilità 2014 , n. 147 pubblicata su GU il 27 dicembre 2013 , nello stabilire alcuni ampliamenti della tutela degli esodati ante Fornero ha nondimeno ribadito che le salvaguardie si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214

In sede applicativa di precedenti analoghe disposizioni legislative INPS ha tecnicamente identificato questo limite temporale nel 6 gennaio 2015.

Tale limite temporale determina l’ esclusione dalla salvaguardia delle donne 60enni e dei quotisti che maturano i requisiti dopo il 6 ottobre 2013 e dei Quarantisti, autorizzati alla contribuzione volontaria ante Fornero, che hanno maturato 40 anni di contributi nei mesi di novembre e dicembre 2013.

Infatti l’ allungamento di due mesi disposto dal decreto-legge Sacconi 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n 111 del 15 luglio 2011, ha portato la finestra mobile per i quarantisti a 14 mesi nel 2013 ; ne consegue che i quarantisti che maturano i 40 di contributi nei mesi di novembre e dicembre 2013 sono esclusi dalla salvaguardia in quanto hanno data di decorrenza pensione tra il 7 gennaio e marzo 2015.

Analoghi effetti di esclusione della salvaguardia ha prodotto l’ ADV di 3 mesi per le donne 60enni e per i quotisti che maturano i requisiti dopo il 6 ottobre 2013 ed entro il 31 dicembre 2013.

Dal 1° gennaio 2014 per le donne diventa di 60 anni e 4 mesi per effetto dell'aumento stabilito con l'articolo 18, comma 1, del DL n. 98/2011

Questi esodati sono quindi tuttora fuori salvaguardia per poche settimane o addirittura pochi giorni nonostante i 40 anni di onerosa contribuzione i quarantisti e le donne 60 enni e i quotisti che maturano il diritto cioè il requisito alla pensione con le vecchie regole entro l’ anno 2013.

Il Decreto Milleproroghe con l'inserimento di un comma 3 bis all'art 9 può urgentemente sanare questa situazione , riconducendola ad un regime di legittimità ed equità: per farlo è sufficiente nella ultima legge di stabilità n 147 del 27.12.2013 sostituire entro il trentaseiesimo mese successivo cioè protrarre il termine di tutela dal 6 gennaio con entro il quarantesimo mese successivo cioè entro il 6 maggio 2015 come data di decorrenza pensione con le vecchie regole (o in alternativa stabilire la salvaguardia per coloro che maturano il requisito ( diritto ) alla pensione con le vecchie regole entro il 31 dicembre 2013.)

3 bis

al DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150 milleproroghe all' art 9 ( Proroga di termini in materia economica e finanziaria ) è aggiunto il comma 3 bis : che modifica il comma 194 della Legge di Stabilità 2014 , n. 147 pubblicata su GU il 27 dicembre 2013 le parole:” entro il trentaseiesimo mese successivo ” sono sostituite dalle seguenti “entro il quarantesimo mese successivo “(cioè entro il 6 maggio 2015 come data di decorrenza pensione ) “

il comma 194 diventa . Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall’articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dall’articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall’articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e i relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012 e 22 aprile 2013, si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie: (cioè entro il 6 maggio 2015 come data di decorrenza pensione )

2 – CIGS + mobilità bloccati dal limite 30 settembre 2012 e dai messaggi INPS 17606 e 19202 da annullare

breve spiegazione Il terzo decreto esclude dalle salvaguardie coloro che iniziano la mobilità dopo la data limite del 30 settembre 2012 anche se hanno in precedenza periodi di CIGS Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria , o di periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali .

i messaggi INPS 17606 e 19202 scritti in modo restrittivo escludono dalle salvaguardie coloro che maturano i requisiti con le vecchie norme in periodi precedenti di CIGS Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria , o di periodi di indennità di disoccupazione o di alti ammortizzatori sociali .

Il Decreto Milleproroghe con l'inserimento di un comma 3 ter all'art 9 può urgentemente sanare questa situazione , riconducendola ad un regime di legittimità ed equità: per farlo è sufficiente nella ultima legge di stabilità n 147 del 27.12.2013 riscrivere la lettera e) cioè protrarre il termine dal 30 settembre 2012 al 31 dicembre 2013 come data di inizio mobilità (o in alternativa stabilire la salvaguardia per coloro che maturano il requisito alla pensione con le vecchie regole entro il 31 dicembre 2013.)

3 ter

al DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150 milleproroghe all' art 9 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria) è aggiunto il comma 3 ter : che modifica la lettera e) del comma 194 della Legge di Stabilità 2014 , n. 147 pubblicata su GU il 27 dicembre 2013

nuovo testo

lettera e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 31 dicembre 2013 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data ,che, entro sei mesi dalla fine di periodi di CIGS Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria , o dalla fine di periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali o dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino con periodi di ammortizzatori sociali successivi o periodi di mobilità successivi a precedente CIGS o a periodi di disoccupazione , o perfezionino mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;

3 – opzione donna 57 / 58 (autonome) anni di età + 35 anni di contributi entro il 31.12.2015

eliminare 1 anno di finestra e 3 mesi di ADV ( interpretazione INPS restrittiva da correggere )

breve spiegazione : Dal 2008 fino al 2015 compreso, in base all'articolo 1 comma 9 della legge 243 del 2004, è in vigore un regime sperimentale per le sole lavoratrici, che permette loro di andare in pensione con le regole più favorevoli in vigore fino al 31 dicembre 2007, cioè con almeno 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) e 35 anni di contributi ; accettando però che la pensione sia calcolata con il sistema di calcolo contributivo, invece che con il retributivo.

Il regime sperimentale terminerà a fine 2015. Nelle sue circolari però l'Inps collega questa scadenza al momento della decorrenza pensione e non a quello della maturazione del requisito (diritto). Inoltre precisa che ai requisiti di età dei 57 e dei 58 anni si applica l'incremento (3 mesi nel 2013) legato all'aumento dell'aspettativa di vita. Quindi potranno scegliere il contributivo le lavoratrici che una volta applicata la finestra di 1 anno (18 mesi per le autonome ) e l'aspettativa di vita di 3 mesi accedono alla pensione entro il 2015. Questo vuol dire che il diritto, con i 57 (o 58) anni di età e 35 anni di contributi, deve essere conseguito entro il 30 settembre 2014 per le lavoratrici dipendenti (30 dicembre nel pubblico impiego) ed entro il 31 maggio 2014 per le autonome. Il legislatore nel 2004 aveva inteso il regime sperimentale senza alcuna finestra ( e poteva essere prolungato dopo un idoneo monitoraggio).

Il Decreto Milleproroghe con l'inserimento di un comma 3 quater all'art 9 può urgentemente sanare questa situazione , riconducendola ad un regime di legittimità ed equità: per farlo è sufficiente inserire un comma 3 quater con la autentica interpretazione dell’articolo 1: al comma 9, della legge 243 del 2004

3 quater ( INTERPRETAZIONE autentica della LEGGE 243 del 2004 )

al DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150 milleproroghe all' art 9 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria) è aggiunto il

comma 3 quater : l’articolo 1: al comma 9, della legge 243 del 2004 si interpreta nel senso che le lavoratrici ivi individuate sono da intendersi inclusi anche le lavoratrici che alla data del 31 dicembre 2015 hanno maturato il requisito (diritto) a 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) e 35 anni di contributi escludendo il periodo di 1 anno ( 18 mesi per le autonome ) di finestra e 3 mesi di Aspettativa di Vita introdotte dalle successive leggi 122-2010 e legge 111-2011 non previste alla formulazione autentica del regime sperimentale. ( 1 anno di finestra introdotte successivamente da legge 122-2010 e 3 mesi di Aspettativa di Vita introdotte successivamente da legge 111-2011 )

4 – CV ante 2007 ( interpretazione INPS da correggere )

breve spiegazione : i contributori volontari ante 2007, una legge non abrogata ne regola i requisiti, INPS e ministero del lavoro danno un’interpretazione restrittiva, le due commissioni speciali di camera e senato di questa legislatura ricordano a questi dirigenti INPS e MdL che la legge 247/2007 non è stata abrogata , ad oggi non abbiamo soluzione perché la RGS che dipende anche dal MEF , non dà le dovute e richieste spiegazioni all’Avvocatura dello stato. Si chiede una soluzione per gli ante 2007 che veda riconosciuta la validità della 247/2007, che il Governo intervenga sulla RGS per facilitare la risposta al quesito inviato dall’Avvocatura dello Stato..

Secondo l’INPS, le norme sono da ritenersi decadute per coloro che non rispettano i requisiti richiesti dai decreti attuativi della Legge 214/2011. Tuttavia, dopo il parere delle Commissioni speciali parlamentari che considerano le leggi sugli ante 2007 non annullate, e quindi ancora vigenti a prescindere dai “paletti” introdotti dai decreti attuativi, l’istituto ha chiesto al ministero le direttive da seguire per la risoluzione della questione.

Gli autorizzati alla contribuzione volontaria in data antecedente al 20 luglio 2007 hanno già acquisito il diritto alla salvaguardia con l'art. 1 comma 8 della Legge 243/2004, come successivamente modificato dall'art. 1 comma 2 lettera c) della legge 247/2007. Queste leggi, come previsto dall’art. 81 Cost., hanno già stabilito la relativa copertura finanziaria.

Il predetto diritto è stato ribadito, con estrema chiarezza e inoppugnabilità, dai pareri (nelle date del 3 e 11 aprile 2013) delle Commissioni Speciali del Parlamento, istituite per il controllo degli atti del Governo, in occasione del controllo sullo schema di decreto per 10.130 salvaguardati.

In particolare, si rammenta il richiamo, in merito al parere fornito dalla Commissione speciale della Camera in data 3 aprile 2013 che, nell'esaminare lo schema di decreto ministeriale relativo all'attuazione delle disposizioni in materia di salvaguardia ex art. 24 comma 14 e 15 Legge 214/2011, contenute nell'art. 1 comma 231 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013) ha statuito tra l'altro che: “è ancora in vigore la legge n. 243 del 2004, come novellata dalla legge n. 247 del 2007, per cui tutti i lavoratori salvaguardati da queste leggi non devono ricorrere alla tutela di cui al presente decreto”.

Con lo stesso richiamo, è stato altresì evidenziato l’ulteriore parere emesso dalla Commissione Speciale del Senato in data 11 aprile 2013 che, nel confermare il deliberato della Commissione speciale della Camera, chiarisce ulteriormente la tutela dei lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria con la seguente formulazione: “ricordato che è ancora in vigore la legge n. 243 del 2004, come novellata dalla legge n. 247 del 2007, stabiliva le risorse necessarie a garantire la copertura per cui tutti i lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria ai sensi della Legge medesima e delle successive modifiche; pertanto la salvaguardia dei lavoratori tutelati da tale norma non incide sugli oneri determinati dal presente decreto”.

In sostanza, si rammenta che la legge n. 247/2007, nella parte che prevede le salvaguardie per prosecutori volontari, NON è stata espressamente abrogata dalla Legge 214/2011, come ben chiarito dalle Commissioni speciali parlamentari (si tratta di legge speciale per la quale non basta l'abrogazione tacita, ma, sulla base della giurisprudenza consolidata, detta abrogazione deve essere esplicita), né è sottoposta o sottoponibile, per la sua stessa natura, ai decreti attuativi dell’art. 24 comma 14 e 15 della Legge 214/2011.

Peraltro, la legge è stata dotata di copertura finanziaria nel 2007 per gli anni a seguire, e, quindi, assolutamente in grado di coprire coloro che, in base ad essa, hanno nel frattempo maturato i requisiti o li matureranno entro il 31.12.2018.

Infatti, l'art. 1 comma 92 della legge 247/2007 stabilisce: ” Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l’anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l’anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, hanno efficacia solo successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni relative all’istituzione del Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007 della presente legge, recate dalla legge finanziaria per l’anno 2008. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse di cui al citato Fondo entro i limiti delle medesime.”

E questo è il testo della finanziaria 2008 che ha istituito il Fondo previsto, confermando gli stanziamenti già stabiliti dalla legge 247/2007 :

Fondo per il protocollo Welfare (articolo 2, comma 508). “Nello stato di previsione del ministero del Lavoro è istituito un Fondo per il finanziamento del Protocollo Welfare siglato il 23 luglio 2007: previsti 1.264 milioni di euro per il 2008, 1.520 milioni per il 2009, 3.048 milioni per il 2010 e il 2011 e 1.898 milioni a decorrere dal 2012 . A valere sul Fondo è assicurata la copertura del provvedimento sul Welfare collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010, attuativo del protocollo.”

Poiché fino al 2011 (+ finestra di 12/18 mesi) gli autorizzati ante 2007 sono andati in pensione senza problemi con 35+57/58, vuol dire che la copertura finanziaria continuava ad esserci.

Il Decreto Milleproroghe con l'inserimento di un comma 3 quinquies all'art 9 può urgentemente sanare questa situazione , riconducendola ad un regime di legittimità ed equità con la autentica interpretazione dell’articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni.

3 quinquies ( INTERPRETAZIONE autentica della LEGGE 243 del 2004 )

al DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150 milleproroghe all' art 9 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria) è aggiunto il

comma 3 quinquies : All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni, e»;

5 – NATI nel 1952 . Articolo 24, comma 15-bis legge 214 del 22.12.2011 e circolare INPS n. 35 del 2012

(Regime agevolato di accesso al pensionamento)

breve spiegazione Il comma 15 bis dell’ art. 24, che prevede il pensionamento a 64 anni di età ( anziché 66 : sconto dei due anni) è stato introdotto dal legislatore per salvaguardare i lavoratori del settore privato che avrebbero raggiunto, nell’ anno immediatamente successivo a quello della riforma Fornero 2012, i requisiti con le vecchie regole : in particolare i nati del 1952. Gli uomini devono avere quota 96 mentre le donne 60 anni di età con almeno 20 anni di contributi e entrambi devono maturare i requisiti entro il 31 dicembre 2012 per usufruire del comma 15 bis .

La circolare n. 35/2012 dell’ INPS introducendo arbitrariamente l’ obbligo di svolgere attività lavorativa alla data del 28/12/2011 ( di essere occupati alla data di pubblicazione della Legge SalvaItalia ) ha causato l’ esclusione dal suddetto beneficio proprio a quella platea di lavoratori c.d. esodati che a quella data non risultano più occupati.

Il Decreto Milleproroghe può urgentemente sanare questa situazione , riconducendola ad un regime di legittimità ed equità: per farlo è sufficiente inserire un comma 3 sexies per ripristinare la finalità della norma di legge prevista dal comma 15 bis eliminando l’ obbligo di aver svolto attività lavorativa al 28.12.2011 ed allargando il beneficio anche ai lavoratori del settore pubblico , autonomi ed ai lavoratori parasubordinati.

3 sexies ( INTERPRETAZIONE autentica del comma 15 bis della legge 214 del 22.12.2011 Legge SalvaItalia )

al DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150 milleproroghe all' art 9 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria) è aggiunto il

comma 3 quinquies : All'articolo 24, comma 15 bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono apportate le seguenti modificazioni:

In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato, pubblico , autonomo e parasubordinato che alla data del 28.12.2011 ( data di pubblicazione della Legge SalvaItalia ) senza alcun vincolo di essere ancora occupati al 28.12.2011 e le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

testo originale

Articolo 24, comma 15-bis . In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;

b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni.

altre richieste sotto

Rete dei Comitati di Esodati, Mobilitati, Contributori Volontari, Donne Esodate Mobilitate Licenziate (ESMOL), “Quindicenni”, Esonerati, Fondi di Settore e Licenziati senza tutele.

