La legge di conversione n. 12 luglio 2011, n. 106, ovvero il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12.07.2011 è stato inserito l'art. 7, comma 2, lett. gg-ter. a partire dal 1° gennaio 2012, Equitalia “cessa di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie e patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate”, non lasciando spazio ad alcuna interpretazione.
Proprio per tale ragione, a partire da questa data anche i proventi delle multe del Codice della Strada non pagati, non potranno essere più riscossi dal temibile esattore nazionale ma i comuni ed i Comandi di Polizia Municipale e Locale dovranno attrezzarsi per provvedere a sostituire l’agente della riscossione nelle procedure di recupero di tali crediti.
Per quanto è dato sapere, la norma suindicata al di là della sua portata quasi epocale, è così generica che sta portando in capo alle amministrazioni locali un’incertezza generale generata dai numerosi dubbi interpretativi circa l’attuazione di questa riforma.
Per tali ragioni Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” in attesa di un chiarimento da parte del Ministero dell’Economia ribadisce l’interrogativo su come e chi effettuerà il recupero dei crediti dei comuni e delle municipalizzate al posto della temibile Equitalia S.p.A. ed ancora una volta si augura che per i contribuenti non si passi dalla padella alla brace.