PDL a prima firma DAMIANO con coperture finanziarie per ESODATI

Buongiorno SEGRETARI CONFEDERALI e DIRIGENTI SINDACALI

Abbiamo inviato questa mail ai firmatari della proposta di legge PDL Damiano , sottoscritta UNITARIAMENTE dai partiti che sostengono il Governo, chiedendo una INTEGRAZIONE alla PDL Damiano , per ricercare le coperture economiche e modifiche al SALVAITALIA per SALVARE TUTTI gli ESODATI . Vi cercheremo telefonicamente affinché negli incontri coi GRUPPI PARLAMENTARI coi partiti questa settimana abbiate un elemento in più per cercare le soluzioni alla copertura finanziaria per SALVARE TUTTI gli ESODATI ( IN SENSO ESTESO ). La PDL Damiano è in discussione al comitato ristretto della Commissione Lavoro della Camera. Grazie per tutto quello che fate per gli ESODATI . cari saluti per i 5 comitati Claudio Ardizio

Buongiorno Onorevoli Deputati e gentili Senatori Questa settimana i SINDACATI hanno chiesto di incontrare i GRUPPI PARLAMENTARI dei partiti per cercare le soluzioni alla copertura finanziaria per SALVARE TUTTI gli ESODATI ( IN SENSO ESTESO ). È arrivato il momento che il Parlamento sia messo in condizione di avanzare una risposta adeguata allo stato di incertezza che affligge decine di migliaia di ESODATI. Ed e' anche arrivato il momento di dimostrare che la politica ha la capacità e la forza di offrire risposte concrete e non intende lasciare soli coloro che rischiano di trovarsi senza lavoro senza pensione e senza ammortizzatori sociali. Vi chiediamo di rivedere la PDL UNITARIA con prima firma On Damiano, e di integrarla con le coperture finanziarie . L’art 1 è uguale all’art 1 originario e art 2 è diventato art 7. Abbiamo inserito 5 articoli . Le ipotesi delle cifre di copertura finanziaria , sono già stati proposti al senato con un emendamento De Angelis al DDL mercato del Lavoro, che da informazioni sulle coperture necessarie. Nel documento allegato ne formuliamo anche altre. Siamo disponibili come COMITATI degli ESODATI e MOBILITATI a collaborare per trovare una formulazione idonea . cari saluti

Comitato Esodati e Precoci d’Italia (Claudio Ardizio

claudio.ardizio@libero.it

Comitato Dirigenti Esodati (Alessandro Costa alessandro.costa@alice.it

Comitato Mobilitati Roma e Napoli (Fanio Giannetto mobilitati.roma.napoli@gmail.com

Comitato Mobilitati Milano (Maurizio Vitale tedesco40@libero.it

Comitato Mobilitati Lodi ( Luigi Lacchini famlac.80@gmail.com) Integrazione alla PDL n. 5103 presentata in data 29/3/2012 di iniziativa dei Deputati DAMIANO, GNECCHI, SANTAGATA, CODURELLI, SCHIRRU, ANTONINO, FOTI, CAZZOLA, POLI, RUGGERI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI + MOFFA ___________________________________________________________________________ Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico ___________________________________________________________________ PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. 1. All’articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: « 4 dicembre 2011 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 ».

  1. Allo stesso comma 14, le parole “ nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31dicembre 2011 ” s ono sostituite dalle seguenti “ ed inoltre si applicano le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti alla data di definizione e sottoscrizione degli accordi e/o dell’autorizzazione:”
  2. Allo stesso comma 14, punto a), sono soppresse le parole “ e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223
  3. Allo stesso comma 14, punto d), aggiungere , in fine, il seguente periodo :“nonché ai lavoratori che, avendo risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali sottoscritti antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, siano stati successivamente autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.”
  4. Allo stesso comma 14, aggiungere , in fine, il seguente punto f) : “ai lavoratori che, in ragione di accordi individuali sottoscritti antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, abbiano risolto il rapporto di lavoro, anche in data successiva al 4 dicembre 2011, a condizione che la data dell’accordo risulti da elementi certi e oggettivi, quali i verbali di conciliazione in sede sindacale, trasmessi alle direzioni provinciali del lavoro o ad altri soggetti equipollenti.”
  5. Al successivo comma 15 sono soppresse le parole “ Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14 .”

7. All’articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: « la decorrenza del trattamento medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « la maturazione del diritto al trattamento pensionistico». Art. 1 – Clausola di copertura Da definire ed indicare se necessario trattandosi in realtà di “minori risparmi” sulla Previdenza. La Clausola di copertura può essere una delle seguenti: 1. Maggiori proventi dei capitali scudati o da rientro capitali dalla svizzera , a seguito accordi per la tassazione dei capitali detenuti presso le banche svizzere. 2. È soppressa la spesa per forniture di velivoli militari fino al termine del periodo, previsto al 2020, di esaurimento delle necessità per la copertura di tutti i soggetti previsti dalle norme di salvaguardie della L. 214/2012 e seguenti modificazioni ed integrazioni 3. Per la copertura finanziaria sarà utilizzato la vendita dei beni confiscati alle associazioni di stampo mafioso. Ove fossero insufficienti sarà integrato dall’aumento temporaneo delle accise sui carburanti, gli alcolici e tabacchi 4. Etc….. aggiungete ipotesi … tipo recupero da corruzione … recupero da evasione fiscale … recupero dalla riduzione del finanzi amen to pubblico ai partiti ed ai giornali … recupero da diminuzione del numero dei parlamentari … recupero dalla diminuzione del costo del Quirinale adeguandolo al costo per il mantenimento pubblico della Regina d’Inghilterra (la differenza è di circa 200 MLN annuio)

