Il volontariato nel Club Alpino Italiano

di Gianfranco Lelmi

Nello Statuto Sezionale Tipo e nello Statuto del Club Alpino Italiano, in maniera specifica vengono enumerate le voci alle quali il socio è tenuto a rispondere:

quota associativa di iscrizione (prima volta), quota associativa annuale, contributo ordinario per pubblicazioni sociali e coperture assicurative, eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Con il supporto del concetto di autonomia associativa, oltre al costo della quota associativa, qualche sezione aggiunge costi supplementari: per far parte di gruppi che esplicano attività varie nell’ambito sezionale, occorre pagare ulteriori quote; per poter partecipare alle attività sociali svolte in ambito sezionale occorre pagare ogni qualvolta si desideri aderire.

Sia la struttura centrale del Club Alpino Italiano, dotata di personalità giuridica, che le strutture periferiche (le sezioni sono soggetti di diritto privato) basano la loro attività senza fini di lucro, sul volontariato.

Questo concetto viene ampiamente ribadito nella risposta data dal CAI Sede Centrale, tempo fa a Giulio Tremonti con la quale si evidenziava che i 305.000 soci del CAI operano in regime di totale volontariato, “ i responsabili locali non prendono un’ euro”.

La legge n. 266 del 11 agosto 1991 (Legge Quadro sul volontariato) in base all’art. 2 specifica che per attività di volontariato deve intendersi quella attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte. L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.

In base al regolamento degli accompagnatori di escursionismo (2 a Edizione 2010), l’articolo 3 specifica che l’accompagnatore “si impegna a promuovere, organizzare, svolgere, coordinare la pratica dell’escursionismo e della sentieristica con spirito di servizio, volontario e gratuito, nel rispetto delle leggi vigenti, leggi nazionali e locali, degli Statuti e Regolamenti del CAI e delle delibere degli organi di governo del CAI competenti per territorio.

Da quanto espresso risalta che il costo specifico di una gita imposto da qualche sezione sotto la voce contributo spese accompagnatori, contrasta con quanto sopra indicato, poiché la presenza di un numero di partecipanti considerevole fa senz’altro superare la quota di rimborso spese.

Inoltre la voce contributo spese di segreteria, sempre in presenza di un numero di partecipanti considerevole, spesso non è giustificabile nel suo ammontare.

Concludendo, il contributo spese accompagnatori ed il contributo spese di segreteria sono fattori che oltre alla quota sociale, incidono in maniera spropositata nelle tasche del socio che con maggiore frequenza vuole avvicinarsi alla montagna.

Inoltre in merito all’appartenenza in ambito sezionale al Gruppo Seniores, con la richiesta di una quota che è quasi pari a quella sociale, si adotta un’iniziativa estremamente sconsiderata.

La novità lanciata da qualche sezione, rischia di attirare l’attenzione di altre sezioni spingendole ad attivarsi alla stessa maniera.

Se la Sede Centrale del CAI seguiterà ad ignorare il problema, trincerandosi dietro il concetto di autonomia organizzativa delle sezioni, presto il tutto si trasformerà in un “boomerang” negativo che colpirà tutto il mondo della montagna.

Inoltre gli usi ed i costumi, nell’ambito del CAI non hanno mai contemplato quelle voci aggiuntive sopra menzionate, tutte le sezioni riuscivano e tutt’ora la maggior parte riescono a gestire, seguendo un linea di condotta responsabile, sedi ed attività, senza ricorrere a strumenti penalizzanti che riservano la montagna a beneficio di categorie più ambienti.

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