Geografia giudiziaria, CNF: gli Ordini forensi presso i tribunali sopprimendi rimangono in vita

Geografia giudiziaria, CNF: gli Ordini forensi presso i tribunali sopprimendi rimangono in vita

Il presidente Alpa ha inviato al Ministero della Giustizia e ai Presidenti degli Ordini un parere dell’Ufficio studi sulla sorte degli Ordini costituiti presso i circondari di tribunale di prossima soppressione

La soppressione del Tribunale non può comportare in via necessaria e automatica anche la soppressione dell’Ordine forense istituito presso quel circondario.
Perché ciò accada è necessaria una norma di legge che non solo ne preveda la soppressione ma disciplini la sorte dell’albo forense tenuto da quell’Ordine, e quella del personale dipendente, del patrimonio, delle funzioni amministrative in corso di svolgimento, con particolare riferimento a quella disciplinare, dei rapporti giuridici in corso.
Norma di legge che allo stato attuale non è dato rinvenire mentre la tesi ministeriale di una soppressione implicita non è perseguibile.
Il presidente Guido Alpa ha inviato ieri al Ministero della Giustizia e ai Presidenti degli Ordini ( e per conoscenza ai Presidenti di Senato e Camera) un articolato parere dell’Ufficio studi in merito alla sorte degli Ordini forensi costituiti presso i circondari di tribunale di prossima soppressione in ragione dell’attuazione della riforma della geografia giudiziaria.
“Il Consiglio in molteplici occasioni ha segnalato la incostituzionalità del dlgs n. 155/2012; ed ha più volte sollecitato il Ministero della Giustizia a farsi carico della grave lacuna normativa in merito agli Ordini. Il Consiglio è ovviamente disponibile a illustrare ulteriormente i profili”, scrive Alpa nella lettera.
Il parere si è reso necessario per segnalare la delicata questione all’approssimarsi del 13 settembre-data alla quale entrerà in vigore la revisione delle circoscrizioni giudiziarie- proporre una soluzione compatibile con i principi costituzionali e con il quadro normativo esistente ed evitare così che la incertezza normativa dovuta al silenzio della legge sul punto specifico possa generare gravi disservizi nella tenuta degli albi professionali.
Il parere del CNF ritiene assolutamente insufficiente, oltre che illegittimo, l’aver previsto la soppressione degli Ordini forensi istituiti presso i tribunali in corso di soppressione (dal 13 settembre prossimo) a causa della riforma della geografia giudiziaria (decreto delegato n. 155/ 2012), nella sola circolare ministeriale di accompagnamento del decreto delegato, deducendola implicitamente dal legame territoriale (circondariale) esistente tra Ordine forense e Tribunale. (Leggi Tutto)

Ufficio studi, Parere in merito alla sorte degli Ordini forensi costituiti presso i circondari di tribunale di prossima soppressione in ragione dell’attuazione della riforma della geografia giudiziaria

Società tra avvocati, il vicepresidente Perfetti: “Opportuno non far scadere la delega. Società tra avvocati con tutti i tipi sociali previsti dal codice civile ”

“Sulle società tra avvocati è opportuno non far spirare il termine della delega, che scade il 2 agosto. Ci auguriamo che il ministero della Giustizia appresti la nuova disciplina che prevede la possibilità di avvalersi di tutti i tipi societari”.
Il vicepresidente del Consiglio nazionale forense con delega al coordinamento dell’Ufficio studi, Ubaldo Perfetti, fa il punto su una delle deleghe più attese dall’Avvocatura affidate al Governo dal nuovo ordinamento della professione forense e annuncia che il CNF, con lettera del presidente Alpa, ha sollecitato il Ministro della Giustizia in tal senso.
La legge 247/2012- all’articolo 5- affida, infatti, all’esecutivo il compito di emanare un decreto legislativo per disciplinare l’esercizio della professione forense in forma societaria. Delega da esercitarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, avvenuta a febbraio 2013.

Domanda. Quali sono le ragioni per cui appare utile l'esercizio della professione anche in forma societaria?
Risposta. Molteplici. L'esercizio in forma societaria della professione forense amplia il quadro delle possibilità offerte all'avvocato il quale, oltre che individualmente, potrà esercitare la professione in forma associativa (art. 4 della legge) ed ora anche in forma societaria (art. 5). Pur essendo prevista l'adozione di uno qualsiasi dei tipi sociali consentiti dalla legge, è preservata la specificità della professione e contemporaneamente si qualifica la relativa attività non come esercizio di impresa.
Infine resta ferma la possibilità di esercizio della professione tramite la costituzione di una STP, forma societaria prevista dal d. lgs. n. 96 del 2001, istituto quest'ultimo che per varie ragioni, non ha mai avuto grande fortuna.

Domanda. Quali sono gli aspetti essenziali della disciplina?
Risposta. Il decreto legislativo, che ci auguriamo imminente, dovrà rispettare alcuni principi e criteri direttivi elencati nella legge delega tra cui a) la possibilità per l'avvocato di poter far parte di una sola società tra avvocati ed b) impedire che possano esserne amministratori ed ancor prima soci persone che non siano contemporaneamente iscritte all'albo degli avvocati, aspetto, questo, che differenzia la società tra avvocati dall'associazione tra avvocati prevista dall'art. 4 della stessa legge che può anche essere interdisciplinare cioè formata da soci che esercitano una professione diversa da quella di avvocato (cosa esclusa nel caso, appunto, di società).
Altro aspetto che dovrà essere precisato è la necessità che la società abbia per oggetto sociale esclusivo le attività indicate ai commi 5 e 6 dell’art. 2 della legge n. 247 del 2012 e cioè l'attività forense pura e semplice.

Domanda. Quali potrebbero essere altre caratteristiche opportune?
Risposta. Dovrà essere specificato – e su questo punto la legge delega è molto chiara – che l'esercizio della professione forense in forma societaria non è mai attività di impresa ed i relativi redditi sono in tutto e per tutto da lavoro autonomo.
Da ciò consegue che la società tra avvocati non potrà essere soggetta a fallimento o procedure concorsuali (art. 5, co, 2, lett. m) mentre potrebbe essere opportuno prevedere l'applicabilità della procedura di cd. sovraindebitamento.

Domanda. La definizione del reddito prodotto dalla società come reddito da lavoro autonomo è aspetto di particolare interesse..
Risposta. Infatti, si realizza in tal modo una combinazione tra modulo di esercizio professionale tipico dell'impresa con i vantaggi dell'attività svolta individualmente; ad esempio, rimarrà fermo il criterio di cassa in luogo di quello, proprio delle società, di competenza per cui nel caso di società tra avvocati il reddito si considererà prodotto solo quando il pagamento sarà effettivamente intervenuto.
Il compito che attende il legislatore è in particolare quello di rendere profittevole la scelta di una società tra avvocati soprattutto dal punto di vista fiscale/tributario con norme che ne favoriscano la diffusione e la tutela della posizione soprattutto dei giovani e da questo punto di vista si dovrebbe – ed è questo l'auspicio della categoria – approfittare per conservare anche al socio di una società tra avvocati, i vantaggi attualmente previsti per il singolo in termini, ad esempio, di imposta sostitutiva quando ne ricorrano le condizioni ed a seconda del tipo societario prescelto per cui ai soci delle società tra avvocati costituite nella forma della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice deve essere consentito di optare per il regime fiscale previsto dall'art. 27, dal decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111.

Domanda. Per le società tra avvocati vi è una disciplina specifica a proposito di responsabilità?
Risposta. Molto è già detto nella legge 247/2012, che prevede che le società siano iscritte in una apposita sezione speciale dell’albo e che rispettino il codice deontologico.
Il decreto legislativo potrà disciplinare il rapporto tra sanzioni disciplinari e cause di esclusione dalla società; dovrà prevedere, come già specifica la legge, che alla responsabilità della società si aggiunga quella del socio che ha eseguito la prestazione. e che sia rispettato il principio della personalità della prestazione professionale e l'incarico sia svolto solo da socio professionista in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta.
Per tutti questi motivi – come si diceva in apertura – è opportuno che la delega sia esercitata in tempo perché consente di realizzare una combinazione tra vantaggi dell'esercizio in forma societaria ed il mantenimento delle caratteristiche tipiche dell'esercizio della professione forense secondo il modulo individuale, non ultimo in termini di imposizione fiscale.

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Specializzazione: il CNF ha deliberato l’iscrizione di CaMino e Il Trust in Italia nell’elenco delle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative

Il Consiglio nazionale forense, nella seduta amministrativa di venerdì 19 luglio ha deliberato la iscrizione di CaMino (Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minori) e Il Trust in Italia nell’elenco delle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, previsto dalla legge 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense) e disciplinato con il Regolamento CNF n. 1-R-2013.
Una volta formalizzate e notificate agli interessati le delibere, l’iscrizione avrà effetto con la pubblicazione nell’apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio.
CaMino e il Trust si aggiungono alle associazioni specialistiche già riconosciute (Ucpi, Aiaf, Uftdu, Agi, Uncat e Uncc).
Il CNF ha verificato l’esistenza in capo alle due Associazioni dei requisiti organizzativi e di alta formazione richiesti dal Regolamento 1-R-2013 come condizione per la iscrizione.
Quest’ultima consentirà alle Associazioni di partecipare con i Consigli dell’Ordine alla organizzazione e tenuta dei corsi presso le Università ai fini del rilascio del titolo di avvocato specialista.

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Giustizia, Caruso (Fratelli d’Italia): “Sulle camere arbitrali dell’Avvocatura FdI ha presentato un progetto di legge”
Parla Antonino Caruso, Fratelli d’Italia. Prosegue il giro di tavolo su giustizia e riforme con i rappresentanti dei partiti politici

“Fratelli d’Italia ha presentato in questi giorni alla Camera un progetto di legge per la istituzione delle Camere arbitrali dell’Avvocatura. Questo circuito alternativo alla giurisdizione è già stato attivato da altri enti, pubblici e privati, ed è sembrata ora occorre che anche l’Avvocatura svolgesse un ruolo da protagonista nel settore”.
Antonino Caruso, avvocato milanese e un lungo impegno politico che lo ha portato ad essere anche presidente della commissione giustizia del senato, segue la materia della giustizia per Fratelli d’Italia.

Domanda. FdI aveva presentato alla Camera un emendamento al decreto “del fare”, dedicato alla istituzione delle Camere arbitrali dell’avvocatura. Che però non è stato approvato. Cosa è successo?
Risposta. L’emendamento è stato dichiarato inammissibile dalla presidenza delle commissioni di merito per estraneità rispetto ai contenuti del decreto legge. Per questo, ritenendo necessario insistere sul punto, FdI ha appena presentato un omologo progetto di legge alla Camera. Abbiamo anche avviato dei contatti al Senato, sia con la maggioranza che con l’opposizione, per creare un fronte comune su questo tema nei due rami del Parlamento.

Domanda. La Camere arbitrali non sono una novità…
Risposta. E’ vero. Ma occorre rendere l’Avvocatura, professionalmente attrezzata a tutelare i diritti dei cittadini, protagonista di questo fenomeno attraverso i suoi organi istituzionali.

Domanda. Quali sono le caratteristiche principali del progetto di legge?
Risposta. Il primo caposaldo è che le Camere arbitrali sono costituite presso i Consigli dell’Ordine circondariali. Gli Ordini più piccoli potranno consorziarsi. Gli arbitri saranno selezionati dai Coa per la iscrizione nell’apposito elenco. Nell’assegnazione dei singoli affari poi saranno rispettati i principi di alternanza e di competenza, per evitare l’accentramento degli incarichi.

Domanda. Quale potrà essere il vantaggio per i cittadini?
Risposta. A fronte della soluzione di una controversia di valore ragionevolmente alto, ma non illimitato, in limitati tempi certi e con professionalità, i cittadini avranno a carico costi contenuti rispetto alle tariffe arbitrali attuali. La proposta di legge prevede infatti che il compenso per l’arbitro sia limitato a una somma pari al contributo unificato dovuto in base al valore della causa.

