Secondo il T.A.R. “il pagamento di tutti gli indennizzi conseguenti all'applicazione della L. n. 89/2001(c.d. Legge Pinto) può ritenersi legislativamente concentrato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di “razionalizzare le procedure di spese ed evitare maggiori oneri finanziari.”, ad opera dell'art. 1 comma 1225 L. 27 dicembre 2006 n. 296; questo perché l'ultimo periodo di detto comma 1225 prevede misure organizzative proprio per fronteggiare gli adempimenti di cui al precedente comma 1224, recante appunto alcune modifiche alla ridetta L. n. 89/2001; per le ragioni sin qui esposte, si ritiene che il Ministero dell'Economia e delle Finanze sia l'unico organo cui la legge attribuisce il potere – dovere di effettuare i pagamenti degli indennizzi ex. L. n. 89/2001, prescindendo da quale sia l'organo di volta in volta convenuto in giudizio e condannato ai sensi della legge stessa: infatti il debitore è lo Stato, quale persona giuridica unitaria,. indipendentemente dall'identità dell'organo che ha resisitito nel giudizio conclusosi conil decreto del quale si chiede l'ottemperanza” (sentenza n. 220/2011, del 3/10/2011)
Una sentenza che conferma, ove ce ne fosse bisogno, la necessità di evocare in giudizio davanti alla Corte d'Appello non più il Ministero della Giustizia (o almeno non solo), ma direttamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ormai unico legittimato al pagamento delle somme dovute.
Buon Lavoro
Avv. Mauro Mazzoni
Presidente dell'Accademia Forense