Zone a Traffico Limitato e varchi elettronici. Annullabili le multe se non vi è un minimo di tolleranza temporale

Prendendo spunto ancora una volta dalle molteplici segnalazioni di cittadini multati, Giovanni D’Agata Componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, continua a parlare del problema delle sanzioni elevati nelle Zone a Traffico Limitato per superamento del varco elettronico negli orari di limitazione del traffico.
Un gran numero di automobilisti, infatti, sarebbe stato sanzionato a distanza di uno – due minuti dall’orario previsto per l’apertura e per la chiusura alla circolazione degli autoveicoli tutti però convinti che, in realtà, il passaggio sarebbe stato effettuato immediatamente prima e solo per il tempo utile per effettuare delle incombenze rapide. Ciò a Lecce dove il sistema è stato installato da poco tempo così come in molti centri del Paese.
Da un semplice esame dei verbali che ci sono stati posti all’attenzione si può, infatti, evincere come l’ora di accesso indicata negli stessi non presenterebbe la possibilità di uno scarto temporale minimo relativo alla possibilità di errore nella misurazione del tempo, così come avviene in materia di strumenti di rilevazione elettronica delle infrazioni, per esempio in tema di autovelox dove è prevista la tolleranza massima del 5 % rispetto alla velocità misurata per possibili errori del macchinario di rilevazione.
Nei casi in questione, come detto, l’infrazione sarebbe stata rilevata solo pochi minuti dopo la limitazione al traffico rendendo così possibile un errore scusabile per la differente sincronizzazione degli orologi.
In materia è già intervenuta qualche sentenza di merito tra tutte quella del 30 gennaio 2007, n. 9927 del Giudice di Pace Bologna, Sezione 4 Civile che ha sostanzialmente censurato il comportamento della p.a. che non abbia previsto un limite di tolleranza cronologico minimo per l’elevazione delle infrazioni presso i varchi elettronici.
Secondo il principio ivi contenuto, stante l'impossibilità di sincronizzare l'orologio dello strumento di rilevazione con quello di tutti gli utenti della strada, la mancanza nel sistema di accertamento elettronico delle infrazioni, di un dispositivo che consenta al conducente di conoscere se questo sia o meno in funzione, rende incolpevole l'errore di coloro che, privi di permesso, entrano nella Ztl, pressappoco negli orari di attivazione o di disattivazione, in quanto l'erronea convinzione che il sistema elettronico non sia ancora o non sia più acceso, è pienamente giustificata dalla minima differenza che esiste tra l'orario del timer dell'apparecchiatura di rilevamento, poi riportato sul verbale d'accertamento e quello indicato dall'orologio su cui il cittadino fa affidamento.

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