7 Gennaio 2014

Al Presidente del Consiglio Enrico Letta, Al Ministro del Lavoro Giovannini e delle Finanze Saccomanni, Ai Capigruppo dei Partiti di Camera e Senato, a tutti i componenti le Commissioni Lavoro di Camera e Senato
Loro Sedi

La Rete dei Comitati di Esodati ritiene necessario, in concomitanza con l’esame del decreto Milleproroghe anche alla luce dell’affermazione del Presidente della Repubblica nel Suo discorso di fine anno, ribadire che il dramma degli “esodati” non ha ancora trovato una soluzione strutturale e definitiva, per cui, dai dati ufficiali ad oggi noti, risultano ancora NON salvaguardati ben 240.000 soggetti.

Dal 2011 si sono emanati 5 provvedimenti, l’ultimo dei quali contenuto nella legge di stabilità, per tentare di rimediare alla gravissima sottrazione del diritto perpetrata dalla L.214/2011 (Riforma Fornero). Ormai è evidente e noto che la retroattività della riforma, conseguenza dei ripetuti interventi sulla previdenza in brevissimo tempo a partire dalla L. 122/2010, e l’assenza di “transitorio” per la sua entrata a regime, mai osservata in alcuna riforma previdenziale nazionale ed Europea, sono le vere cause del dramma.

I tentativi di “riparare il danno” finora compiuti dal Legislatore, ma sarebbe più opportuno chiamarli di “doveroso ripristino di un diritto”, sono chiaramente ed assolutamente insufficienti, come dimostra la ripetitività degli interventi, risultanti sempre ampiamente lacunosi e ancor più discriminanti, laddove continuano a prevedersi vincoli immotivatamente aleatori.

Il numero dei soggetti, uomini e donne, esclusi è enorme e pari alla popolazione di una città di media grandezza, come Padova. La condizione sociale e psicologica di questi cittadini italiani è a un livello di profondo disagio e molti già in indigenza economica. Il rischio povertà non è una leggenda metropolitana, è un rischio concreto, tangibile per tutte queste persone e le loro famiglie. Molti sono in procinto di cedere alla disperazione!

La Rete dei Comitati sollecita Governo e Parlamento affinché nel decreto Milleproroghe trovino accoglimento le seguenti richieste:
– Abbattimento del truffaldino vincolo temporale della decorrenza limitata al 6 gennaio del 2015 finora presente in tutti i provvedimenti emanati, in quanto il dramma dei cosiddetti esodati NON finisce purtroppo al 6 gennaio 2015! Il dramma perdura tragicamente almeno fino al 2018!!! O almeno in questa norma sia previsto un primo spostamento della data limite al 31/12/2015 impegnando il governo trovare la soluzione strutturale per portare tale limite fino al 31.12.2018.
– Modifica della dicitura “decorrenza del trattamento pensionistico” in “maturazione dei requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico” per TUTTE le categorie, affinché venga sanata una evidente discriminazione tra “esodati” che raggiungono il diritto alla pensione in pari data, con le regole precedenti a quelle previste dalla L. 214/2011,
– Eliminazione dell’assurdo, iniquo e discriminatorio vincolo temporale della data di licenziamento a partire dal 1 gennaio 2007 per i “licenziati unilaterali”.
– La risoluzione in via amministrativa (o legislativa) dell’interpretazione RESTRITTIVA ed ILLEGITIMA, perché imposta con uno strumento amministrativo quale la circolare n.35 dell’Inps del 2012, che stravolge l’articolo 1 comma 9 della legge 243/ 2004, noto come “opzione donna” e la proroga di tale opzione fino al 2018.
– Recepimento urgente delle le indicazioni emanate, all'unanimità, dalle Commissioni speciali di Camera e Senato, riconoscendo il diritto pensionistico agli autorizzati al versamento dei contributi volontari in data anteriore al 20 luglio 2007, (negato da un ILLEGGITTIMO e RESTRITTIVO atto amministrativo del Ministero) esclusivamente sulla base dell'art. 1 comma 8 della Legge 243/2004, come successivamente modificato dall'art. 1 comma 2 della legge 247/2007, senza alcuna limitazione legata all'art. 24 co. 14 e 15 della Legge 214/2011, ed ai decreti attuativi in esso previsti e alle ulteriori norme collegate emanate o in via di emanazione.
– La cancellazione in TOTO del paletto dell’aver un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre del 2011;
– L’estensione a 24 mesi del periodo in cui i mobilitati che NON perfezionino i requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, possano maturare i requisiti, con le norme precedenti, per il trattamento pensionistico.
– L’eliminazione per i mobilitati della differenza tra accordi sottoscritti in sede governativa e in sede territoriale, per cui alcuni vengono ingiustamente discriminati.
– Sancire che, per i mobilitati, per accordo sindacale DEVE INTENDERSI la “presentazione di domanda di apertura della mobilità da parte dell’azienda all’INPS”, al fine di correggere l’evidente discriminazione tra coloro che hanno accordi sindacali raggiunti (ex. L.223/91) e quelli che invece non li hanno e sono stati licenziati ugualmente a norma della L. 223/91
– Il rifinanziamento del fondo “esodati” previsto con l’art. 235 della legge 228/2012 e l’emanazione del decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri per disciplinarne l’utilizzo nonché l’evidenza dei risparmi, e relative modalità di calcolo, derivanti dai decreti di salvaguardia.

– Esenzione fiscale da IMU, MINI IMU, ICI, TASI, IUC, TARSU ecc. per tutti gli esodati che abbiano ricevuto la “certificazione” dalle DTL e non possono rientrare nelle salvaguardie a causa dei paletti

La Rete dei Comitati di Esodati chiede che il 2014 sia l’anno delle risposte chiare e certe per tutti coloro ancora ESCLUSI dalle lotterie delle salvaguardie finora previste, perché promesse e impegni espressi con esternazioni a parole, come quelli fatti dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio e da altre alte cariche politiche, NON sono più sufficienti ma servono FATTI CONCRETI E GIUSTI che riportino alla legalità il Patto violato tra Cittadini e Stato.

Fatti che vedremo esclusivamente con l’esame ed approvazione definitiva della proposta di legge unificata (ex n.727) oggi all’esame della Commissione Lavoro della Camera che ci attendiamo venga urgentemente approvata.

La Rete dei Comitati di Esodati, Contributori Volontari, Mobilitati, “Quindicenni”, Donne Esmol, Fondi di Settore.

I Comitati in Rete:

COMITATO MOBILITATI ROMA E NAPOLI
COMITATO AUTORIZZATI CONTRIBUTI VOLONTARI
COORDINAMENTO ”MOBILITATI, ESODATI” MILANO
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altre richieste

doverosa l' eliminazione delle ricongiunzioni onerose ,che ad oggi chi deve andare in pensione è obbligato a versare cifre impossibili anche dell' ordine di oltre 300 € a settimana da ricongiungere ! o al massimo far pagare le ricongiunzioni al valore del momento cronologico in cui queste venivano maturate, ad esempio chi deve ricongiungere periodi d'apprendistato, o altre forme di versamento , che vengano valutate al valore dell' epoca del passaggio a maggior valore . Es : da apprendista a fondo pensione Enel ,valutate al momento del cambio di contribuzione di allora.

………………………………………..

il decreto per il 5/bis per il sostegno al reddito per i mesi del 2014 per i mobilitati da legge 122-2010 e costoro dovranno attendere un anno come per il decreto per il 2013 emesso a fine dicembre 2013 ( nonostante alcuni lo aspettassero da gennaio 2013 e debba essere semestrale ) – dove tra l'altro ancora nessuno ha preso un centesimo a gennaio 2014 ), come pure è successo per il decreto per il prolungamento della mobilità per coloro che per aspettativa di vita si scollegavano dai requisiti pensionistici

altre richieste possono essere aggiunte e presentate da parlamentari ed dal Governo.

MILLEPROROGHE

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150

……. estratto….

Art. 9 Proroga di termini in materia economica e finanziaria

3. All’articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, le parole: “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.

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