Affari nostri : avevo ragione io ed aveva torto il CNF. L’odierna Ordinanza n 138 della Corte Costituzionale non soltanto conforta la mia azione per far dichiarare ineleggibile un Consigliere dell’Ordine, ma fa sperare in ulteriori successi a nostro

Forse ricorderete che il 7 gennaio 2010 attaccai in giudizio il CNF, che si era consentito di far spedire dalla EQUITALIA GERIT avvisi di pagamento per i contributi degli ultimi cinque anni a carico dei miei Colleghi romani non cassazionisti. La lotta continua e confido che vinceremo noi.

Il giorno 11 febbraio 2010, poche settimane dopo che avevo spiccato il detto atto di citazione contro il CNF, avevo fatto depositare nella Segreteria del CNF il ricorso per un Collega che si era classificato al sedicesimo posto al ballottaggio elettorale, sostenendo io l’ineleggibilità del quindicesimo proclamato eletto, per essere stato quest’ultimo componente della commissione d’esami di avvocato nella sessione precedente alle elezioni consiliari. In quel ricorso al CNF comparivo quale vistoso domiciliatario del ricorrente.

Per non portare sfortuna al mio rappresentato mi astenni dal difenderlo personalmente dinanzi al CNF (mia controparte nel giudizio civile che avevo intentato contro la pretesa del contributo), ma tale nostro organo giurisdizionale di primo grado, anziché dichiarare ovviamente l’ineleggibilità del quindicesimo Consigliere (dichiarando eletto il sedicesimo, così in accoglimento del mio ricorso), sollevò sbalorditivamente il dubbio di costituzionalità della pur sacrosanta norma moralizzatrice del sistema degli esami di avvocato. Tale norma del luglio 2003 era stato doverosamente applicata dal CNF in altri casi, ma nel caso del mio ricorso, era sorto nel CNF ……. l’incredibile dubbio della sua incostituzionalità.

Oggi, intanto, una grande soddisfazione.

Con l’Ordinanza odierna n 128/11 la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la remissione ad essa da parte del CNF dell’incredibile sospetto di incostituzionalità della norma introdotta per moralizzare il sistema degli esami di avvocato (sesto comma dell’art 22 del r.d.l. 27.11.33, n 1578 -Ordinamento della professione di avvocato, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 22.1.34, n 36, come modificato dall’art 1-bis del d.l. 21.5.03, n 112-modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 18.7.03, n 180).

Ora il CNF non potrà che applicare la sacrosanta legge e dichiarare ineleggibile quel quindicesimo Consigliere e dichiarare finalmente eletto invece il mio precedente assistito.

Amen.

Intanto, dopo l’udienza del 6 aprile scorso dinanzi al TAR del Lazio, attendiamo fiduciosi l’esito della nostra azione al TAR per far annullare il regolamento sulle specializzazioni che il CNF si era consentito di emanare il 24 settembre precedente, pur non avendo per legge la potestà di emanare regolamenti.

Federico Bucci

Studio dell'Avv Federico Bucci
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