La Cassazione ha detto stop allo sport preferito negli ambienti di lavoro. Il lavoratore che, per rancore nei riguardi della collega, diffonde tali notizie, commette diffamazione e violazione della privacy.
A volte la Cassazione penale ci fa sorridere ma svolge una funzione che potremmo definire preventiva ed educativa con decisioni che riguardano vicende che ci possono capitare tutti i giorni, tipo quella che commenta Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, che nella specie riguarda il pettegolezzo sulla vita privata e sessuale dei colleghi, lo sport preferito negli ambienti di lavoro a cui la suprema corte ha posto un giro di vite sancendo la parola “fine”. Infatti, con la sentenza n. 44940 del 2 dicembre 2011, ha rigettato il ricorso confermando la condanna emessa dalla Corte di appello di Torino nei riguardi di un impiegato che ha divulgato in ufficio informazioni private di una collega, acquisite e raccolte tramie un investigatore privato.
Sul tema, stabilisce la Suprema Corte, c’è parecchia “ipocrisia” ma il pettegolezzo sulle relazioni in ufficio viola la privacy di chi si trova al centro delle chiacchiere. La quinta sezione penale, in linea con la Corte di merito, ha ritenuto l’uomo e l’investigatore, colpevoli del reato di diffamazione, sottolineando che “all'elemento materiale del delitto di diffamazione, non è dubbio che la diffusione all'interno del ristretto ambito lavorativo della notizia della esistenza di una relazione, sentimentale e sessuale, clandestina tra due impiegati può avere natura diffamatoria, specie se uno dei due è sposato. E' pur vero che la condotta adulterina fu, nel caso di specie, addebitata, al suo amante (l'unico che fosse coniugato), ma è altrettanto vero, che la riprovazione sociale (anche se, spesso, materiata da una non trascurabile dose di ipocrisia) colpisce, solitamente, in casi del genere, entrambi i partner, d'altronde, anche in assenza di valutazioni “morali” da parte di terzi, fatti del genere sono oggetto di malevolo pettegolezzo”.
Sul fronte della privacy Piazza Cavour ha spiegato che “il trattamento dei dati personali, effettuato da un soggetto privato per fini esclusivamente personali è soggetto alle disposizioni della normativa sulla privacy, tanto se i dati siano destinati a una comunicazione sistematica, quanto se siano destinati alla diffusione. E, in tal caso, è necessario il consenso dell'interessato”.
Secondo la ricostruzione dei fatti, dopo aver raccolto i dati, aveva cominciato a spargere la voce, con tanto di lettera al direttore della filiale, che la dipendente della banca avesse una relazione con un collega sposato. La voce era arrivata infine anche alla consorte di lui, che aveva minacciato azioni ritorsive. La vicenda è finita in un’aula di giustizia. Se la 007 è stata condannata ad un anno di reclusione (pena sospesa) per violazione della privacy “per avere trattato dati non pertinenti ed eccedenti le finalità dell’incarico” (Corte appello di Torino, maggio 2010), il cliente della banca C. R. è stato condannato ad un anno e 2 mesi anche per il reato di diffamazione (anche in questo caso è scattata la sospensione condizionale). Entrambi sono stati condannati a sborsare alla dipendente della banca una provvisionale di 10 mila euro per i danni arrecati. Inutile il ricorso in Cassazione volto a ridimensionare le rispettive responsabilità.