ForoEuropeo- Il portale del giurista

Newsletter n. 28 del 3 Settembre 2012 a cura di Domenico Condello

Attenzione: non rispondere a questa e mail – Per comunicare con la rivista scrivere a: segreteria@foroeuropeo.it

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Settembre 2012 Avvocati – eBookI quaderni giuridici di ForoEuropeo: Il compenso all'Avvocato dopo l’abrogazione delle tariffe forensi – Commenti esplicativi – normativa di riferimento – contratti d’opera professionale – regolamento e parametri ( D.M. 140/2012) – Tabelle sviluppate con i parametri a cura di Domenico CondelloEditore Avvocati per l'Europa e ForoEuropeo
Presentazione dell'Opera: Il volume analizza la nuova normativa che ha abrogato le tariffe ed il D. 140 del 22 agosto 2012 con il regolamento ed i parametri per la determinazione del compenso da parte degli Organi giurisdizionali. I parametri sono stati sviluppati in tabella per consentire una facile individuazione del compenso. Sono stati predisposti i contratti tipo da far sottoscrivere ai clienti. Il volume-e book, verrà inviato, per posta elettronica alla e mail comunicata, in formato pdf entro cinque giorni dal pagamento di un contributo di € 12,00 (dodici) Iva 21% compresa. Il pagamento deve essere fatto direttamente on line con una carta di credito. L’associazione
Avvocati per l’Europa – editore – non ha finalità di lucro e finanzia le attività sociali oltre che con i corsi di formazione e aggiornamento anche con la distribuzione di questi eBook.

Convegno – RomaLunedì, 17 Settembre 2012 – h. 13-16
Il Compenso all'Avvocato dopo l'abrogazione delle tariffe Le nuove modalità per la determinazione – Legge 24.3.2012, n. 27 art. 9 (c.d. Liberalizzazioni) – Il nuovo Decreto Ministeriale n.140/2012 con i parametri per la liquidazione in giudizio – tre crediti formativi di deontologia – Teatro MAnzoni – Via Monte Zebio Roma – delibera Consiglio Ordine di Roma – Presiede e relaziona: Avv. Domenico Condello – Ai partecipanti e' richiesto contributo di € 5 (cinque) per rimborso delle spese di segreteria e rilascio attestato. Organizzazione a cura di Foroeuropeo e Avvocati per l'Europa

Eventi

Settembre 2012 Esame di Avvocato 2012 – Corso intensivo di preparazione alla prova scritta
Roma, dal 28 settembre al 7 dicembre 2012 – Venerdì dalle ore 9 alle ore 20 – Struttura del corso: Prima lezione esplicativa del metodo seguito per la redazione degli elaborati; 5 elaborati (pareri diritto civile, penale, atti giudiziari) da preparare a casa con correzione personale in sessione collettiva con il gruppo di appartenenza; 10 elaborati (pareri diritto civile, penale, atti giudiziari) da preparare durante il corso in aula con correzione personale in sessione collettiva con il gruppo di appartenenza; 10 lezioni teorico-pratiche e su tecniche di redazione –
Per la correzione degli elaborati i corsisti verranno divisi in gruppi di quindici. Ad ogni gruppo verrà assegnato un tutor che seguirà i corsisti per tutto il periodo e che discuterà con ciascuno l’elaborato alla presenza degli altri componenti il gruppo, evidenziandone gli errori compiuti e motivandone il voto attribuito in ragione della organicità, della fluidità, della comprensione della traccia, della conoscenza della materia nonché della capacità argomentativa. Costo € 590 + Iva in tre rate. Organizzato da Avvocati per l'Europa e Foroeuropeo ..

Attualità Leggi

3 settembre 2012 – Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche al Registro dei revisori legali

Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. Gazzetta n. 201 del 29 agosto 2012 – MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 20 giugno 2012, n. 145

3 settembre 2012 – Compenso ai professionisti – Professioni regolamentate – Parametri – D.M. 140/2012

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 Decreto del ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 (Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 22agosto 2012 n. 195)

3 settembre 2012 – Tirocinio per l'esercizio dell'attivita' di revisione legale

Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attivita' di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Gazzetta n. 201 del 29 agosto 2012 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 25 giugno 2012, n. 146

3 settembre 2012 – Riforma degli ordinamenti professionali regolamentate

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Gazzetta n. 189 del 14 agosto 2012 – PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137

