Geografia Giudiziaria, parte il monitoraggio CNF per la raccolta di dati circostanziati sulle criticità  e disfunzioni derivanti dall’attuazione della riforma

Come concordato in occasione dell’incontro assembleare del 13 settembre scorso dal CNF con i presidenti degli Ordini e con le altre componenti istituzionali e associative dell’Avvocatura, il CNF ha immediatamente avviato il monitoraggio sull’applicazione della riforma della geografia giudiziaria.
In questo senso è stata diramata ieri la circolare N. 19-C-2013, firmata dal presidente Guido Alpa e indirizzata a tutti i presidenti dei Consigli dell’Ordine forense affinché raccolgano dati su disfunzioni, inefficienze e ritardi che si verificheranno sul territorio sin da subito e li convoglino presso i Consigli distrettuali in modo che questi ultimi possano a loro volta raccogliere e segnalare prontamente al CNF tali risultanze.
Il Consiglio nazionale, specifica la circolare, si farà carico di attivare tutti i possibili canali con le istituzioni competenti, oltre ad essere a disposizione per riscontrare i quesiti inerenti eventuali dubbi circa gli adempimenti degli Ordini, successivi alla riforma.
D’altra parte, gli interventi dei presidenti degli Ordini che si sono succeduti nella riunione assembleare di venerdì scorso hanno fatto già emergere ampie sacche di criticità, tra cui i l’incognita sulle date di ritardi sulla fissazione dei processi, trasferimenti del personale in corso senza certezze, spese vive da sostenere senza indicazioni precise dei costi finali di tutta l’operazione.
Una situazione al limite dell’esasperazione come gli episodi che si stanno verificando sul territorio testimoniano.
Nella riunione, partecipatissima e alla quale sono intervenuti anche parlamentari di Pd, Pdl, M5S e Sel (che hanno espresso critiche al comportamento del Governo sulla riforma), è stata ribadita la necessità che gli Ordini forensi siano mantenuti sul territorio e che il Governo dia piena attuazione alla riforma della professione forense, recuperando i ritardi e le colpevoli omissioni.
Il presidente Alpa ha dato notizia della circolare del Dipartimento affari di giustizia del Ministero della Giustizia, inviata a tutti gli uffici giudiziari, che chiarisce che gli Ordini forensi istituiti presso i tribunali sopprimendi rimangono in vita almeno fino al 31 dicembre 2014 (per effetto della proroga contenuta nella legge di riforma dell’ordinamento forense) e continueranno a svolgere appieno le loro funzioni con riferimento al territorio corrispondente ai circondari dei tribunali soppressi.
Un primo chiarimento necessario per evitare il caos totale nelle funzioni amministrative e disciplinari degli Ordini coinvolti. Anche se non è risolutivo di tutte le questioni attinenti agli Ordini.
Il presidente del CNF ha anche riferito di aver incontrato giovedì scorso il ministro della Giustizia Cancellieri per rappresentare i gravi problemi che affliggono l’amministrazione della giustizia e le funzioni dell’Avvocatura in questo momento di difficoltà. I temi sui quali è necessaria una risposta urgente da Governo e Parlamento sono geografia giudiziaria, parametri e società tra avvocati.
Sulla questione dei parametri, ha riferito il presidente CNF, il Ministro ha annunciato un testo per questa settimana, molto migliorativo della vecchia proposta Severino, nel rispetto della progetto del CNF.
E a questo punto gli avvocati si aspettano di conoscerne il testo.
“Stiamo vivendo un momento drammatico. Le notizie che giungono dal territorio in questi giorni sono gravi. Anche i rappresentanti del Parlamento ci segnalano situazioni preoccupanti. Occorre insistere affinché il Governo e il Ministero della giustizia si aprano a un dialogo costruttivo e che il Parlamento possa essere centrale nel percorso delle riforme. La giustizia è un servizio essenziale dello Stato”, ha detto Alpa.
Leggi la circolare N. C-19-2013 Attuazione geo.giudiziaria_rilevazione criticità e monitoraggio

Società tra avvocati, il CNF chiarisce: valgono le regole speciali della legge forense. Una eventuale costituzione con le regole generali per le altre professioni sarebbe nulla

E' stata inviata agli Ordini forensi la circolare n. 18-C-2013 “Chiarimenti in materia di società tra avvocati”

La delega contenuta nella legge forense (247/2012) in tema di società tra avvocati non è contraria alla normativa della Unione europea e, anche se il termine di esercizio è scaduto, mantiene la sua efficacia normativa impendendo l’applicazione di disposizioni previgenti incompatibili.
In altre parole, le società tra avvocati non possono essere disciplinate dalla legge di stabilità 183/2011 e dal decreto ministeriale n. 34/2013 che, tra le altre cose, ha ammesso la partecipazione di soci di capitale pur di minoranza nelle società tra professionisti.
La eventuale costituzione di una società sulla base di queste ultime disposizioni, la renderebbe nulla, con grave danno per i cittadini che hanno affidato ad essa la tutela dei propri diritti.
In questo senso il CNF ha diramato il 12 settembre scorso agli Ordini forensi la circolare N.18 -C-2013, ribadendo quanto già anticipato dal presidente Guido Alpa nella nota del 30 agosto scorso.Sono due gli aspetti interpretativi chiariti dalla circolare e confortati da pareri di insigni giuristi.Il primo attiene al paventato pericolo che l’esercizio della delega legislativa di cui all’art. 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Riforma dell’ordinamento della professione forense) fosse impedito dal contrasto di con il diritto dell’Unione europea, in particolare con riferimento alla disposizione della legge forense che circoscrive ai soli avvocati iscritti nell’albo la possibilità di costituire società.
Nello specifico si era fatto riferimento alla legge europea n.97/2013 che ha apportato modifiche al decreto delegato n. 96/2001 (approvato in attuazione della direttiva Ue n. 98/5), volte a rimuovere il requisito della necessaria presenza di un avvocato iscritto all’albo ordinario in una compagine societaria costituita da avvocati “stabiliti” (cioè coloro che disponendo di un titolo professionale acquisito in uno dei paesi Ue esercitano in Italia).“Si tratta di innovazione che non modifica la regola in base alla quale, per svolgere la professione forense in Italia, anche in forma societaria, è necessario essere avvocati, ma più limitatamente dispone che, ai sensi del decreto legislativo n. 96/2001, si possono costituire anche s.t.p. formate da soli avvocati stabiliti” specifica il CNF escludendo il contrasto tra la nuova legge professionale forense e la legge europea n. 97/13.
Il secondo aspetto attiene alla interpretazione prospettata sulla stampa specializzata circa la presunta applicabilità della normativa generale in materia di società professionali, contenuta nella legge di stabilità n. 183/2011 e attuata con d.m. 8.2.2013 n. 34 (Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico).
Applicabilità che il CNF esclude, rilevando che la legge forense ha configurato un tipo societario speciale che tiene conto della specificità costituzionale della professione forense.
Infatti ha affidato al Governo il compito di adottare un decreto legislativo delegato per le società tra avvocati prevedendo, in particolare, che tutti i soci debbano essere avvocati.
Ed ha in questo modo espressamente sottratto la disciplina delle società tra avvocati alla potestà regolamentare del Governo, ponendo una delega legislativa per disciplinare la materia con fonte primaria.
Per il CNF, dunque, il mancato esercizio della delega non priva l’articolo 5 di ogni efficacia normativa propria, anche con riferimento alla sua forza abrogatrice nei confronti di disposizioni previgenti con essa incompatibili.
Leggi la circolare n. 18-C-2013 “Chiarimenti in materia di società tra avvocati”

