Luigi Reale – sulla modifica alla procedura di voto degli italiani all’estero

La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha adottato come testobase la proposto del relatore Malan, l’11 ottobre 2012, per modificarela legge elettorale n.459 del 2001, che disciplina il voto degliitaliani all’estero. Proposta che reputo molto positiva, perche’rappresenta un primo passo contro i tipi di brogli seguiti alleelezioni politiche, nella circoscrizione estero, del 2006 e del 2008.A tal fine, due sono i punti innovativi, si vorrebbe creare un Albodegli elettori e rendere piu’ trasparente tutte le operazioni di vototramite apposizione di una firma e fotocopia di un document diriconoscimento. Sono lieto di trovare piena conferma alle mie osservazioni, gia’espresse in passato e riprese in un mio articolo del 20 giugno 2012,dal titolo: “Certezza del voto postale degli italiani all'esterotramite allegamento degli estremi di un documento valido e la firmadel certificato elettorale”. I vuole, in tal modo, migliorarel’efficienza del procedimento elettorale all’estero nel suo complesso.In particolare, apportando una necessaria modifica all’art.12 comma 6della summenzionata legge. Mi ritrovo pienamente sulla proposta circal’apposizione della firma sul certificato elettroale e l’inserimentodel numero e del tipo di documento del votante, un po’ menosull’inserimento nella busta di una fotocopia del documento, per pureragioni di praticita’. Infatti una volta riportato il tipo didocumento, da chi e’ stato emesso ed il numero di questo, vi sonotutti gli elementi d’identificazione, la fotocopia diviene quindisuperflua e realmente molto poco pratica per l’elettore. Il comma 6, come gia’ da me affermato precedentemente, andrebbe cosi’ riscritto: Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettoreintroduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali,sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente altagliando staccato dal certificato elettorale, che va firmatonell’apposito spazio ed inserita la dicitura del tipo di documento,riconosciuto dal Ministero dell’interno, con il numerod’identificazione del medesimo. Il certificato elettorale,comprovante l'esercizio del diritto di voto, va conservato e la bustaaffrancata deve essere spedita non oltre il decimo giorno precedentela data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste chele contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento eccettoil tagliando. (Legge 459, art.12, c.6 in corsivo le modifiche) La riscrittura di questo comma cosi’ fatto, diviene un potentedeterrente contro i tipi di brogli visti in passato ed e’, quindi,quasi impossibile falsificare un vasto numero di firme e un vastonumero di estratti di documenti allo stesso tempo. I due sistemid’identificazione incrociati tendono ad assicurare, seppur non inmaniera assoluta, una maggiore effettività e personalità del voto.Allo stesso modo non viene violato il rispetto del requisito disegretezza del voto, in conformita’ all’art. 48 della Costituzione. La modifica del comma 6 puo’ essere velocemente fatta ed applicatagia’ alle prossime elezioni politiche del 2013. Si noti che la legge459/2001 non e’ una legge costituzionale bensi’ ordinaria, poiche’ nontratta il diritto di voto attivo e passivo del corpo elettorale, masolo la modalita’ dello stesso. Ne deriva che i tempi legislativi perun cambiamento ci sono. In altre nazioni, all’avanguardia sul votopostale, l’apposizione della fima e’ un dato di fatto scontato edanche quando si vota in Italia, presso i seggi elettroali, bisognafirmare, come tutti sanno. Voglio ribadire che la dichiarazione di voto e’ per sua naturasegreta, personale e non delegabile. Questi principi, nelle votazionial seggio, sono garantiti tramite accertamento della identita’ delvotante, da parte dei componenti del seggio elettrorale stesso:accertamento che avviene o per riconoscimento personale o perricognizione del documento personale esibito. Quando il diritto divoto e’ esercitato per corrispondenza, come nel nostro caso, dettaattivita’ di riconoscimento e d’identificazione non puo’ essereomessa, pertanto il diritto di voto dovrebbe essere esercitatomediante corrispondenza solo a condizione che avvenga un’attivita’equipollente a quella svolta per regola generale dai componenti ilseggio. Cioe’ tramite firma ed apposizione degli estremi di undocumento d’identita’ valido, che accerta l’effettivo eserciziodell’operazione d’identificazione e riconoscimento del votante. Allostato attuale delle cose questo fondamentale requisito vienepalesemnte violato. Ne coseguono brogli di cosi’ vasta portata chefalsificano, in maniera estesa, la volonta’ espressa nel voto degliitaliani all’estero e gli stessi principi espressi nella seconda partedella Costituzione. Sulla creazione dell’Albo degli elettori all’estero bisognera’, adogni singolo avente diritto, recapitare una richiesta in cuiesplicitamente si chiede se preferisce votare per posta o rientrare inItalia. Per far cio’ dubito che ci siano i tempi necessari prima delleprossime elezioni politiche, ma di certo per le successive ci sono;non ci saranno piu’ migliaia e migliaia di schede elettorali, votateda altri, inviate a persone che hanno cambiato indirizzo o decedute,schede che vengono successivamente intercettate e votate. In conclusione credo che questa proposta sia un passo decisivo versola giusta direzione, sia per quanto riguarda la creazione di un Albodegli elettori all’estero, d’applicare probabilmente alle futureelezioni, dopo quella del 2013, sia sull’acclusione degli estremi diun documento e sull’apposizione della firma, che puo’ essere applicatada subito. Su quet’ultimo punto, gli attuali eletti all’estero, nondevono aver paura che si scombini un sistema che non funziona. Sonoconvinto che loro avranno tutto da guadagnare in termini dilegittimita’, ma ancor piu’ ci guadagneranno tutti gli italianiall’estero in termini di democrazia.

Luigi Reale

\www.realeluigi.it

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