VIVA LA PROCEDURA CIVILE

L’intervento nella nostra causa contro il CNF è cosa buona e giusta, mentre va biasimato chi tenta di ingenerare confusione con un proprio errore (orrore) giuridico.

Mentre risalta l’evidenza della opportunità di partecipare al giudizio con l’atto di intervento che si può rilevare in bozza nel sito www.patronatoforense.it (riportante il numero di ruolo generale e la data di udienza effettiva), troviamo imbarazzante il dovere di confutare la assurdità giuridica propalata da un noto intasatore di posta elettronica, bruciato dalla nostra dura reazione contro il CNF.

Il 7 gennaio avevamo già fatto notificare l’atto di citazione, assai prima che il Consiglio dell’Ordine emettesse un vagotonico comunicato di blanda “censura” e assai prima che il solito invasore di nostri indirizzi email si svegliasse.

L’evidente smacco per il nostro primato nella durissima reazione ha fatto confondere il detto candidato su una questione elementare e lo ha indotto a rivolgere ai Colleghi un monito giuridicamente assurdo, invitandoli a non intervenire nella causa da noi promossa con una sua tesi macroscopicamente errata rispetto alle regole di attribuzione della competenza per valore, in particolare mal interpretando la disciplina dell’art.10, secondo comma, c.p.c. sulla determinazione del valore di una causa.

Secondo lui “la somma delle domande farebbe cumulare il valore della lite e determinare il rischio di un pericoloso spostamento della competenza”. Addirittura. Ohibò.

L’errore commesso (o la deviata interpretazione delle norme per motivi elettorali) va sottolineato con la matita blu perché il cumulo di domande al quale si riferisce l’art.10, secondo comma, c.p.c., che potrebbe determinare, ratione valoris, la devoluzione della controversia dal Giudice di Pace al Tribunale, riguarda solo le domande proposte tra le stesse parti, mentre NON E’ APPLICABILE ALL’IPOTESI DI DOMANDE PROPOSTE NEI CONFRONTI DELLO STESSO SOGGETTO DA DIVERSI SOGGETTI PROCESSUALI.

Nella fattispecie concreta è individuabile un litisconsorzio facoltativo, disciplinato dall’art.103 c.p.c.. Poiché detta ultima norma non richiama l’art.10, comma secondo, c.p.c., la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda (Trib. Roma, sez.12^ civ., Sentenza del 22 ottobre 2009, n.21693), certamente riconducibile, anche per le pretese contributive quinquennali (di 129 euro), alla competenza per valore del Giudice di Pace.

Per far capire la elementare questione perfino a chi non la conosce: anche per le pretese “quote associative” quinquennali (di 129 euro o meno), nonostante gli interventi nella stessa causa, la competenza per valore resterà quella del Giudice di Pace. Amen.

Si tratta di un principio consolidato e risalente già da tempo (Cass. n.714/75, recentemente richiamata anche, ex plurimis, da Cass. III civ., ord.n.15638 del 3 luglio 2009).

Chi vorrebbe essere (ri)eletto al Consiglio dell’Ordine non dovrebbe incorrere in tali imbarazzanti errori …. o no ? Aiuto.

Meditate colleghi elettori, meditate, nell’andare a votare tra le 8.30 e le 13.30, da domani sabato 30 a martedì 2 febbraio per il bene di tutti noi.

Stiamo uniti e ce la faremo.

Federico Bucci, Donatella Cerè, Riccardo Bolognesi, Clemente Frascari, Luigi Fratini, Stefano Galeani, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Giulio Micioni, Basilio Perugini, Stefano Rubeo, Mario Scialla, Luca Sposato, Carlo Testa, Paolo Voltaggio

Il vento cambia “INSORGERE per RISORGERE”

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