Aggiornamento sulle principali battaglie giudiziarie che nell’ultimo biennio abbiamo combattuto in favore e in soccorso dell’Avvocatura romana

1.

Purtroppo, proprio ieri, ci è stato notificato da parte delle associazioni controinteressate l’atto di appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza di accoglimento 5151 del 2011 dep. 9.6.2011 che avevamo ottenuto dal Tar di Roma con la declaratoria della nullità dell’odioso ed illegittimo regolamento sulle specializzazioni imposto dal Consiglio Nazionale Forense (il nostro organo giurisdizionale “domestico”) il quale, nel settembre 2010, pretese di regolamentare il riconoscimento del titolo di specialista a partire dal 30 giugno 2011: solo dopo 6 anni dall’iscrizione all’albo, gli avvocati avrebbero potuto frequentare (s’intende, a loro spese!) un corso biennale di almeno 200 ore complessive (in aggiunta alla formazione c.d. “obbligatoria” – addirittura aumentata per gli specialisti – e con assenze non superiori al 10%) che avrebbe dato loro diritto a sostenere un esame (scritto + orale) dinanzi al CNF all’esito positivo del quale era possibile conseguire il “diploma” di specialista in una (o al massimo due) delle n. 11 aree del diritto individuate (ad libitum?) dal CNF che, dunque, avrebbe tenuto ulteriori 11 elenchi di avvocati (oltre l’albo dei cassazionisti).

Ebbene, credevamo che bastassero le c.d. “liberalizzazioni” degli ultimi mesi a darci il c.d. “colpo di grazia”, ma ci eravamo sbagliati.

2.

E' noto poi che, poco prima di Natale, abbiamo regalato all’Avvocatura capitolina la favorevole ordinanza del Tar di Roma (cfr. ord TAR cancellerie) contro la limitazione dell’orario di apertura di cancellerie e uffici in ragione della ritenuta perdurante vigenza della disciplina legislativa (art. 162 L. 1196/1960) “secondo cui le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali”.

L’ufficio del Giudice di Pace ha ritenuto diligentemente di doversi adeguare subito e finalmente apre oramai anche nel pomeriggio; il Tribunale ancora oggi non ha comunicato di avere provveduto al doveroso adempimento (cfr. istanza attuazione sospensiva): anche qui la “battaglia giudiziaria” non si è ancora conclusa.

3.

Infine, da tempo la Corte Costituzionale deve fissare la data per pronunciarsi in merito alle rilevanti questioni di costituzionalità sollevate sulla c.d. mediaconcliazione (cfr. l’ordinanza Tar di RM del 12.4.2011, l’ordinanza GdP di Parma del 1.8.2011, l’ordinanza GdP Catanzaro del 1.9.2011 e l’ordinanza Trib. GE del 18.11.11).

4.

Non abbassiamo la guardia e proseguiamo a difendere noi stessi.

Oggi il primo presidente della Suprema Corte di Cassazione dott. Lupo, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario e dinanzi alle massime Autorità dello Stato, ha affermato – impunemente – che il numero degli avvocati continua ad aumentare ogni anno e “il loro esorbitante numero, se non costituisce un diretto fatore di incentivazione del contenzioso, certamente non contribuisce a deflazionarlo, giacchè risulta del tutto insufficiente l'attività di filto da parte della classe forense”. E, ancora, che “In Italia una parte della domanda patologica di giustizia costituisce espressione di un vero e proprio abuso del processo… in capo civile esso ritarda e spesso frustra irreversibilmente il soddisfacimento delle istanze delle parti private e, nel campo penale, potendo contribuire alla prescrizione dei reati, puo' persino sottrarre il reo alla lunizione”.

E' vero, le c.d. “liberalizzazioni” sono un male, ma nel contesto attuale rischiamo che siano addirittura quello “minore”.

Un caro saluto

Avv. Antonino GALLETTI
Via Lucrezio Caro n. 63
00193 Roma
tel. 0636004333
fax. 0636003838
e-mail: antoninogalletti@tin.it
pec: antoninogalletti@ordineavvocatiroma.org
web: www.antoninogalletti.it

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