Capita assai spesso di vedersi rimossa o multata la propria autovettura lasciata precedentemente in sosta senza averne compreso la ragione perché la segnaletica di divieto era posta su segnali amovibili e poco comprensibili, con conseguente ed inevitabile grande arrabbiatura.
È su un principio logico alquanto condivisibile che si è basato il giudice di pace di Lodi che con la sentenza n. 1186/11 del 02-12-2012 segnalata da Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, ha stabilito che in casi del genere è da ritenersi inadeguata la segnalazione del divieto di sosta posto estemporaneamente per consentire il servizio di pulizia strade, se la stessa sia effettuata su cartelli amovibili posti a ridosso del marciapiede, privi di frecce in grado di indicare ove detto divieto vige, e non collocati di fronte alla strada oggetto dell’attività di pulizia ad opera del Comune.
Nella fattispecie, la conseguenza è che il verbale relativo alla sanzione amministrativa per presunta violazione dell’articolo 7 del Codice della strada è da considerarsi nullo.
Nel caso in questione il giudice onorario ha accolto il ricorso di un automobilista, che peraltro è solito trasportare nella zona una persona disabile avverso un verbale per violazione dell’articolo 7 che come è noto disciplina la sosta dei veicoli, in quanto la polizia municipale del Comune lombardo non ha dimostrato che il divieto sia stato adeguatamente segnalato.
La circostanza che nella zona individuata il servizio di pulizia delle strade avviene una volta al mese induce inevitabilmente che gli automobilisti abbiano difficoltà a comprendere quando possono o non possono parcheggiare la propria auto: a comprova di tanto vi è la documentazione fotografica depositata dal ricorrente che prova come il divieto di sosta sia segnalato su un cartello amovibile posto sul marciapiede privo di qualsiasi tipo di ancoraggio; inoltre i segnali non sono stati posti di fronte alla via dove dovrebbe eseguirsi l’attività di pulizia.
Tali ragioni fanno sì che la cartellonistica segnaletica risulti inadeguata perché l’automobilista che percorre la strada in questione rischia di non vedere il cartello, posto a ridosso del marciapiede e privo di frecce indicative del divieto. Non va neanche tralasciato che il segnale può essere abbattuto per svariate ragioni. Tutti motivi che rendono nullo il verbale di contestazione.
Lecce, 7 maggio 2012
Giovanni D’AGATA