OSSERVATORIO DELLE PRINCIPALI SENTENZE DELLA GIURISPRUDENZA EUROPEA E DELLE CORTI NAZIONALI IN MATERIA DI DIRITTI UMANI E LIBERTÀ FONDAMENTALI
Newsletter n. 2/2012
OSSERVATORIO di GIURISPRUDENZA in materia di diritti umani e libertà fondamentali, progetto di selezione e pubblicazione bimestrale delle principali sentenze delle Corti europee, della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e delle Corti di merito, che opera in collaborazione con l’Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa curato dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco.
Per la seconda newsletter del 2012 sono state selezionate varie sentenze che potranno essere visionate e scaricate direttamente dal sito della Scuola Superiore dell'Avvocatura alla pagina DIRITTI UMANI e FONDAMENTALI – OSSERVATORIO.
Tra queste si segnalano le seguenti.
PROCEDURA PENALE
Giusto processo – dibattimento in pubblica udienza – procedimento di prevenzione antimafia – violazione art. 6 CEDU
Corte Europea dei diritti dell’uomo Seconda sezione – 26 luglio 2011 Pozzi c. Italia (N. 55743/08)
La Corte di Strasburgo, nel richiamarsi a precedenti pronunce, riafferma la non corrispondenza della disciplina del procedimento di prevenzione antimafia alle esigenze postulate dalla Convenzione europea in relazione alle garanzie pubblicitarie. L’art. 4 l.1423/56, nel prevedere lo svolgimento in camera di consiglio delle procedure riguardanti l’applicazione delle misure di prevenzione, non consente di chiedere ed ottenere una pubblica udienza. Pur considerando che in detti giudizi si possano riscontrare interessi superiori, la Corte europea ha ritenuto fondamentale, tenuto conto delle procedure di applicazione delle misure di prevenzione e dei loro effetti sulle persone coinvolte, che le parti in causa si vedano offrire la possibilità di chiedere una pubblica udienza dinanzi alle sezioni specializzate dei tribunali e delle corti d’appello. Per tali motivi la Corte ha accertato la violazione dell’articolo 6 §§ 1, 2 e 3 b) e c) della CEDU non prevedendo la procedura in camera di consiglio il dibattimento in pubblica udienza. La “censura” all'apparato normativo italiano mossa dai giudici di Strasburgo è da ritenersi superata in quanto il problema, nel procedimento di prevenzione patrimoniale antimafia, è stato modificato a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 93/2010) e del legislatore (il c.d. Codice Antimafia). Il nuovo impianto normativo ha eliminato lo statuto camerale unimodale introducendo il modello “a geometria variabile” nel quale la richiesta dell'interessato può consentire al pubblico di assistere all'udienza.
DIRITTO DEL LAVORO
Contratti di lavoro successivi a tempo determinato – rinnovo per ragioni obiettive – necessità permanente o ricorrente di personale sostitutivo
Corte di Giustizia Grande sezione – 26 gennaio 2012 Bianca Kücük c Land Nordrhein- Westfalen (C-586/10)
La Corte di Giustizia ha stabilito che l’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, per esigenze sostitutive, può essere legittimo anche se tali esigenze risultano ricorrenti. A tal proposito, la Corte ha dichiarato che non si può escludere, in linea di principio, che i contratti a termine stipulati per dette necessità siano contrari al diritto comunitario; nello specifico, il solo fatto che un datore di lavoro sia obbligato a ricorrere a sostituzioni temporanee in modo ricorrente – se non addirittura permanente – non comporta necessariamente l’assenza di una ragione obiettiva, né tantomeno la sussistenza di un abuso. La valutazione delle ragioni poste a sostegno dei rinnovi potrà essere effettuata sulla base di diversi elementi, quali le dimensioni dell’impresa o dell’ente interessato, la composizione del personale e il numero e la durata complessiva dei contratti a tempo determinato conclusi in passato con il medesimo datore di lavoro.
DIRITTO DI FAMIGLIA
MATRIMONIO – trascrizione – matrimonio estero – coniugi dello stesso sesso – inidoneità alla produzione di effetti giuridici
Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-03-2012, n. 4184
La Corte di Cassazione interpellata per risolvere una controversia scaturita dal diniego di trascrizione del matrimonio contratto all’estero da due cittadini italiani di uguale sesso ha stabilito che essendo nel nostro ordinamento compresa una norma – nello specifico l'art. 12 della CEDU, come interpretato dalla Corte Europea – che ha privato di rilevanza giuridica la diversità di sesso dei nubendi, la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la diversità di sesso dei nubendi è uno dei requisiti minimi indispensabili per la stessa “esistenza” del matrimonio civile come atto giuridicamente rilevante, non si dimostra più adeguata alla attuale realtà giuridica. La Corte di Cassazione ha dunque sancito che l'intrascrivibilità delle unioni omosessuali dipende non più dalla loro “inesistenza” e neppure dalla loro “invalidità”, ma dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio appunto, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano.
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