Poi ci lamentiamo che siamo nel vagoncino di coda
REGOLAMENTO (CE) N. 380/2008 DEL CONSIGLIO
del 18 aprile 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di
soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, paragrafo 3, lettera a),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo, (1)
considerando quanto segue:
(1) Il trattato di Amsterdam mira a istituire progressivamente
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e conferisce
alla Commissione il diritto d’iniziativa in vista dell’adozione
di misure volte all’armonizzazione della politica in
materia di immigrazione.
(2) È indispensabile che il modello uniforme per i permessi
di soggiorno contenga tutte le informazioni necessarie e
risponda a elevati requisiti tecnici, in particolare per
quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e
la falsificazione. Ciò contribuirà alla prevenzione e alla
lotta contro l’immigrazione clandestina e il soggiorno
irregolare. Il modello uniforme deve essere tale da poter
essere utilizzato da tutti gli Stati membri.
(3) L’inserimento di identificatori biometrici costituisce una
tappa importante verso l’utilizzazione di nuovi elementi
che consentano di creare un legame più sicuro tra il
permesso di soggiorno e il suo titolare, fornendo in tal
modo un notevole contributo alla protezione del permesso
di soggiorno contro l’uso fraudolento. È opportuno
tener conto delle specifiche tecniche definite nella
parte terza del documento n. 9303 dell’Organizzazione
per l’aviazione civile internazionale (ICAO) relativo ai
documenti ufficiali a lettura ottica in formato 1 e 2.
(4) Inoltre, l’ampia maggioranzadegli Stati membri applica il
principio «una persona — un documento» che rafforza
ancor più la sicurezza. Si dovrebbe vagliare se rendere
obbligatorio detto principio.
(5) Il Consiglio europeo, nella riunione di Salonicco del 19 e
20 giugno 2003, ha rilevato che occorre un approccio
coerente dell’UE per quanto riguarda identificatori biometrici
o dati biometrici, che porterebbe a soluzioni armonizzate
per i documenti di cittadini di paesi terzi, i passaporti
dei cittadini dell’UE e i sistemi d’informazione.
(6) Il ricorso a nuove tecnologie come l’amministrazione in
linea (e-government) e la firma digitale per l’accesso ai
servizi telematici andrebbe agevolato offrendo agli Stati
membri la possibilità di usare a tal fine il supporto di
memorizzazione utilizzato per l’inserimento di identificatori
biometrici o un ulteriore supporto di memorizzazione
da inserire a tal fine nei permessi di soggiorno.
(7) Il presente regolamento ha il solo obiettivo di stabilire gli
elementi di sicurezza e gli identificatori biometrici che gli
Stati membri devono utilizzare in un modello uniforme
per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi
terzi.
(8) Il presente regolamento fissa esclusivamentele specifiche
non segrete. Tali specifiche devono essere completate da
ulteriori specifiche che possono rimanere segrete al fine
di prevenire la contraffazione e la falsificazione e che non
possono contenere dati personali o riferimenti a dati
personali. Il potere di adottare tali specifiche complementari
dovrebbe essere conferito alla Commissione, che dovrebbe
essere assistita dal comitato istituito dall’articolo 6
del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del
29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme
per i visti .
(9) Con riguardo al trattamento dei dati personali nell’ambito
del modello uniforme per i permessi di soggiorno si
applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati . Occorre garantire che sul modello uniforme per
i permessi di soggiorno non siano memorizzate informazioni
diverse da quelle previste nel regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio , nel relativo allegato o da
quelle indicate nel corrispondente documento di viaggio.
(10) In ottemperanza al principio di proporzionalità, per conseguire
l’obiettivo fondamentale costituito dall’introduzione
di identificatori biometrici in formato interoperativo,
è necessario e opportuno fissare norme per tutti gli
Stati membri che attuino la convenzione di Schengen.
Conformemente all’articolo 5, terzo comma del trattato
il presente regolamento si limita a quanto è necessario
per conseguire gli obiettivi perseguiti.
(11) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla
posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione
europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,
la Danimarca non prende parte all’adozione del presente
regolamento e non è pertanto da esso vincolata né soggetta
alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento
sviluppa l’acquis di Schengen a norma delle disposizioni
del titolo IV della parte terza del trattato che
istituisce la Comunità europea, la Danimarca dovrebbeun
periodo di sei mesi dall’adozione del presente regolamento,
se intende attuarlo nel suo diritto interno.
(12) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente
regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni
dell’acquis di Schengen, ai sensi dell’accordo concluso
dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica
d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi
due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo
dell’acquis di Schengen nei settori di cui all’articolo 1,
punto C della decisione 1999/437/CE del Consiglio ,
relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.
(13) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del
Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione
europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il
Regno Unito ha notificato, con lettera del 29 dicembre
2003, che intende partecipare all’adozione e all’applicazione
del presente regolamento.
(14) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del
Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione
europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea,
l’Irlanda ha notificato, con lettera del 19 dicembre 2003,
l’intenzione di prendere parte all’adozione e all’applicazione
del presente regolamento.
(15) Per quanto concerne la Svizzera, il presente regolamento
costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi
dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e
la Confederazione svizzera riguardante l’associazione
della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione
e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che ricade
nell’ambito contemplato nell’articolo 1, punto C della
decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo
4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1030/2002 è modificato come segue:
1) l’articolo 1 è modificato come segue:
a) nel paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«I permessi di soggiorno per cittadini di paesi terzi sono
rilasciati come documenti separati nel formato ID 1 o
ID 2.»;
b) il paragrafo 2, lettera a), è modificato come segue:
i) il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) Permessi rilasciati in attesa dell’esame di una domanda
d’asilo, una domanda di permesso di soggiorno
o una domanda di proroga dello stesso.»;
ii) è inserito il punto seguente:
«ii bis) Permessi rilasciati in circostanze eccezionali
per la proroga del soggiorno autorizzato di
durata massima di un mese.»;
2) nell’articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:
«d) prescrizioni tecniche relative al supporto di memorizzazione
degli elementi biometrici e alla loro sicurezza, compresa
la prevenzione dell’accesso non autorizzato;
e) requisiti di qualità e norme comuni relative all’immagine
del volto e alle immagini delle impronte digitali;
f) un elenco completo degli elementi di sicurezza nazionali
complementari che gli Stati membri potrebbero aggiungere
a norma della lettera h) dell’allegato.»;
3) nell’articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Secondo la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 2, è
possibile decidere che le prescrizioni di cui all’articolo 2
sono segrete e non pubblicabili. In tal caso, esse sono comunicate
esclusivamente agli organismi designati dagli Stati
membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate
da uno Stato membro o dalla Commissione.»;
4) nell’articolo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il permesso di soggiorno o il supporto di memorizzazione
dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 4 bis non contiene
informazioni predisposte per la lettura ottica diverse da
quelle previste nel presente regolamento o nel relativo allegato,
o da quelle indicate nel corrispondente documento di
viaggio dallo Stato di rilascio conformemente alla legislazione
nazionale. Gli Stati membri possono inoltre memorizzare
dati per servizi telematici come l’amministrazione in
linea e il commercio elettronico, nonché ulteriori disposizioni
sul permesso di soggiorno in un microprocessore di
cui al punto 16 dell’allegato. Tuttavia, tutti i dati nazionali
devono essere ovviamente distinti dai dati biometrici di cui
all’articolo 4 bis.
Ai fini del presente regolamento, gli elementi biometrici
contenuti nei permessi di soggiorno possono essere usati
solo al fine di verificare:
a) l’autenticità del documento;
b) l’identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente
disponibili quando la legislazione nazionale
richiede la presentazione del permesso di soggiorno.»;
5) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 4 bis
Il modello uniforme per i permessi di soggiorno comprende
un supporto di memorizzazione contenente l’immagine del
volto e le immagini delle due impronte digitali del titolare,
entrambe in formato interoperativo. I dati sono protetti e il
supporto di memorizzazione è dotato di capacità sufficiente
per garantire l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei dati.
«Articolo 4 ter
Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri rilevano
identificatori biometrici comprendenti l’immagine del volto e
due impronte digitali di cittadini di paesi terzi.
La procedura è stabilita conformemente alla prassi nazionale
dello Stato membro interessato e nel rispetto delle norme di
garanzia previste dalla convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.
Vengono rilevati i seguenti identificatori biometrici:
— una fotografia, fornita dal richiedente o scattata al momento
della domanda, e
— due impronte digitali prese a dita «piatte», rilevate digitalmente.
Le prescrizioni tecniche del rilevamento di identificatori biometrici
sono fissate secondo la procedura di cui all’articolo 7,
paragrafo 2, e le norme ICAO, e le prescrizioni tecniche per
i passaporti rilasciati dagli Stati membri ai loro cittadini, a
norma del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del
13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di
sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei
documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (*).
Il rilevamento delle impronte digitali è obbligatorio a partire
dall’età di sei anni.
Le persone per cui il rilevamento delle impronte digitali è
fisicamente impossibile sono esentate dall’obbligo di rilevamento.
6) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 5 bis
Quando gli Stati membri utilizzano il modello uniforme per
scopi diversi da quelli contemplati nel presente regolamento,
devono essere adottate opportune misure per assicurare che
sia esclusa qualsiasi possibilità di confusione con il permesso
di soggiorno di cui all’articolo 1 e che lo scopo sia indicato
con chiarezza sulla carta.»;
7) nell’articolo 9, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La memorizzazione dell’immagine del volto come principale
identificatore biometrico è attuata entro due anni e la memorizzazione
delle immagini delle due impronte digitali è
attuata entro tre anni dall’adozione delle relative specifiche
tecniche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e).
Tuttavia, l’attuazione del presente regolamento lascia impregiudicata
la validità dei permessi di soggiorno già rilasciati,
salvo decisione contraria dello Stato membro interessato.
Per un periodo transitorio di due anni dall’adozione delle
specifiche tecniche per l’immagine del volto di cui al terzo
comma del presente articolo, il permesso di soggiorno può
continuare ad essere rilasciato sotto forma di autoadesivo.»;
8) l’allegato è modificato conformemente all’allegato I del presente
regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. MATE