BUCCHINO: L’ICI, PURTROPPO, DEVE ESSERE PAGATA DAI RESIDENTI ALL’ESTERO

E’ in arrivo il primo appuntamento annuale con l’ICI: l’acconto va versato entro il prossimo giovedì 16 giugno. Visto che c’è ancora confusione in merito e’opportuno precisare che gli italiani residenti all’estero proprietari di unità immobiliari in Italia sono tenuti al pagamento dell’imposta comunale sugli immobili. Lo dice in maniera chiara la Risoluzione n. 1 del Dipartimento delle Finanze del 4 marzo 2009, lo ha confermato il Ministero dell’Economia e delle Finanze nella risposta ad una mia interrogazione e infine lo hanno definitivamente ribadito i funzionari competenti del Ministero da noi interpellati in questi giorni.
Ai residenti all’estero è riconosciuta solo l’applicazione della detrazione di base di 103 euro per l’unità immobiliare posseduta in Italia, a condizione che non risulti locata. Il Ministero ha ribadito anche che i Comuni italiani non possono emanare regolamenti o delibere che estendano l’esenzione sulla prima casa ai proprietari residenti all’estero. Eventuali delibere in questo senso verranno impugnate dagli uffici competenti del Ministero delle Finanze e rese invalide. Tant’e’ che il Ministero ha anche stabilito che i comuni devono provvedere al recupero del tributo nei confronti dei contribuenti che non hanno effettuato il versamento dell’ICI dal 2008 in poi ritenendo erroneamente di rientrare nelle condizioni di esenzione. E’ utile infine ricordare che esiste il rischio concreto che anche la citata detrazione di base a favore dei residenti all’estero sia annullata perché l’Italia, come ci ha informati il Dipartimento delle Finanze, è stata messa formalmente in mora dalla Commissione europea che ha ravvisato una violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità nell’estensione delle agevolazioni ai fini ICI per la “prima casa” ai soli cittadini italiani residenti all’estero e non a tutti i cittadini comunitari o dello Spazio Economico Europeo residenti all’estero e proprietari di casa in Italia.
Il contribuente residente all’estero che mancasse di ottemperare al pagamento dell’acconto di giugno può pagare l’imposta dovuta per l’intero anno effettuando un unico versamento dal primo al 16 dicembre 2011 applicando gli interessi del 3 per cento sull’importo che avrebbe dovuto versare a giugno.
Desidero infine ricordare che l’anno scorso ho presentato alla Camera dei deputati una proposta di legge, la n. 3264 del 3 marzo 2010, che estende ai residenti all’estero l’esenzione dell’imposta comunale sugli immobili, per colmare un vuoto legislativo e adeguare la normativa vigente all’orientamento già manifestato dal Parlamento che aveva, nel lontano 1993, esteso la detrazione sull’ICI di 103 euro ai soggetti residenti all’estero palesando la volontà di equiparare questi ultimi ai residenti in Italia in relazione al diritto alle deduzione e alle detrazioni della stessa imposta. Purtroppo, dati i precedenti e data l’attuale situazione politica, dubito che questo Governo e questo Parlamento avranno il tempo e la volontà di prenderla in considerazione.

Lascia un commento

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy