Impugnata la regolamentazione della sosta di Firenze per evidente contraddittorietà  degli atti e violazioni di legge

Sono serviti mesi di ricerca e di studio da parte di un gruppo di esperti nonché quasi 5 chili di carta + allegare 2 pendrive per, in estrema sintesi, affermare in modo esaustivo che gli atti emanati dal Sindaco per la regolamentazione della sosta di Firenze sono in violazione di Legge, quindi, da revocare.

Il tempestivo intervento del Comandante la Polizia Municipale di Firenze, intervento da questi attivato ai sensi di legge, inviando una lettera al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti entro i 15 giorno dal ricorso, appellandosi all’urgenza, ha evitato che fossero sospesi i provvedimenti impugnati e dover coprire tutte le segnaletiche stradali e/o elevare contravvenzioni illegittime.

Tale atto sarà impugnato nei prossimi giorni davanti al T.A.R. perché non esiste alcuna URGENZA di mantenere in essere detti atti mentre esiste l’URGENZA di revocarli perché i cittadini pagano tutti i giorni il parcheggio e poi non avranno la possibilità di farsi restituire quanto indebitamente pagato.

Sarà inviata anche istanza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per far valutare se la sottoscrizione di tali atti, essendo in evidente violazione di legge, è da addebitare ai firmatari di tali atti per il danno erariale subito dal Comune per l’installazione e/o modifiche delle segnaletiche stradali nonché la produzione e diffusione degli atti stessi.

A fine febbraio 2011 è stato inviato il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e il ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Li mettiamo a disposizione, inserendoli nei siti internet www.viverelacitta.itwww.perlasicurezzastradale.orgwww.coordinamentocamperisti.it perché altri sindaci utilizzano gli stalli di sosta per “far cassa”, inficiando il diritto alla libera sosta dei cittadini che sono anche utenti della strada.

Poiché i relativi allegati sono numerosi e pesano molti MB, li potremo copiare sul pendrive di coloro che ne faranno richiesta.

Per chi non conosce la situazione vale ricordare che il Comune di Firenze ha suddiviso il centro abitato in 5 zone, denominate “ZCS” (zone a sosta controllata) nelle quali, in sostanza, chi non è residente nella singola ZCS è pressoché costretto a corrispondere una somma di denaro oppure a rinunciare alla sosta. In molti hanno “urlato” …. lo fanno per far cassa e non per gestire il traffico ..

La percezione di tali cittadini era corretta ma serviva dimostrarla, quindi, contro tali provvedimenti, avvalendosi del Dr. Marcello Viganò, tre cittadini hanno proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mentre altri due cittadini hanno presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Ecco in punti sintetici l’impresa messa in campo, le conoscenze acquisite, i suggerimenti per evitare che sia eretto un muro di gomma che impedisce al cittadino di far valere il proprio diritto.

Ci auguriamo che gli organi di informazione informino i propri utenti nonché i consiglieri comunali si attivino per trasformare in realtà le soluzioni che illustriamo in questo documento.

Buona lettura e a leggervi, Pier Luigi Ciolli

Il mare magnum documentale: l’impresa

Per analizzare compiutamente la situazione, il primo atto da compiere è consistito nella ricerca di tutti i documenti relativi ai provvedimenti istitutivi delle zone a sosta controllata.

La portata dei provvedimenti è tale da condurre l’indagine verso l’esame dei Piani Urbani del Traffico che si sono succeduti negli anni, oltre alle delibere di Giunta e del Consiglio comunale e alle ordinanze sindacali (o ai provvedimenti dirigenziali) attutativi ivi compresi i relativi allegati quali planimetrie, elenchi strade, e altra documentazione tecnica.

Nel caso di specie è occorsa un’importante attività di ricerca che ha comportato non pochi oneri e difficoltà, difficilmente sormontabili dal comune cittadino, se non a prezzo di incaricare un professionista e corrispondere i relativi onorari.