3 settembre 2012 – Iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali

Regolamento concernente le modalita' di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Gazzetta n. 201 del 29 agosto 2012 – MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 20 giugno 2012, n. 144

3 settembre 2012 – Atto costitutivo e statuto della societa' a responsabilita' limitata semplificata

Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della societa' a responsabilita' limitata semplificata e individuazione dei criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei soci in attuazione dell'articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante �Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. Gazzetta n. 189 del 14 agosto 2012 – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 23 giugno 2012, n. 138

2012 – Gli incarichi del Tribunale di Roma:

Curatori fallimentari incaricati da gennaio a luglio 20\12

Osservatorio forense
28 Luglio 2012 Osservatorio forense romano: Sondaggio sullo scandalo del Presidente dell’Ordine di Roma proposto da un suo un ex sostenitore con una e mail inviata agli avvocati
Caro Presidente, hai nominato come Comunicatore un tuo socio in affari, e molti ritengono che ciò violi i principi di correttezza, trasparenza e opportunità, attribuendo allo stesso, uno stipendio di €. 2000 al mese, a spese di tutti noi avvocati. Nell’attribuzione di tale incarico, non vi è stata alcuna comparazione dei meriti, con altri specialisti, comparazione dovuta, poiché l’Ordine, prima della considerazione dell’ essere un Ente Pubblico, è per legge il tutore etico della dignità e del decoro della categoria, sicchè tale comportamento, non può essere subito dai colleghi rappresentati e vistosamente lesi. Caro Presidente, come sai ti ho votato, ed è quindi molto difficile e doloroso per me dirti, che sei in una posizione palesemente indifendibile, ma è mio dovere farlo, per non tradire io stesso, quei principi, che abbiamo entrambi condiviso, durante la tua campagna elettorale e che hai proclamato a gran voce per essere eletto, e quindi ti dico, per il bene di tutti: DIMETTITI !” …………

Penale e Procedura penale

3 settembre 2012 – Abuso di ufficio – Mancata astensione nella ipotesi di conflitto di interessi

Abuso d'ufficio – reato di abuso d’ufficio, per non essersi astenuto dall'adottare l'atto amministrativo con cui procedeva all'assunzione temporanea della figlia, per chiamata diretta Corte di Cassazione penale , sez. VI sentenza n. 6705 del 20.02.2012 (art. 323 c.p.)

Avvocati
3 settembre 2012 – Avvocati – Onorari – Giudizio penale – Gratuito patrocinio

Pagamento degli onorari al difensore per l'opera prestata nell'ambito di giudizio penale – Opposizione alla liquidazione – Legittimazione passiva – Ministero della giustizia – Sussistenza – Fondamento. Opposizione alla liquidazione – Legittimazione passiva – Ministero della Giustizia – Sussistenza – Fondamento. Posto che il procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 155 del 2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento; con la conseguenza, che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'”erario”, anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 8516 del 29/05/2012

3 settembre 2012 – Scuole di specializzazione per le professioni legali

Gazzetta n. 200 del 28 agosto 2012 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 7 agosto 2012
Programmazione dell'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali. Anno Accademico 2012-2013.

Civile – Procedura civile

3 settembre 2012 – Civile – Sentenza – Motivazione – Contenuto

Motivazione “per relationem” – Rinvio ad altra sentenza ben identificata pronunciata dal medesimo ufficio su caso analogo – Ammissibilità – Fondamento – Forme e modi del rinvio – La motivazione della sentenza “per relationem” è ammissibile, atteso che l'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi. In particolare, è consentita la motivazione della sentenza mediante rinvio ad un precedente del medesimo ufficio, sempre che, al fine di rendere comunque possibile ed agevole il controllo della motivazione, si dia conto dell'identità contenutistica della situazione di fatto e di diritto tra il caso deciso dal precedente e quello oggetto di decisione. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio su esteso, ne ha fatto diretta ed immediata applicazione con riferimento a proprio precedente, con il quale aveva deciso una controversia analoga). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8053 del 22/05/2012

3 settembre 2012 – Impugnazione – Notificazione atto – art. 140

Notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. – Sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010 – Momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante e nei confronti del destinatario dell'atto – Distinzione – Criteri – Conseguenze in tema di termine di decadenza per l'impugnazione. – In tema di notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto; ne consegue che, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza per l'impugnazione, la notifica a mezzo posta dell'avviso informativo al destinatario si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 7324 del 11/05/2012

3 settembre 2012 – Impugnazioni – Motivi – Ricorso per cassazione

Omessa pronunzia da parte del giudice di merito – Deduzione come violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. – Necessità – Deduzione come vizio di motivazione o violazione di norma sostanziale – – L'omessa pronunzia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo” e della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ.. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 7871 del 18/05/2012

3 settembre 2012 – Procedimenti cautelari – Sequestro conservativo

Sequestro conservativo – Dichiarazione di inesistenza del diritto cautelato – Conseguenze – Inefficacia “ipso iure” – Competenza a provvedere sulle misure ripristinatorie – Giudice che ha concesso la misura cautelare – Se nel corso del giudizio di primo grado venga concesso il sequestro giudiziario di un bene immobile, ed in grado di appello venga dichiarata l'inesistenza del diritto a cautela del quale il sequestro era preordinato, la misura cautelare perde efficacia “ipso iure”, ai sensi dell'art. 669 novies, terzo comma, cod. proc. civ., senza necessità di alcuna pronuncia espressa, mentre gli eventuali provvedimenti conseguenti alla cessazione dell'efficacia del sequestro, ivi comprese le statuizioni sulle spese di custodia, sono devolute al giudice che ha concesso la misura. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8564 del 29/05/2012

3 settembre 2012 – Impugnazioni – Motivi – Ricorso per cassazione

Tassatività e specificità dei motivi di censura – Necessità – Sussistenza – Fondamento – Formulazione dei motivi – Modalità – Fattispecie. – È inammissibile il ricorso per cassazione nel quale la parte abbia erroneamente inquadrato, tra quelli previsti dall'art. 360 cod. proc. civ., il vizio che ha inteso denunciare, esigendola tassatività e la specificità del motivo di censura una precisa formulazione, di modo che detto vizio rientri nelle ipotesi tassative enucleate dal codice di rito. (Nella specie, il ricorrente aveva denunciato come violazione delle norme sulla confessione, ex art. 360 n. 3, cod. proc. civ., la mancata considerazione da parte del giudice di merito di una dichiarazione confessoria resa dalla controparte; la Corte, ritenuto che tale vizio costituisca un vizio di motivazione, ex art. 360 n. 5, cod. proc. civ., ha dichiarato inammissibile il ricorso). Corte di Cassazione, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8585 del 29/05/2012

3 settembre 2012 – Civile – Residenza Dimora – Domicilio – Notificazione

Giudizio di cassazione – Art. 366, ultimo comma, cod. proc. civ. – Uso del fax e della posta elettronica – Ambito – Avviso d'udienza al difensore che non abbia eletto domicilio in Roma – Applicabilità – Esclusione – Deposito dell'avviso medesimo alla cancelleria della Corte di cassazione – In tema di avvisi della cancelleria al difensore, la previsione dell'art. 366, ultimo comma, cod. proc. civ. – che consente l'uso del fax e della posta elettronica quali idonei strumenti di comunicazione – è limitata alle sole “comunicazioni” ai difensori e alle “notificazioni tra avvocati” e non è suscettibile di interpretazione estensiva. Ne consegue che la norma non si applica all'avviso di udienza di cassazione al difensore del ricorrente che non abbia eletto domicilio in Roma, il quale è destinatario della notificazione (e non di comunicazione) da parte della cancelleria, effettuata mediante deposito dell'avviso della cancelleria della Corte di cassazione, senza che assuma rilievo la circostanza che il difensore abbia dichiarato di avvalersi degli strumenti di cui all'art. 366, ultimo comma, cod. proc. civ. Corte di Cassazione, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 7625 del 15/05/2012

3 settembre 2012 – Obbligazione – Creditore apparente – Adempimento

Morte del locatore – Pagamento in buona fede dei canoni all'erede apparente – Efficacia liberatoria – Sussistenza. Il conduttore che, alla morte del locatore, continui in buona fede a versare i canoni nelle mani dell'erede legittimo e legittimario, che si trovi nel possesso dei beni ereditari, è liberato dalla propria obbligazione, senza che rilevi né che esista controversia tra i coeredi sull'attribuzione dell'eredità, né che alcuno degli eredi abbia fatto pervenire copia del testamento al conduttore, rimanendo a carico del creditore, legittimato a conseguire il pagamento, l'onere di dimostrare il colpevole affidamento del conduttore. Corte di Cassazione, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8581 del 29/05/2012

