BUCCHINO (PD): LO “SCONTO” PREVIDENZIALE DEI LAVORI USURANTI DEVE APPLICARSI ANCHE AI LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO. ECCO LA MIA INTERROGAZIONE

L’On. Gino Bucchino, ha presentato in questi giorni una interrogazione al Ministero del Lavoro per chiedere chiarimenti sull’applicabilità del decreto sui lavori usuranti da poco entrato in vigore, anche ai lavoratori italiani residenti all’estero e futuri titolari di pensione italiana.
Il decreto n. 67 del 21 aprile 2011 prevede il pensionamento anticipato per i lavoratori addetti alle lavorazioni usuranti.
La disposizione di legge, si legge nell’interrogazione dell’On Bucchino, consente ai lavoratori addetti a lavorazioni faticose e pesanti di esercitare il diritto per l’accesso pensionistico con un anticipo di età rispetto a quella stabilita dalle regole vigenti per la generalità dei lavoratori.
Rientrano nella tipologia dei soggetti aventi diritto al pensionamento anticipato i lavoratori impiegati in mansioni particolarmente usuranti, i lavoratori notturni, i lavoratori a turni ed altre categorie specificate nel decreto.
Il decreto legislativo n. 67/2011 non indica (siamo oramai abituati alla disattenzione del legislatore) se esso si applica anche ai lavoratori italiani residenti permanentemente all’estero i quali hanno comunque maturato un’anzianità contributiva in Italia che consentirà loro al compimento dell’età pensionabile di conseguire una pensione italiana tramite l’applicazione di una convenzione internazionale di sicurezza sociale che prevede il cumulo della contribuzione.
Tuttavia – specifica il parlamentare eletto nella Circoscrizione Estero – l’articolo 1 del decreto legislativo n. 67/2011 precisa che l’accesso al trattamento pensionistico anticipato è l’effetto di una deroga a quanto previsto dalla legge n. 243 del 2004 e della legge n. 247 del 2007, ambedue leggi che lo Stato italiano, tramite l’Inps, applica anche ai lavoratori e futuri pensionati italiani residenti all’estero.
Di norma – spiega l’On. Bucchino – tutta la normativa previdenziale italiana è applicabile ai lavoratori italiani residenti all’estero i quali sono stati assicurati in Italia e sono potenziali futuri titolari di pensione italiana in convenzione, a meno che essa non preveda esplicitamente l’inefficacia esterna, cioè l’inapplicabilità ai soggetti destinatari residenti all’estero.
Inoltre – ricorda il parlamentare al Ministro del Lavoro – l’articolo 6 “Totalizzazione dei periodi” del Regolamento comunitario di sicurezza sociale n. 883/2004 (e le analoghe disposizioni delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale stipulate dall’Italia) prevede che l’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l’acquisizione del diritto alle prestazioni e l’ammissione al beneficio di una legislazione al maturare di periodi di assicurazione e di occupazione tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione e occupazione maturati sotto la legislazione di ogni Stato membro, come si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica e l’articolo 5 “Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti” dello stesso Regolamento (e le analoghe disposizioni delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale stipulate dall’Italia) al comma b) prevede che se in virtù della legislazione dello Stato membro competente sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto dei fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale. In altre parole i regolamenti comunitari obbligano l’Italia ad assimilare il lavoro svolto all’estero – da una logica interpretazione anche quello usurante – come se fosse stato svolto in Italia ai fini della concessione di una prestazione previdenziale italiana.
L’On. Bucchino chiede perciò se il Ministro del Lavoro interpellato non ritenga opportuno chiarire con ogni strumento a disposizione, normativo o amministrativo – preferibilmente anche nel decreto attuativo da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge – e nel rispetto delle leggi nazionali e sovranazionali attualmente in vigore, se e come il decreto n. 67 del 21 aprile 2011 si applichi anche ai lavoratori italiani residenti all’estero impegnati in lavori o attività considerati usuranti.
Il parlamentare chiarisce infine di essere perfettamente consapevole delle difficoltà relative alla produzione da parte dei lavoratori residenti all’estero della documentazione richiesta dal decreto relativa agli elementi di prova da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari, tuttavia auspica che le autorità competenti possano impegnarsi, se il decreto è giuridicamente applicabile – come si presume – anche ai lavoratori residenti all’estero, a stabilire quale documentazione prodotta all’estero possa essere considerata idonea ed equivalente a quella da produrre in Italia.

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