Circolare 35/2009 – Disciplina transitoria degli operatori di restauro. Linee guida applicative

(art. 182 commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater ed 1-quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio)
Il Ministero ha concluso la fase istruttoria relativa all'art. 29 del Codice, con la pubblicazione dei regolamenti pubblicati nella G.U. del 13 luglio 2009 (DM 26 maggio 2009, n. 86 Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e DM 26 maggio 2009, n. 87 del Regolamento concernente al definizione dei criteri dei livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro) .
In riferimento alI'art.182 “Disposizioni transitorie” commi I, 1-bis, l-ter, 1-quater ed 1¬quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio, connesse al riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dei soggetti che – al momento dell'entrata in vigore dei decreti previsti dall'art 29, commi 7, 8 e 9 del Codice – hanno già compiuto un percorso formativo e/o un'attività di restauro di beni culturali, sono state predisposte le Linee guida, che si pubblicano in allegato alla presente circolare, con l'indicazione dettagliata delle procedure da seguire.
L'applicazione dell'articolo 182 consente di individuare con certezza i soggetti i quali, ad oggi, devono ritenersi in possesso della qualifica professionale di restauratore di beni culturali oppure della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, vale a dire delle due qualifiche riconosciute dalla normativa vigente.
Ai sensi dell'articolo 29, comma 9-bis, del Codice, tale disciplina influirà direttamente sulla possibilità di eseguire interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici (categorie di opere pubbliche OS2 A e OS2 B), per i quali il comma 6 prevede una riserva professionale a favore dei restauratori di beni culturali.
A tal fine presso il Segretariato Generale è stata costituita un'unità operativa finalizzata a curare l'istruttoria dei riconoscimenti diretti delle qualifiche ai sensi dell'articolo 182, comma 1; l'adozione dei relativi provvedimenti e la predisposizione degli elenchi ai sensi del comma 1 quater.
Allo stesso Segretariato Generale verranno trasmesse le proposte di attribuzione delle qualifiche predisposte dalla Commissione giudicatrice della prova di idoneità di cui all'articolo 182, comma I¬bis.
Il riconoscimento o l'attribuzione delle qualifiche verranno disposti con provvedimenti del Ministero e daranno luogo all'inserimento in appositi elenchi, distinti per categorie. Gli elenchi serviranno a dimostrare il possesso della qualifica ad ogni effetto di legge.
La normativa prevede espressamente l'adozione dei provvedimenti e la predisposizione degli elenchi soltanto per i restauratori; è tuttavia ipotizzabile che possano predisporsi analoghi elenchi anche per i collaboratori-restauratori (art. 182, 1-quinquies, lettera d).

Al fine di accelerare i tempi, fornire un servizio più efficiente, aumentare la trasparenza, il Ministero ha deciso di organizzare una procedura totalmente telematica.
A seguito del bando pubblico, che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale www.beniculturali.it, sarà possibile presentare le domande, esclusivamente attraverso la compilazione on-line del modello unico (diviso in 3 sezioni).
Nell'ambito di tutta la procedura prevista, codesti Uffici sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale, in quanto soggetti a cui richiedere il rilascio delle attestazioni in ordine a quanto dichiarato dagli interessati.
Le richieste di attestazioni sullo svolgimento dell'attività di restauro relative a beni per i quali le funzioni di tutela spettano allo Stato, ven-anno smistate alle soprintendenze competenti da parte del Ministero.
Finita la fase istruttoria, verrà comunicato all'interessato il contenuto dell'attestazione che ciascuna soprintendenza intende rilasciare, per consentirgli la presentazione di eventuali osservazioni/chiarimenti. Sulla base di tali elementi, verrà rilasciata l'attestazione definitiva.
Per le attestazioni di competenza di organi non statali (regionali o subdelegati), invece, l'interessato stesso dovrà curarne l'acquisizione nei confronti dell'amministrazione competente e, successivamente, facendo seguito alla trasmissione del modulo unico, dovrà trasmetterle al Ministero in formato elettronico (file .pdf).
Le attestazioni che venissero richieste dagli interessati in modalità difforme da quella che qui si illustra non saranno prese in considerazione
Dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale è sospeso il diritto di accesso (diretto) ai relativi documenti amministrativi detenuti dagli organi centrali e periferici del Ministero (v. punto 4.1 delle Linee guida).
Nel bando verrà inoltre indicata la casella di posta elettronica dedicata e i riferimenti utili per la richiesta di informazioni.

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