Efficienza giustizia, il vicepresidente Perfetti al convegno Confindustria: “Stiamo assistendo a un razionamento della giurisdizione. La mediazione obbligatoria comprime i diritti senza garantire efficienza”

Appena l’11% delle mediazioni obbligatorie sono andate a buon fine, ovvero si sono chiuse con un accordo di conciliazione tra le parti. Segno che la obbligatorietà non è la strada maestra per rendere efficace uno strumento alternativo alla giurisdizione, anche ai fini deflattivi del carico giudiziario.
Lo ha sottolineato il vicepresidente del CNF, Ubaldo Perfetti, intervenuto giovedì 12 al convegno “Giustizia civile tra riforme a ritardi: la necessità di un sistema”, organizzato da Confindustria; peraltro ribadendo la non contrarietà dell’Avvocatura a corretti sistemi di Adr, tanto da proporre e promuovere la istituzione di camere di conciliazione e camere arbitrali presso gli Ordini forensi.
Inutile dire quanto distanti siano le ricette tra Avvocatura e le associazioni rappresentative degli interessi delle imprese circa il rilancio del sistema giustizia; laddove le seconde sembrano maggiormente interessate a “tagliare” nel sistema pubblico per favorire circuiti “privati” di giurisdizione.
“A fronte di un aumento esponenziale dei costi di accesso alla giustizia (+ 47% di aumento del contributo unificato in 12 anni) il sistema giustizia continua ad essere inefficiente. Le misure messe in atto finora non sono state efficaci e vanno verso un razionamento della giurisdizione che a parole non nega il diritto dei cittadini ma ne condizione l’effettività”, è stata al contrario l’analisi di Perfetti.
A partire dalla mediazione obbligatoria: il vicepresidente CNF ha fornito alcuni dati che mettono in dubbio la portata deflattiva della misura. Dal marzo 2011 al dicembre 2012 (quando era in vigore la mediazione obbligatoria) i procedimento andati a buon fine (ossia conclusi con l’accordo di conciliazione) sono stati appena l’11,82%.
“Il decreto “del fare”, ha poi evidenziato Perfetti, introduce un’altra mediazione destinata a riguardare, surrettiziamente, tutte le materie: quella che può essere imposta alle parti dal giudice, valutate le circostanze della causa”, ha spiegato Perfetti.
Il quale ha denunciato l’opera di “razionamento della giurisdizione” in atto, anche attraverso “la dannosa e pervicace macchina dei filtri” applicati al processo, cultura “ipocrita” perché non nega, a parole, la spettanza del diritto, ma ne condizione di fatto l’esercizio (per esempio il filtro in appello ex artt.348 bis e 348 ter cpc e il filtro in Cassazione ex art. 360 bis cpc).
Perfetti ha ribadito che è ora di archiviare, da parte di definiti centri di interesse, luoghi comuni in base ai quali la dilatazione dei tempi del giudizio favorirebbe economicamente l’avvocato, soprattutto alla luce della nuova proposta dei parametri avanzata dal CNF al Ministero sulla base delle legge forense, basata sulle fasi processuali e non sulle singole attività.
“Siamo peraltro costretti a verificare con stupore che, proprio alla vigilia dell’entrata in vigore della revisione della geografia giudiziaria che comporterà la chiusura a regime del ben 47% degli uffici giudiziari sul territorio, che sta creando tanta tensione sul territorio, dalla Confindustria giunga la proposta di ampliare la competenza del Tribunale delle imprese. Secondo l’Avvocatura questo non corrisponde alla necessità di un confronto sereno tra gli operatori per individuare soluzioni che siano realmente corrispondenti all’interesse generale del Paese”, ha riferito Perfetti.
Leggi il testo integrale della relazione Ubaldo Perfetti, Giustizia civile tra riforme e ritardi-La posizione dell’Avvocatura 12_9_2013

Crediti/ Il 20 settembre a Roma seminario “Tattiche e Strategie difensive”, organizzato dalla Commissione penale del CNF

La Commissione Penale del Consiglio Nazionale Forense organizza per il 20 settembre p.v., presso la sede amministrativa di via del Governo Vecchio 3, ore 10.00 con prosecuzione nel pomeriggio, il seminario “Tattiche e Strategie difensive”.
I temi trattati dagli illustri relatori saranno:

LE INDAGINI DIFENSIVE: PROFILI GENERALI, DI APPLICAZIONE E DEONTOLOGICI
(rel. Avv. Saverio Maria Accarino, componente Commissione Penale del CNF);
LA SOSPENSIONE NEL PROCESSO PENALE: PROFILI APPLICATIVI E DUBBI INTERPRETATIVI-IL CALCOLO DELLA PRESCRIZIONE
(rel. Dott. Aldo Aceto, Consigliere di Corte di Cassazione);
PROBLEMATICHE DELL'OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE-APPUNTI SULLA COMPOSIZIONE DEL FASCICOLO
(rel. Avv. Cesare Failella, componente Commissione Penale del CNF)
TECNICHE E STRATEGIE DELLA CROSS-EXAMINATION
(rel. Avv. Ettore Randazzo)
Modera e conclude Avv. Silverio Sica, Presidente Commissione Penale del CNF

Ai partecipanti saranno attribuiti n. 3 crediti formativi per seminario.
Per accreditarsi inviare mail a laurasartori@consiglionazionaleforense.it

Avvocatura e diritti in Unione europea: l’Europarlamento ha approvato la proposta di direttiva per garantire il diritto di difesa in tutti i paesi Ue

Il 10 settembre scorso, il Parlamento europeo ha approvato la proposta di direttiva della Commissione Ue per la disciplina di standard minimi per l’accesso alla difesa, comuni ai 28 Paesi Ue.
Il voto del Parlamento prelude al passaggio formale definitivo in Consiglio europeo e poi la direttiva dovrà essere attuata nei singoli Paesi.
La direttiva, che disciplina il diritto di accesso al proprio avvocato da parte di un indagato o di un imputato in una procedura penale, è la terza che disciplina standard comuni nel processo penale, dopo quelle relative al diritto alla traduzione e interpretazione (2010) e al diritto di informazione nel processo penale (2012).
Nonostante il diritto di difesa sia ovviamente riconosciuto in tutti i paesi Ue, sono diverse la modalità della sua attuazione; alcune delle quali mettono a rischio la riservatezza necessaria nelle comunicazioni tra imputato e proprio legale.
La direttiva riconosce il diritto all'assistenza legale sin dai primi atti di indagine, a comunicare con la propria famiglia in caso di arresto e, se in un altro paese Ue, a comunicare con il proprio consolato e a ricevere visite.
Per saperne di più http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-772_en.htm

L’entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria e la ferma posizione del CNF in merito, il dibattito sulla imminente efficacia delle nuove norme in materia di mediazione obbligatoria, la questione dell’abuso del diritto comunitario nel riconoscimento del titolo di avvocato: la voce dell’Avvocatura sui Media

La scorsa settimana è stata segnata dal dibattito, acceso, sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie. La posizione del CNF è stata ripersa da tutte le testate, nazionali e locali
Rassegna stampa CNF su intervento Senato Cancellieri
Rassegna stampa CNF Riunione Avvocatura

Giustizia civile, ricette a confronto tra avvocatura e imprese. Al convegno Confindustria è intervenuto il vicepresidente Perfetti
Rassegna stampa Giustizia civile – la posizione dell'Avvocatura – Convegno Confindustria

Sette, settimanale del Corriere della Sera, ha fatto una inchiesta sulle “carte false” per diventare avvocati bypssando l’esame di abilitazione. L’inchiesta da conto dell’attività del CNF per evitare l’abuso del diritto
Sette-Corriere della Sera, Il ricco business delle carte false per diventare avvocato

A cura dell’Ufficio Comunicazione e Media

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