Punto di partenza dell’esame è stata la rete civica del Comune di Firenze nella quale sono state incontrate le prime difficoltà. Innanzi tutto non esiste una pagina o un documento dove sono indicati con chiarezza e completezza tutti gli atti amministrativi che riguardano i nuovi provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale.

Per ricercare con successo un atto amministrativo nel sito del Comune fiorentino si è tenuti a sapere prima se l’atto ha la forma giuridica di un’ordinanza, una deliberazione, un provvedimento dirigenziale oppure un provvedimento di mobilità. Ci sono, infatti, quattro motori di ricerca diversi oltre a quello dell’albo pretorio on-line.

All’interno di ciascun motore di ricerca, l’indagine può condurre anche a risultati fuorvianti. Se si cerca una deliberazione nel motore di ricerca delle ordinanze inserendone il numero, il risultato è “documenti trovati: 0” o, peggio ancora, il documento visualizzato (es. ordinanza n. 123) ha lo stesso numero di quello che si sta cercando (deliberazione n. 123) ma non corrisponde perché trattasi di un altro atto adottato da un organo diverso.

Se poi viene effettuata la ricerca per numero, si ha il rischio di non veder visualizzato alcun atto perché nonostante le istruzioni indichino di anteporre due zeri al numero dell’atto che si cerca, in realtà il numero corretto degli zeri da inserire dipende da quante cifre ha il numero del provvedimento. Tutto ciò in quanto non viene indicato che il numero delle cifre da inserire è necessariamente cinque.

Nell’albo pretorio on-line invece i provvedimenti restano pubblicati solamente per il tempo previsto dalle disposizioni di legge (dai 5 ai 15 giorni) con la conseguenza di non poterne prendere visione da quel motore di ricerca se non in quel limitato periodo temporale.

Non solo.

Sulla home page un link apre la pagina del sito http://www.serviziallastrada.it/ dove è pubblicata una pagina con delle informazioni circa la regolamentazione della sosta. Una pagina che tuttavia non reca l’indicazione dell’autorità che ha fornito le informazioni e della data di formazione del documento.

Alcuni atti tuttavia non sono neanche pubblicati sulla rete civica (ad esempio: la relazione tecnica sul nuovo assetto delle ZCS).

Per gli atti non presenti o non facilmente reperibili sulla rete civica si è reso necessario proporre un’istanza ad uno dei cinque uffici U.R.P. di Firenze.

L’ufficio relazioni con il pubblico tuttavia non era in grado di evadere la richiesta di accesso nell’immediato e provvedeva a stampare solo alcuni atti, trasmettendo la richiesta agli uffici competenti (nella specie, la Direzione del Consiglio Comunale per atti afferenti le delibere del Consiglio e Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali per gli allegati relativi le delibere della Giunta, entrambi con sede in Palazzo Vecchio).

Dalla lettura dei provvedimenti si nota il frequente utilizzo della tecnica del rinvio per la motivazione dei provvedimenti. È la motivazione per relationem la quale, in estrema sintesi, consiste nel motivare un atto amministrativo rinviando ad un documento di cui si fanno propri i contenuti senza riportarne materialmente il testo. In sostanza, una serie di provvedimenti che rinviano a ulteriori provvedimenti (di cui vengono citati gli estremi), il tutto rappresentabile come una sorta di albero genealogico o, meglio, come una specie di matrioska.

Per ottenere copia delle planimetrie cartacee, ritirare gli atti non reperibili su internet e controllare effettivamente che non vi fossero altri documenti non pubblicati è stato indispensabile recarsi nell’ufficio dell’albo pretorio. Individuati gli atti richiesti, l’ufficio comunicava che alcune planimetrie, relative alla situazione precedente la nuova regolamentazione non erano presenti in Palazzo Vecchio bensì in altri uffici dislocati nella città. Solo dopo alcuni giorni di ricerche e di attesa, finalmente erano disponibili tutti i provvedimenti richiesti. Alla richiesta delle copie delle planimetrie l’ufficio comunale tuttavia non poteva ottemperare stante la mancanza di una fotocopiatrice in grado di riprodurre le dimensioni delle planimetrie. A tal fine è stato obbligatorio individuare una cartoleria privata in grado di stampare la copia delle planimetrie a colori.