Per documentazione si allega stima di coperture finanziarie necessarie Art. Clausola di copertura Qualora, in seguito all’inclusione dei lavoratori di cui all’articolo 52 bis, tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio risultasse sulla base del monitoraggio di cui all’articolo 24, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari dall' art 52 bis potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15, con un incremento delle coperture finanziarie moltiplicando per sei gli importi del comma 15 'allargamento della tutela all'intera platea di lavoratori esodati , in mobilità, fondi di settore, contributori volontari, esoneri è stimata in circa 350.000 persone ( i numeri di tutte le categorie interessate 65.000 sono stati sottostimati e si applicano solo per 24 mesi per esodati e contributori volontari ). Il comma 15 attuale provvede alla determinazione del numero di beneficiari nel limite di tetti annui di spesa ( 245 milioni per i 2013; 635 milioni per il 2014; 1.040 milioni per il 2015; 1.220 milioni per il 2016; 1.030 milioni per il 2017; 610 milioni per il 2018; 300 milioni per il 2019 , Totale = 5.070.000 in 6 anni). Il comma 15 modificato dovrà provvedere alla determinazione del numero di beneficiari nel limite di tetti annui di spesa ( 1.470 milioni per i 2013; 3.780 milioni per il 2014; 6.240 milioni per il 2015; 7.320 milioni per il 2016; 6.180 milioni per il 2017; 3.660 milioni per il 2018; 1800 milioni per il 2019 ). L'incremento per i suddetti anni di 1.225 , 3.150 , 5.200 , 6.100 , 5.150 , 3.050 , 1.500 milioni per un totale di 25.375 milioni è recuperato con un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, considerando prioritariamente i contributi per disoccupazione,in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri (Art. 6-bis. Clausola di salvaguardia del decreto milleproroghe ). …. o altre forme di copertura.

ESEMPLIFICAZIONE Per documentazione si allega il TESTO dell’ emendamento Sen DE ANGELIS con 4 ipotesi di copertura 52.0.2 – TESTO 2 (a) DE ANGELIS Dopo l' articolo 52, aggiungere il seguente: «Art. 52- bis. (Interventi in favore di lavoratori esodati e in mobilità) 1. In considerazione dei cambiamenti sociali e delle norme introdotte con il presente disegno di legge, al fine di non generare alcuna soluzione della continuità delle prestazioni del reddito l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito dalla legge n. 214 del 2011, viene così modificato: a) al comma 14 le parole: “nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “ed inoltre si applicano le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti alla data di definizione e sottoscrizione degli accordi e/o dell'autorizzazione:” b) al comma 14 punto a) sono soppresse le parole: “e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223”; c) al comma 14 punto d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: “nonché ai lavoratori che, avendo risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali sottoscritti antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412- ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, siano stati successivamente autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione”; d) al comma 14 aggiungere, in fine, il seguente punto f) : “ai lavoratori che, in ragione di accordi individuali sottoscritti antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, abbiano risolto il rapporto di lavoro, anche in data successiva al 4 dicembre 2011, a condizione che la data dell'accordo risulti da elementi certi e oggettivi, quali gli accordi sottoscritti in Azienda seguiti dai verbali di conciliazione in sede sindacale, trasmessi alle direzioni provinciali del lavoro o ad altri soggetti equipollenti”; e) il comma 15 è soppresso. Conseguentemente Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede a decorrere dal 2013 a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle seguenti disposizioni: “A decorrere dall'anno 2013 la spesa per acquisto di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 200, n. 196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 15 per cento. Tale rideterminazione dovrà in ogni caso comportare una riduzione non inferiore a 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2013. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. I risparmi di spesa conseguiti in applicazione delle presenti disposizioni vengono versati in entrata al bilancio dello stato secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze con apposito decreto. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.». 52.0.2 – TESTO 2 (b) DE ANGELIS CAMBIA LA COPERTURA DOPO e) il comma 15 è soppresso. Conseguentemente “Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, considerando prioritariamente i contributi per disoccupazione.” 52.0.2 – TESTO 2 (c) DE ANGELIS DOPO e) il comma 15 è soppresso. Conseguentemente alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sui risparmi di spesa derivanti dalla seguente disposizione: “Gli stanziamenti per i trasferimenti di parte capitale e parte corrente alle imprese iscritti nel bilancio di previsione dello Stato, fatti salvi quelli all'ANAS, al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato S.p.A., sono ridotti di un ammontare non inferiore a 2 miliardi di euro per il 2013, 4 miliardi di euro per il 2014 e 6 miliardi di euro a decorrere dal 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.” 52.0.2 – TESTO 2 (d) DE ANGELIS e) il comma 15 è soppresso. Conseguentemente alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sui risparmi di spesa derivanti dalla seguente disposizione: “Gli stanziamenti di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 184 alla Missione “Fondi da ripartire” sono ridotti di 2 miliardi di euro per il 2013, 4 miliardi di euro per il 2014 e 6 miliardi di euro a decorrere dal 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.” originaria ART. 1. 1. All’articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,le parole: « 4 dicembre 2011 »,ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 ». 2. All’articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: « la decorrenza del trattamento medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « la maturazione del diritto al trattamento pensionistico ». 16PDL0059440 Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 5103 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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