Vorrei sfatare un altro mito:” Lo scioglimento del parlamento spetta al Capo dello Stato sentiti i presidenti di Camera e Senato, il parere del Primo Ministro e’ del tutto formale”. Art. 87:” Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.” . Art. 88:” Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.”. In base all’ articolo 87, il Capo dello Stato constatata l’ impossibilita’ del Governo di non rappresentare piu’ l’unita’ nazionale, appellandosi all’ articolo 88, puo’ sentiti i presidenti di Camera e Senato passare allo scioglimento delle camere o solo una di esse. L’ unico intoppo potrebbe essere la legge elettorale e il premio di maggioranza, che porebbe ricondurre il paese in una situazione di stallo istituzionale, ancor peggiore dell’ attuale. L’unica altarnativa e’ quello di abrogare il porcellum e ritornate alle origini, come sancito dai nostri padri costituenti, a delle coalizioni post-elettorali.