Sotto il profilo economico, per le copie di alcuni provvedimenti effettuate dagli uffici comunali e le stampe delle planimetrie sono stati corrisposti circa 240,00 euro.

In conclusione, il quadro conoscitivo è risultato estremamente complesso e con un volume notevole di atti da consultare. A ciò si aggiunga che mentre stiamo scrivendo gli atti amministrativi oggetto d’indagine sono già stati modificati. Ne deriva una situazione di assoluta incertezza ed estrema difficoltà nell’individuare le scelte di campo dell’amministrazione.

La contraddittorietà degli atti

L’analisi dei documenti ha mostrato una contraddittorietà tra gli stessi atti dell’amministrazione comunale.

Le incongruenze più significative riguardano l’individuazione delle aree c.d. non disciplinate e la loro erronea equiparazione alle aree libere.

In particolare, in alcune planimetrie è evidenziata un’area c.d. “ZCS non disciplinata” che, secondo la definizione e perimetrazione delle ZCS dovrebbe collocarsi all’interno del centro abitato.

Tuttavia, dalla lettura di alcune planimetrie, l’area non disciplinata si estende ben oltre il confine del centro abitato. Tale falsa rappresentazione emerge anche dalla comparazione con altre planimetrie formate dall’amministrazione.

Non solo.

Secondo quanto indicato nel disciplinare tecnico delle ZCS e nel documento esplicativo pubblicato sulla rete civica, nelle aree c.d. non disciplinate la sosta dovrebbe essere libera. In realtà tra le aree indicate come non disciplinate risultano aree di proprietà privata, aree ove la sosta è preclusa per oggettive condizioni strutturali ella strada ed infine strade dove la stessa segnaletica stradale vieta sosta.

Le violazioni di legge

A parere dei ricorrenti, i provvedimenti istitutivi delle zone a sosta controllata sono illegittimi per una serie di motivi che di seguito si descrivono in sintesi.

Mancanza di adeguate aree di sosta libere.

Nel centro abitato fiorentino vi è una presenza massiccia di stalli di sosta a pagamento oppure riservati ai residenti.

In primo luogo i ricorrenti hanno lamentato la mancanza di adeguate aree di sosta libere su parte delle stesse aree a pagamento o riservate ovvero nelle immediate vicinanze secondo quanto prescritto dall’art. 7 co. 8 del codice della strada.

Invero, l’obbligo di prevedere adeguate aree libere su parte delle stesse aree a pagamento o nelle immediate vicinanze non sussiste per le aree pedonali, le zone a traffico limitato, le zone definite A dell’art. 2 DM n. 1444/68 e per altre zone di particolare rilevanza urbanistica opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico.

A tal riguardo, i provvedimenti impugnati non richiamano alcun atto della Giunta che abbia individuato e delimitato le zone di particolare rilevanza urbanistica.

Negli atti si rinvia però al Piano Urbano del Traffico del 1999 nel quale in poche righe viene meramente enunciata – senza alcuna attività istruttoria a supporto – la rilevanza urbanistica dell’intero centro abitato del comune di Firenze. Sul punto è stata rilevata l’arbitraria estensione del concetto di rilevanza urbanistica all’intero centro abitato oltre alla non corretta equiparazione tra zone di rilevanza urbanistica e sussistenza di esigenze e condizioni particolari di traffico.

Secondo i ricorrenti, l’art. 7 co. 8 postula una doppia indagine: la prima, tesa a verificare se la zona è di particolare rilevanza urbanistica; la seconda, volta ad accertare la sussistenza di esigenze e condizioni particolari di traffico.

Inoltre è apparso singolare il richiamo al Piano Urbano del Traffico del 1999 in quanto dopo 11 anni la valutazione relativa alla rilevanza urbanistica di una zona o all’esistenza delle esigenze e le condizioni di traffico può ragionevolmente cambiare.

Segnaletica stradale non conforme.

