BUCCHINO (PD) : ANCHE QUEST’ANNO A LUGLIO LA “QUATTORDICESIMA” DI 336 EURO AI RESIDENTI ALL’ESTERO

Anche quest’anno l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) pagherà nel mese di luglio ai pensionati residenti all’estero che ne hanno diritto la cosiddetta “quattordicesima”. Si tratta di una somma aggiuntiva alla pensione che il governo di centro-sinistra introdusse nel 2007 e decise di erogare anche ai pensionati residenti all’estero, titolari di pensioni e di redditi bassi.
I pensionati residenti all’estero già aventi diritto alla 14ma in base agli ultimi redditi dichiarati e presenti negli archivi dell’Inps, non saranno tenuti a presentare di nuovo la domanda e l’importo spettante sarà pagato direttamente sulla rata pensionistica di luglio. A coloro invece che prevedono di poter maturare il diritto alla quattordicesima a partire da quest’anno – perché compiono i 64 anni e/o perché soddisfano i limiti reddituali – si consiglia di recarsi presso il patronato di riferimento per informazioni sul diritto ed eventualmente per presentare la relativa domanda.
Ricordiamo che per aver diritto alla “quattordicesima” i pensionati italiani residenti all’estero devono avere un’età pari o superiore a 64 anni e un reddito personale non superiore per il 2011 a 9.114,89 euro annui. Attenzione: tutti gli ex lavoratori dipendenti che hanno fino a 15 anni di contribuzione in Italia – o 18 anni se ex autonomi – che hanno un reddito annuo tra 9.114,89 e 9450,89 riceveranno comunque una quota ridotta di 14esima. Per le pensioni in convenzione internazionale l’importo della quattordicesima è stato fissato anche per il 2011 in 336,00 euro.
La somma aggiuntiva invece per i residenti in Italia varia perché è calcolata anche in base all’anzianità contributiva del pensionato:
Se pensionato da lavoro dipendente:
– fino a 15 anni di anzianità contributiva, la somma aggiuntiva è pari complessivamente a 336 euro;
– da 15 a 25 anni di anzianità contributiva, la somma aggiuntiva è pari complessivamente a 420 euro;
– se l’anzianità contributiva è superiore a 25 anni la somma complessiva aggiuntiva è pari a 504 euro.
Se pensionato da lavoro autonomo:
– fino a 18 anni di anzianità contributiva la somma aggiuntiva è pari complessivamente a 336 euro;
– da 18 a 28 anni di anzianità contributiva, la somma aggiuntiva è pari complessivamente a 420 euro;
– se l’anzianità contributiva è superiore a 28 anni la somma complessiva aggiuntiva è pari a 504 euro.
Si prende in considerazione il reddito del solo titolare e non anche quello dell’eventuale coniuge.
Va rilevato che per i residenti all’estero ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva non sono computabili i contributi versati agli enti previdenziali esteri e usati per la totalizzazione. Vengono invece presi in considerazione ai fini del limite reddituale il reddito estero e la pensione estera.
Per le pensioni ai superstiti, la somma aggiuntiva sarà calcolata con gli stessi criteri di anzianità contributiva, applicando però le riduzioni di reversibilità.
Non devono essere computati nel reddito, per esplicita previsione normativa, tra l’altro:
– i trattamenti di famiglia comunque denominati;
– il reddito della casa di abitazione;
– le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
– le pensioni di guerra
– i 154, 94 euro di importo aggiuntivo previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10 della
legge 23 dicembre 2000, n.388 (che comunque non viene erogato all’estero per un pervicace errore dell’Inps e per l’indifferenza degli enti che dovrebbero invece tutelare i pensionati).
Va ricordato che l’Inps deve considerare i redditi percepiti dal pensionato nell’anno solare per il quale va accertato il diritto al beneficio (la concessione della quattordicesima all’estero è quindi sempre provvisoria perché si basa sui redditi rilevati nell’anno o negli anni precedenti ed è suscettibile quindi di eventuali modifiche con il rischio del costituirsi di indebito). Suggeriamo a chi volesse avere ulteriori informazioni di rivolgersi al patronato di riferimento.

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