Istituzione della Giornata nazionale per la memoria dei migranti vittime del mare

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Giornata nazionale per la memoria dei migranti vittime del mare

Onorevoli Senatori. Il presente disegno di legge intende istituire il 3 ottobre quale “Giornata nazionale per la memoria dei migranti vittime del mare”, in ricordo dei 366 profughi morti davanti all'isola di Lampedusa lo scorso 3 ottobre, in seguito al naufragio del barcone con il quale tentavano di raggiungere l'Italia, per sfuggire dalle guerre e dalle dittature nei loro paesi d'origine.

Si è trattato, peraltro, sebbene in proporzioni abnormi, di una delle ormai troppo frequenti stragi che vedono migranti e profughi pedere la vita in quel tratto di Mediterraneo. Stragi che il nostro Paese e l’Europa tutta devono impegnarsi a fermare.

L’unico modo per evitare che questa tragedia si perpetui è quello di mutare profondamente le politiche dell’immigrazione e dell'asilo oggi vigenti – a livello nazionale ma anche europeo – e di promuovere diversi canali, sicuri, di ingresso nel nostro Paese per i richiedenti asilo.

In tale prospettiva, è indispensabile promuovere una diffusa consapevolezza della sorte della quale sono rimaste vittime così tanti stranieri – oltre ventimila dal 1988 al 2013 – ed è indispensabile sensibilizzare i cittadini italiani al rispetto della dignità di quegli esseri umani e – come scriveva Hannah Arendt – del loro “diritto ad avere diritti”.

Da qui l'importanza di riconoscere, secondo quanto proposto da un numero crescente di cittadini di Lampedusa, il 3 ottobre come Giornata nazionale per la memoria dei migranti vittime del mare.

Art. 1

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 3 ottobre quale « Giornata nazionale per la memoria dei migranti vittime del mare», al fine di promuovere la memoria dei naufragi nei quali hanno perso la vita i migranti, nel tentativo di raggiungere le nostre coste.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 è considerata solennità civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell’orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 2

1. In occasione della « Giornata nazionale per la memoria dei migranti vittime del mare» sono organizzati incontri e iniziative, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare i cittadini in ordine alla dignità dei migranti, all’importanza della loro integrazione e al diritto di asilo. Presso la città di Lampedusa è organizzata, in particolare, una specifica commemorazione del naufragio del 3 ottobre 2013.

Art. 3

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Luigi Manconi

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