GUIDA CON PATENTE SOSPESA – REATO O SANZIONE AMMINISTRATIVA ? SENTENZA CASSAZIONE N. 44647/2011

Il Tribunale di Busto Arsizio aveva condannato un conducente, che chiameremo Sig. Rossi, per il reato di guida senza patente ai sensi dell’art. 116 comma 13 del C.d.S. che recita testualmente:
“ Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da Euro 2.257 a Euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il Tribunale in composizione monocratica”.
Il condannato, sig. Rossi, avverso tale sentenza aveva prodotto appello sostenendo che il giudice non aveva tenuto conto del fatto che l’imputato al momento dell’accertamento dell’infrazione, avvenuta il 18/9/2009, era già in possesso del titolo abilitativo alla guida di veicoli, che risultava però, sospeso a tempo indeterminato.
I casi di sospensione della patente di guida previsti dal nostro codice stradale sono dettati all’art. 129 e sono di due tipi:
a) A TEMPO DETERMINATO;
b) A TEMPO INDETERMINATO.
Sappiamo che viene emesso un provvedimento di sospensione a tempo determinato qualora il conducente commette delle violazioni alle norme di comportamento e, a seconda della gravità di queste, vi sono predeterminati periodi di sospensione che variano appunto da caso a caso.
Si hanno, invece, casi di sospensioni del documento di guida a tempo indeterminato ad esempio, quando un conducente, giudicato temporaneamente non idoneo alla guida dalla Commissione Medico Locale competente, viene segnalato agli Uffici della Motorizzazione Civile, che provvede all’emissione del conseguente provvedimento di sospensione.
Tale provvedimento risulterà iscritto nei registri meccanografici di detti uffici oltreché in quelli del Ministero degli Interni o Prefetture.
Certamente vi sono altri casi, nascenti da provvedimenti prefettizi per violazioni agli artt. 186 o 187 che possono sfociare in ordinanze di sospensione a tempo indeterminato ed altri casi sospensivi del documento di guida come ad esempio non sottoporsi nei termini agli esami di revisione straordinaria previsti dagli artt. 126 bis e 128 rispettivamente per la perdita dei punti o per dubbi sulla persistenza dei requisiti per il mantenimento del documento di guida.
Premesso quanto sopra credo che, sicuramente, non vi era certamente bisogno di arrivare alla Cassazione per sentire che la sanzione da applicare a carico del conducente sig. Rossi era di natura amministrativa e prevista dall’art. 218 comma 6, che disponeva e dispone che nel caso di conducente sorpreso alla guida con patente ( in ogni caso) sospesa, venga applicata una forte sanzione amministrativa di migliaia di Euro oltre alle sanzioni accessorie della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo o confisca dello stesso per casi di reiterazione.-

Carpaneto Piacentino, 11/12/2011
A. Palmieri

Associazione Nazionale Utenti Stradali

www.utentistradali.it

Lascia un commento

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy