AGGIORNAMENTO EMENDAMENTI REA NEL DdL DI STABILITA’

Dopo la blindatura del DdL di stabilità imposta dal Governo alla Camera con il voto di fiducia, il Senato si appresta alla discussione per il voto finale che dovrà necessariamente avvenire entro il 31 dicembre. L'emendamento principale proposto dalla REA relativo alla abrogazione della legge 448/98 è stato assorbito dalla Web Tax dalla quale si prevede di incamerare almeno 500 milioni di euro parte dei quali verranno destinati a sostenere l'emittenza locale. La soluzione è interessante ma non risolve, a nostro giudizio, il problema dovendo l'emittenza locale rimanere sempre in stato di soggezione rispetto alla politica e agli umori dellle varie leggi finanziarie. Pertanto, l'emendamento verrà riproposto nuovamente al Senato che lo esaminerà, si spera) positivamente, con le seguenti variazioni:

1) storno del 10% del canone RAI per costituire un fondo stabile di sostegno all'emittenza locale pari a circa 180 milioni di euro;

2) destinare il 30% del fondo all'emittenza radiofonica locale;

3) esclusione dai benefici del fondo per quelle emittenti radiofonioche che superano 500 milioni di euro di fatturato;

4) revisione del Regolamento di ripartizione del fondo;

5) esclusione dai benefici delle provvidenze editoria per quelle emittenti che beneficiano del fondo

Ecco il testo originale dell'emendamento:

“Il 10% del canone di abbonamento della concessionaria pubblica è destinato a costituire un fondo di sostegno economico all’emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell’ambito territoriale. Il 30% del predetto fondo è assegnato alle emittenti radiofoniche locali i cui ricavi da pubblicità non superano 500.000 euro. I beneficiari del fondo non hanno diritto alle provvidenze economiche riservate all’editoria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le associazioni nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi costituite in almeno 15 regioni. E’ abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni”

MOTIVAZIONE

Il sostegno economico all’emittenza locale agganciato al canone RAI si giustifica per il servizio pubblico svolto dalle emittenti nel territorio” già affermato e legiferato con l’articolo 10 del Decreto legge 27 agosto 1993, convertito in legge 27 ottobre 1993, n. 422. La proposta nasce da alcune considerazioni di fondo:

1. l’emendamento fa risparmiare allo Stato almeno 100 milioni di euro/anno semplicemente abrogando l’articolo 45, comma 3, della legge n. 448/98, per sostituirlo con un altro provvedimento che preveda il sostegno economico all’emittenza locale in modo “congruo e permanente”; cioè fondi non più assegnati dalle incerte leggi finanziarie ma agganciati al canone RAI;

2. constatato il totale fallimento del Regolamento attuativo della legge 448/98, Decreto Ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, il quale ha prodotto notevoli discriminazioni e danni allo Stato, è urgentissimo provvedere alla sua totale revisione con regole trasparenti, eque, premianti per la produzione di qualità nei generi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo d’inchiesta in generale e della tutela del territorio e dell’ambiente in particolare, dei programmi dedicati ai minori e al sociale.

Relativamente al primo punto si fa presente che l’emittenza locale svolge l’insostituibile ruolo di servizio pubblico fino all’ultimo miglio del territorio regionale supplendo alle carenze della terza rete RAI regionale specie nei casi di calamità naturali e di emergenza pubblica. Pertanto, si propone sia riconosciuto, come la legge 422/93 aveva già indicato, un sostegno economico “stabile” nella congruità dei fondi e “certo” nella erogazione così come avviene per il canone versato alla RAI “prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte non inferiore a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e degli introiti equiparati al canone determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge” che, in definitiva non è inferiore al 10% del canone introitato dalla RAI. In sostanza si chiede di ritornare all’interpretazione autentica della legge 422/93.

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