La segnaletica stradale apposta per realizzare la sosta riservata ai residenti, la sosta promiscua e la sosta a rotazione non risulta conforme al codice della strada e agli stessi provvedimenti dirigenziali istitutivi della segnaletica ed è comunque confondente ed erronea.

In primo luogo, sui segnali verticali che disciplinano la sosta riservata, promiscua o a rotazione sono state apposte delle etichette adesive rimovibili, in violazione degli articoli 38 e 45 del codice della strada. Peraltro, per tale modifica alla segnaletica il Comune di Firenze potrebbe essere soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 45 comma 7 del codice della strada.

Relativamente ai segnali di sosta promiscua e a rotazione (entrambe forme di sosta a pagamento) è stata evidenziata la mancanza di conformità della segnaletica alle stesse delibere dirigenziali. Mentre nei disciplinari tecnici e negli elenchi strade ove la sosta è disciplinata puntualmente, è prevista la sosta per veicoli a tre o quattro ruote, i segnali limitano la sosta ad autoveicoli, autocarri, quadricicli, ciclomotori a tre o quattro ruote.

Quanto alla sosta riservata ai residenti, sono stati tracciati stalli di colore bianco con segnale verticale di divieto di sosta e pannello integrativo con iscrizione “eccetto residenti ZCS (n. …) con contrassegno o autorizzati”. Sul punto si è censurato l’erroneo utilizzo del pannello integrativo per indicare le eccezioni al divieto.

Infine è stato sottolineato che gli stalli di sosta orizzontali sono stati tracciati in modo tale da escludere la sosta di tutti quei veicoli che per lunghezza non rientrano nello stallo. In pratica, il veicolo che invade gli spazi contigui allo stallo di sosta è sanzionabile ai sensi dell’art. 157 codice della strada letto in combinazione con l’art. 351 co. 2 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice.

In altri termini, la lunghezza dello stallo di sosta assumerebbe una funzione diversa da quella tipica, prevista dall’art. 149 reg. es. del codice in quanto determina il tipo di veicolo che può fruire dello stallo.

Conclusioni e Soluzioni

In conclusione, si è avuta l’impressione che la mole di documenti, i criteri di ricerca degli atti e la tecnica redazione dei provvedimenti amministrativi siano tali da impedire al cittadino la piena conoscenza delle scelte operate dal Comune per amministrare la cosa pubblica e dunque la piena tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

A fronte del mare magnum di carta e del labirinto che il cittadino deve affrontare per avere un’informazione completa, trasparente e rapida si propone un’alternativa.

Ogni atto amministrativo deve contenere il riepilogo dei provvedimenti cui richiama.

Ciascun atto amministrativo deve essere pubblicato in rete in uno spazio web preciso e non soggetto a modifiche.

All’interno del documento, quando viene effettuato il richiamo ad un atto amministrativo oltre ad indicare gli estremi del documento cui si rinvia è necessario inserire il percorso completo della pagina web ove si trova pubblicato quel documento.

In tal modo l’utente potrà “copiare” quell’indirizzo e inserendolo nella barra degli indirizzi, visualizzare il documento. Non si tratta di un link attivo che comporterebbe un onere di collegamento per l’amministrazione oltre e potrebbe non essere utile in caso di documento cartaceo dal quale apprendere l’informazione.

Infine ogni documento dovrà contenere un riepilogo degli atti cui il testo rinvia, in maniera tale da percepire immediatamente il quadro amministrativo entro cui il documento si colloca.

Nel merito delle scelte amministrative invece, la disciplina della sosta non sembra essere idonea a migliorare la circolazione stradale rendendola più fluida né induce gli utenti della strada a moderare l’utilizzo del proprio veicolo privato. La sosta a pagamento, infatti, ha riflessi puramente economici e non sembra essere questo lo strumento per limitare la circolazione veicolare.

Qualora l’ente decida di creare parcheggi a pagamento dovrà prevedere stalli di sosta liberi ai sensi dell’art. 7 co. 8 senza abusare del concetto di “particolare rilevanza urbanistica” e di sussistenza di “esigenze e condizioni particolari di traffico”.

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