3 settembre 2012 – Contratti – Inadempimento – Domanda di adempimento e domanda di risoluzione

Domanda di risarcimento del danno proposta in via riconvenzionale rispetto alla domanda di adempimento – Domanda implicita di risoluzione del contratto – Configurabilità – Esclusione. Domanda implicita di risoluzione del contratto – Configurabilità – Esclusione. La domanda di risoluzione del contratto non può ritenersi implicitamente contenuta nella richiesta, formulata dalla parte convenuta per l'adempimento del contratto, di rigetto della domanda attorea e di condanna della controparte al risarcimento del danno. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6926 del 08/05/2012

Fallimento – Procedure concorsuali

3 settembre 2012 – Fallimento – Reclami – Organi del fallimento – Giudice delegato

Interesse ex art. 100 cod. proc. civ. – Necessità – Sussistenza – Fallimento di società di capitali – Provvedimenti sulla liquidazione dei beni sociali – Ex art. 20 della legge n. 44 del 1999 – Legittimazione dei soci – Esclusione – Ragioni. I soci della società fallita, a differenza di quest'ultima, non sono legittimati a proporre reclamo ex art. 26 legge fall. avverso il provvedimento del giudice delegato che abbia negato la sospensione della vendita coattiva dei beni sociali, in quanto essi sono privi di alcun diritto reale su quei beni, e perciò titolari non del necessario interesse ex art. 100 cod. proc. civ., bensì di un mero interesse di fatto alla conservazione del patrimonio sociale. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8434 del 28/05/2012

3 settembre 2012 – Fallimento – Formazione stato passivo – Domanda di ammissione al passivo di Equitalia

Credito Inps nei confronti di società fallita – Azione davanti al giudice del lavoro – Domanda di ammissione al passivo di Equitalia – Spostamento della competenza della causa ordinaria al giudice fallimentare – Continenza – Esclusione – Conseguenze – Continuazione del giudizio davanti al giudice del lavoro – Non sussiste rapporto di continenza tra il giudizio pendente in grado d'appello per un credito iscritto a ruolo fra l'Inps e la curatela di un fallimento ed il procedimento di ammissione al passivo in seguito a domanda proposta da Equitalia relativa al medesimo credito, alla luce dell'interpretazione estensiva dell'art. 96, secondo comma, n. 3, della legge fallimentare, nella sua nuova formulazione, che sia costituzionalmente coerente con il canone della ragionevole durata del processo. Il medesimo principio trova applicazione tanto più ove sia sopraggiunta una pronuncia di primo grado del giudice del lavoro, dovendo il procedimento nei gradi successivi continuare davanti a tale organo giudiziario. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza dichiarativa della continenza emessa dalla corte d'appello, spogliatasi della controversia in favore del tribunale fallimentare, disponendo la continuazione del giudizio davanti alla stessa corte d'appello). Corte di Cassazione, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 7025 del 08/05/2012

Risarcimento danni

21 Luglio 2012 – Risarcimento del danno – Valutazione e liquidazione – Criteri equitativi

Risarcimento del danno – Valutazione e liquidazione – Criteri equitativi – Selezione di dipendenti per l'accesso a qualifiche superiori o altri benefici – Illegittima esclusione di dipendente da parte del datore di lavoro – Danno da perdita di “chance” – Criteri di liquidazione – Contenuto. In caso d'illegittima esclusione di dipendente, da parte del datore di lavoro, nella selezione per il conferimento di qualifiche superiori o altri benefici, il conseguente danno da perdita di “chance” dev'essere liquidato con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., tenendo presente, ai fini del giudizio probabilistico e comparativo necessario, ogni elemento di prova ritualmente introdotto nel processo. Ne consegue che il giudice dovrà rigettare la domanda risarcitoria quando gli elementi probatori acquisiti permettano di escludere con adeguata sicurezza che il lavoratore potesse avere concrete possibilità di successo, mentre, in mancanza di risultanze sul possibile esito della selezione ove correttamente eseguita, potrà ricorrere al criterio residuale del rapporto tra il numero dei soggetti da selezionare e quello dei lavoratori che avrebbero dovuto formare oggetto di selezione, se del caso traendo argomenti di convincimento, circa il grado di probabilità favorevole, anche dal comportamento processuale delle parti, e in particolare dalle carenze di allegazione e prova dei fatti rilevanti e rientranti nell'ambito delle rispettive conoscenze e possibilità di attestazione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3415 del 05/03/2012

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