Per la Cassazione civile, non occorre che il minore stia male perché il genitore extracomunitario possa soggiornare in Italia
Tra i «gravi motivi» richiesti per la permanenza temporanea rientra la necessità di evitare l’effetto-sradicamento
La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità continua nell’opera incessante di attenuazione degli effetti negativi della Bossi-Fini a colpi di sentenze. Per la Cassazione civile, infatti, con la recentissima sentenza della prima sezione civile del 6 maggio, è sufficiente che l’allontanamento del genitore crei un serio problema al figlio affinché ricorrano i «gravi motivi» richiesti dal testo unico sull’immigrazione per consentire la permanenza temporanea in Italia del familiare del minore e quindi non è necessaria per la sussistenza del suddetto requisito l’esistenza di una situazione di emergenza o di un problema di salute del piccolo.
Secondo Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale del “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori nonché fondatore dello “Sportello dei Diritti” con le decisioni che si stanno susseguendo e che sovente riportiamo all’attenzione dell’opinione pubblica in materia di immigrazione, è evidente che la Suprema Corte abbia mutato in un certo senso atteggiamento e si sia orientata verso interpretazioni meno restrittive delle norme relative alla Bossi – Fini. Nel caso di specie ciò è avvenuto con l’articolo 31, comma 2, del 286/98, per come modificato dalla legge 189/02 meglio nota come Bossi-Fini.
Secondo i giudici di piazza Cavour, infatti, affinché sia accordato il permesso temporaneo al genitore, non è necessario che l’allontanamento del familiare abbia in qualche modo effetti negativi sulle condizioni di salute del minore: risulta invece sufficiente che l’assenza del genitore possa causare un danno effettivo al complessivo equilibrio psicofisico del bambino. Nella fattispecie presa in esame dagli ermellini è stato accolto con rinvio al giudice di merito, il ricorso della madre extracomunitaria chiamata ad accudire tre figli minori d’età.
Spetterà così ad altro giudice verificare se l’eventuale allontanamento della donna dall’Italia possa determinare il cosiddetto “effetto-sradicamento” nei bambini al punto da rendere ineludibile la vicinanza della mamma.