Siamo abituati ormai a vederne di tutti i colori sulle nostre strade. Questa volta però, non parleremo di furgoni alla velocità del suono o di altri casi stravaganti, ma Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” si riferisce, in senso letterale, al curioso modo di tingere gli attraversamenti pedonali o “zebre” che dir si voglia, dei più disparati colori fino ad arrivare al verde che si è iniziato a vedere sulle strade di alcuni comuni governati dalla Lega.
Oggi il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il parere n. 1379/2011 ha messo un chiaro e risolutivo freno a questa nuova tendenza sottolineando che gli attraversamenti pedonali possono essere individuati da strisce alternate solo bianche o gialle poiché qualsiasi altro colore striderebbe con le normative vigenti sia nazionale per quanto riguarda il codice della strada ed il regolamento d’attuazione che a livello europeo.
Nel caso in questione il Ministero ha risposto al quesito posto dal sindaco di Trebaseleghe (Pd).
Secondo il dicastero la normativa di riferimento anche per quanto riguarda gli attraversamenti pedonali, è rintracciabile nel codice della strada (in particolare agli artt. 137 e 145 del regolamento di attuazione) in relazione della segnaletica orizzontale che prescrive chiaramente che possano essere utilizzate solo vernici colorate di bianco e giallo, escludendo così, con un divieto implicito ex lege, altri tipi di colori. Sulla stessa strada, è proprio il caso di dirlo, è anche il legislatore europeo che sempre in materia di segnaletica orizzontale prevede la possibilità di utilizzo del solo bianco e del giallo senza riferirsi a nessun altro tipo di colorazione.
A conforto di tale tesi, e sulla scorta della direttiva del 2006 sulla corretta applicazione delle norme del Codice della Strada, il Ministero ha evidenziato che non esistono studi che abbiano dimostrato l'efficienza e l'efficacia di iniziative volte a colorare diversamente le strisce, né in termini di migliorata sicurezza che di maggior aderenza di tali vernici al fondo stradale. A tal fine il Ministero ha invitato le amministrazioni “ad utilizzare materiali di più elevate prestazioni e che richiedono una minore manutenzione, piuttosto che modificare il fondo”.
Infine, anche da parte dell’Autorità amministrativa giunge un’implicita stoccata alla Lega sulla necessità di uniformità della segnaletica stradale nel Nostro Paese: “Non è inutile rammentare che gli utenti della strada devono riconoscere e rispettare la segnaletica formalmente prevista dal codice della strada che deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale”.
Lecce, 03 maggio 2011
Giovanni D’AGATA
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TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo II
4 – LA SEGNALETICA ORIZZONTALE (ART. 40 C.S.)
Art. 145. – Attraversamenti pedonali (art. 40 C.s.).
1. Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli è di 50 cm (fig. II.434).
2. La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
3. In presenza del segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA l'attraversamento pedonale, se esiste, deve essere tracciato a monte della linea di arresto, lasciando uno spazio libero di almeno 5 m; in tal caso i pedoni devono essere incanalati verso l'attraversamento pedonale mediante opportuni sistemi di protezione (fig. II.435).
4. Sulle strade ove è consentita la sosta, per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei pedoni che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti pedonali possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilità. Su tale striscia è vietata la sosta (fig. II.436).
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.