Assicurazioni, addio al vecchio contrassegno cartaceo MA …..

di Carlo Alberto Donatini

Cesserà nel 2015 l'obbligo di esposizione del contrassegno cartaceo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada e la verifica dei relativi dati verrà effettuata con dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza. Queste le novità introdotte con il Decreto n. 110/2013 (che entra in vigore il 18 ottobre 2013) del Ministro dello sviluppo Economico recante “Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, di cui all'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.” A tal fine verrà istituita un'apposita banca dati presso la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Quanto alle modalità operative, il decreto prevede all'art. 4 le seguenti fasi ciascuna delle quali seguita da un congruo periodo di sperimentazione: a) entro il 17 novembre la Direzione generale per la motorizzazione definisce e rende operativa la struttura informatica del database costituente la banca dati di cui all'articolo 3; b) entrò il 17 dicembre la Direzione generale per la motorizzazione provvede al popolamento del database attraverso la connessione ed il trasferimento massivo alla banca dati delle informazioni contenute negli archivi istituiti presso l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA); c) nel termine di un anno dalla entrata in vigore del regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione definisce e, nel successivo termine di mesi sei, rende operative, le connessioni informatiche, nonche' i sistemi di accesso e trasmissione via web delle informazioni necessarie all'aggiornamento del database, da parte delle imprese di assicurazione; d) nello stesso termine di operativita' la Direzione generale per la motorizzazione definisce ed attiva i sistemi di accesso via web da parte dei cittadini alle informazioni detenute nella banca dati e indica le modalita' e i requisiti per l'accesso; e) nel termine di diciotto mesi dalla entrata in vigore del regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione definisce e rende operativa la predisposizione della banca dati per garantire la possibilita' di collegamento con i dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada previsti dalle vigenti disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 285 del 1992, fatta salva l'eventuale adozione del decreto di cui all'articolo 31, comma 3, ultimo capoverso, del decreto-legge n. 1 del 2012.

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