Il nuovo strumento giuridico chiamato in mille modi diversi. Mediazione civile: rivoluzione o fallimento?

Il paragone che segue rende molto bene l'idea. Quale sarebbe stato l’esito della Rivoluzione francese se, invece di un solo motto universalmente riconosciuto e divulgato da tutti quanti (“libertà, uguaglianza, fratellanza”), alcune persone avessero iniziato ad utilizzarne altri, apparentemente simili, ma comunque differenti? Ad esempio, “autonomia, parità, solidarietà” o “indipendenza, uniformità, amicizia”.
La risposta si suppone scontata: probabilmente la Bastiglia mai sarebbe stata presa, visto che sarebbero stati ben pochi i rivoluzionari a conoscere bene i veri ideali per i quali si combatteva.
In questi giorni, sta accadendo qualcosa di molto simile. Il riferimento è all'introduzione di un nuovo istituto giuridico che, nelle intenzioni di molti, dovrebbe rivoluzionare la giustizia civile italiana.
Ufficialmente la legge ed il Ministero della Giustizia chiamano questo strumento Mediazione Civile (abbreviazione di Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali). Invece, chi non lo conosce bene oppure chi non vuole fargli pubblicità lo chiama in mille modi diversi, uno più fantasioso dell'altro e soprattutto tutti sbagliati e fuorvianti (conciliazione, mediazione conciliativa, media-conciliazione, media-mediazione, conciliazione obbligatoria, mediazione obbligatoria, ecc.).
I motivi alla base di questa straordinaria “inventiva linguistica” sono essenzialmente un paio. Da un lato, vi sono coloro che pretendono di parlare della mediazione civile senza aver neppure letto la norma che la disciplina (D.Lgs. 28/2010). Dall'altro, vi sono i contrari alla sua introduzione, i quali hanno tutto l'interesse a fare in modo che essa venga associata a nomi ridicoli e privi di attinenza allo scopo di farle perdere credibilità ed impedirne la diffusione.
Cosa accadrà adesso? Gli scenari possibili sono soltanto due. O la mediazione civile è destinata a fallire vittima del caos esistente (e quindi questa moderna Bastiglia mai potrà essere espugnata) oppure i nomi di fantasia si trasformeranno in boomerang e si ritorceranno contro chi li ha coniati. La “creatività terminologica” di costoro, infatti, è sintomo di scarsa preparazione giuridica, visto che in tutte le facoltà di Giurisprudenza si insegna a non utilizzare sinonimi e vocaboli similari quando si opera in un campo rigoroso quale è quello del diritto.
L'unico dato certo è che, già ora, le fondamenta della Bastiglia in questione sono piene di profonde crepe che si allargano ogni giorno di più. Non a caso, sono in tanti a ritenere che sia molto vicino il momento in cui la mediazione civile riuscirà a far crollare quelle poderose mura travolgendo tutti coloro che oggi, più o meno consapevolmente, remano contro l’introduzione di questo strumento.

La mediazione civile e commerciale

Termini e definizioni

Il D.Lgs. 28/2010 e il D.M. 180/2010 hanno introdotto e regolamentato il nuovo istitutogiuridico della mediazione civile e commerciale o semplicemente mediazione civile. Lo strumento è finalizzato a comporre una controversia civile prima che arrivi in tribunale o a porvi fine se è già iniziata. Da marzo 2011, infatti, il ricorso alla mediazione civile è obbligatorio prima di poter agire in giudizio per questioni riguardanti particolari materie (diritti reali, locazione, comodato, affitto d'azienda, divisioni, successioni ereditarie, condominio, danni da circolazione dei veicoli, responsabilità medica, diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari).

Nell’ambito della mediazione civile, le norme indicate definiscono espressamente:

la mediazione: l’attività svolta da un terzo finalizzata alla ricerca di un accordo per la

risoluzione di una controversia;

il mediatore (non il conciliatore): il soggetto qualificato e imparziale che svolge la mediazione;

la conciliazione: il semplice risultato positivo della mediazione;

l’organismo di mediazione: l'ente pubblico o privato (iscritto al registro degli organismi abilitati alla mediazione) presso il quale si svolge il procedimento.

Cosa non è la mediazione civile e commerciale?

La mediazione civile non è l’arbitrato (artt. 806-840 c.p.c.) perché il mediatore civile, a differenza dell’arbitro, non esprime un giudizio vincolante sulla questione. Il mediatorecivile, quindi, non attribuisce torti e ragioni, ma aiuta le parti ad individuare una possibile soluzione per risolvere la controversia bonariamente.La mediazione civile non è la conciliazione (né può dirsi “nuova conciliazione”) perché il termine conciliazione identifica altri istituti giuridici, i quali ben poco hanno in comune con la mediazione civile e commerciale. Ad es. la conciliazione societaria (D.Lgs. 5/2003), laconciliazione penale (D.Lgs. 274/2000), la conciliazione del lavoro (D.Lgs. 80/1998 e Legge 183/2010), la conciliazione presso i Corecom (Legge 249/1997), la conciliazione presso le Camere di Commercio (Legge 580/1993), ecc.

La mediazione civile non è “mediazione obbligatoria” (né “conciliazione obbligatoria”) perché, innanzitutto, il ricorso alla mediazione civile è obbligatorio soltanto per alcune materie ben determinate; in tutti gli altri casi rimane facoltativo. Inoltre, perché le norme sulla mediazione civile utilizzano espressamente il termine conciliazione per indicare solamente il risultato positivo della mediazione; risultato, quindi, che (per quanto auspicabile) è soltanto possibile, ma non certamente obbligatorio.

La mediazione civile non è “mediaconciliazione” (né “media-conciliazione”) perché il nome mediaconciliazione, oltre ad essere sconosciuto alla legge ed al Ministero dellaGiustizia, risulta comunque fuorviante e privo di attinenza. Anche perchè il prefisso “media- riguarda prevalentemente il mondo dei mezzi e delle aziende di (tele)comunicazione, manon quello del diritto. Es. (mass)media, mediateca, ma anche Mediaset, Mediaworld, ecc.

Maggiori dettagli sul sito www.giustizia.it

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