Domanda. Questo riguarda il compenso per l’arbitro. Sono previsti anche costi del servizio?
Risposta. No. A ben vedere, questo sistema avvantaggia anche le casse dello Stato, che risparmierà sui costi della giurisdizione. Anche per questo, la pdl prevede che il giudice possa invitare le parti ad accedere all’arbitrato se ritiene che vi siano le condizioni: quindi con ulteriore effetto deflatttivo, anche con riferimento al contenzioso già in atto. Per non parlare, poi, della previsione riguardante la possibilità di pronunciare anche decreti, con ulteriore sollievo per i carichi di lavoro della magistratura ordinaria.

Domanda. Sono previsti incentivi?
Risposta. Il testo prevede un trattamento fiscale agevolato sulle pronunce arbitrali, che potrebbero essere esenti dalla tassa di registro o pagare una tassa fissa indipendentemente dal valore della causa.

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Aggiornamenti parlamentari-Geografia Giudiziaria/In Senato tutti i gruppi parlamentari (tranne Scelta civica) decidono di riprendere l’esame dei ddl per la proroga

Sui decreti correttivi della riforma della geografia giudiziari, promessi a giugno, il Governo tace.
E allora il Parlamento decide di riprendere l’esame dei disegno di legge di proroga del termine di efficacia della riforma della geografia giudiziaria (AS 134-642).
E’ quanto hanno verificato, e in conseguenza deciso, i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari in commissione giustizia del Senato (tranne Scelta civica), nella seduta di giovedì 18 luglio (confronta i resoconti parlamentari del 17 e 18 luglio).
Giacomo Caliendo (Pdl) aveva posto la questione nella seduta precedente, ricordando che la commissione aveva sospeso l’esame dei ddl sulla base della promessa del Governo di concordare con i gruppi alcune modifiche da traghettare con decreti correttivi, come la legge delega consente.
Ma da giugno ad oggi non è rinvenibile “nessuna traccia della volontà dell’Esecutivo di dare seguito agli impegni assunti”.
Sulla ricostruzione dei fatti hanno concordato Casson (Pd), Buccarella (M5S) e Stefani (LN- AUT).
Così nella seduta del 18 luglio, Felice Casson ha chiesto chiarimenti al sottosegretario alla giustizia Berretta, dichiarando che in caso contrario la commissione avrebbe ripresi i lavori parlamentari sugli articolati.
A questa determinazione si sono associati tutti i gruppi parlamentari (tranne Scelta civica), che hanno votato a favore dopo che il sottosegretario Berretta si è semplicemente riservato di rappresentare al Ministro della Giustizia la situazione.

Il parere dell’Ufficio studi sulla permanenza degli Ordini forensi costituiti presso i tribunali in via di soppressione, la formazione on-line per i giuristi, la presa di posizione del CNF e dell’Avvocatura sul decreto legge del fare: la voce dell’Avvocatura sui Media

I quotidiani economici e il web hanno ripreso il parere dell’Ufficio Studi sulla sorte degli Ordini forensi costituiti presso i Tribunali in via di soppressione a causa della riforma della geografia giudiziaria
Rassegna stampa Parere CNF Ordini forensi-Geografia giudiziaria 23_7_2013

Il presidente Alpa è intervenuto con una intervista a Il Messaggero in merito ai nuovi corsi on-line della facoltà di giurisprudenza de La Sapienza
Il Messaggero, Arrivano dal web gli avvocati di domani 22_7_2013

Rassegna stampa sempre più cospicua per la presa di posizione del CNF sul decreto del fare e l’intervista al consigliere segretario Mascherin sugli emendamenti approvati dalla Camera
Rassegna stampa Proposte CNF sul decreto del fare agg. 22_7_2013 Rassegna stampa Proposte CNF sul decreto del fare agg. 22_7_2013
Rassegna stampa Mascherin su emendamenti approvati Camera agg. 22_7_2013

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