A.N.P.A.R. – Associazione Nazionale di Conciliazione & Arbitrato

Si prega dare ampio spazio al presente comunicato.

Al Signor Ministro della Giustizia
On. Angelino Alfano
Via Arenula, 70 – 00186 Roma

Direzione Generale della Giustizia
Dott.ssa Maria Teresa Saragnano
Via Arenula, 70 Ð
00186 Roma

Ministero della Giustizia
Ufficio legislativo
Dott.ssa Iannini
Via Arenula, 70 Ð
00186 Roma

Al Ministro del TESORO
On. Giulio TREMONTI
via XX Settembre, 97
00187 Roma

AL GOVERNATORE DELLA BANCA DÕITALIA
Via Nazionale, 91
00184 Roma

Banca d'Italia
UFFICIO VIGILANZA SULLE BANCHE
Via Nazionale, 91
00184 Roma

Consiglio Nazionale Forense
c/o Ministero della Giustizia
Via Arenula, 71
00186 – ROMA

RACCOMANDATA A/R

OGGETTO: MEDIAZIONE CIVILE D. Leg.vo n. 28/2010 Ð Art. 3 Direttiva 2008/52/Ce – DEFLAZIONE PROCESSI CIVILI – COMPETITIVITA'-

PREMESSO:
* che l'Organismo di conciliazione che rappresento, ai sensi dell'Art. 2 del D.Leg. 28/2010, ha avviato una cinquantina di avvii di procedure conciliative da parte di cittadini nei confronti di banche;
* che nessuna di queste banche ha aderito al tentativo, perchè tutte interessate ad allungare i processi piuttosto che a risolvere la controversie;
* che l'organismo di conciliazione, denuncia un senso di sfiducia, quando la parte viene avvisata della mancata adesione;
PRESO ATTO
* le banche non possono “NON ADERIRE” agli inviti rivolti da altri organismi, ovvero rispettare le regole imposte dalla Banca d'Italia e dalla Consob, che fanno obbligo agli intermediari finanziari di aderire ai sistemi A.D.R., nell'interesse di una sana e prudente gestione bancaria;
* che, l'esperimento del tentativo obbligatorio sarà effettivo a partire dal 20/marzo 2011;

RILEVATO,
* che la Banca d'Italia e la CONSOB fanno obbligo agli intermediari finanziari di aderire a qualsiasi forma di sistemi alternativi alla giustizia ordinaria per le controversie che possono intercorrere tra cittadini clienti e le banche attraverso Organismi pubblici e/o privati, iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero e sorvegliati dallo stesso;
* che a partire dal 20/03/2011 a norma dell'Art. 5 del D. Leg,vo 28/2010, l'esperimento del procedimento di mediazione – per le controversie relative a contratti bancari e finanziari – e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.

CONSIDERATO
* che, la maggior parte degli avvii di procedure conciliative riflettono la restituzione da parte delle banche di interessi anatocistici, competenze spese e commissioni di massimo scoperto dichiarati non dovuti dalla Corte Costituzionale;
* che, la dicitura “di cartello della mancata adesione da parte di tutte le banche è la seguente “….omissis… Con riferimento all'istanza inoltrata segnaliamo la volontà di non aderire al tentativo di concliazione proposto, avendo verificato i fatti oggetto di contestazione e valutato come corretto l'operato della banca”.
* che, per molte di queste aziende sono in corso procedure provvisoriamente esecutive, rilasciate da Magistrati su titoli non certi (estratti conto)
* che ai fini di una sana e prudente gestione della banca, procrastinare nel tempo detto rimborso è nocivo per gli azionisti e la banca medesima, per il semplice fatto di non aver aderito alla conciliazione, jn quanto, la parte che ha rifiutato la proposta di conciliazione può vedersi addossare le conseguenze economiche del processo, anche se vittoriosa;

TENUTO CONTO
dell'informativa, obbligatoria, rilasciata dai legali, ai propri assistiti, ai sensi del D.Leg.vo n. 28/2010, nella quale sono specificati i molteplici benefici per le parti in caso di avvenuta conciliazione;
che il comportamento delle banche costringono i cittadini ad aggravare di costi ulteriori i giudizi per il legittimo riconoscimento “del maltolto” che giurisprudenza consolidata ha dichiarato restituibile;
destano anche molte perplessità, la cessione di rapporti giuridici bancari, che sembrano fatti ad arte per allungare ulteriormente i tempi di giustizia.

Per tutto quanto premesso e considerato
Si invita il Ministro del Tesoro, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Ufficio Vigilanza della Banca d'Italia di intervenire, per quanto di loro competenza ed invita il Ministero della Giustizia dl dare disposizione affinchè i Magistrati, per le cause pendenti anche per quelle appellate, demandino agli organismi di conciliazione le parti per la risoluzione della loro controversia.
La situazione del procrastinare nel tempo la restituzione alle tantissime aziende, di quanto dovuto fa sì tantissime aziende e società non riescono ad essere competitivi sul mercato Nazionale ed Internazionale, oltre ad essere è una delle principali cause di fallimenti a catena.
Al fine di giustizia, inoltre, si chiede di essere portato a conoscenza di eventuali provvedimenti che si intendono intraprendere nei confronti delle banche, questo per rendere partecipi i cittadini, attraverso il nostro organo di informazione del nuovo istituto giuridico della conciliazione.
Il presidente dell'Organismo
Dott. Giovanni Pecoraro

www.anpar.it

info@anpar.it

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