Italiani all’estero: la nuova realtà  ICI.

Col Senno Del Poi: ICI

La Legge 24/07/2008 n. 126, preceduta dal D.L. 27/05/2008 n.93, ha abolito il pagamento dell’Imposta Comunale Immobiliare (ICI) per i titolari di proprietà o usufrutto di un’unità immobiliare; ove il soggetto del diritto risulti effettivamente residente nell’alloggio. In termine tecnico, la normativa limita l’esenzione d’imposta per l’abitazione “principale”. La questione non chiariva, in prima istanza, la posizione ICI dei Connazionali residenti all’estero (come da risultanza AIRE) proprietari o usufruttuari di un unico alloggio in Patria ad uso esclusivo del titolare e della sua famiglia. La Risoluzione 12/DF del giugno 2008 sembrava aver definito, almeno in parte, la questione. Infatti, erano esentati dall’ ICI i cittadini italiani residenti all’estero che già esenti in forza dei regolamenti comunali prima dell’entrata in vigore del D.L. 93/2008. Insomma, c’erano cittadini italiani all’estero esentati ed altri non esentati. Il difforme comportamento tributario, pur se opinabile, era passato. Ma la Risoluzione 1/DF 2009 ha, di fatto, ribaltato la situazione a tutto campo. La normativa non prevede, infatti, nessuna l’esenzione ICI per i cittadini italiani residenti all’estero proprietari o usufruttuari di un’unica proprietà immobiliare in Patria, pur se ad uso esclusivo. La ragione di una tale scelta legislativa è ravvisata nella circostanza che il regime, eventualmente più favorevole, per i soggetti dei quali abbiamo scritto determina una palese discriminazione in base alla nazionalità, vietata dall’art. 12 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, proprio nei confronti di cittadini non italiani, non residenti nella penisola, ma ivi proprietari o usufruttuari di un’unica unità immobiliare sempre a loro uso esclusivo e, quindi, non locata. Con la “corretta” applicazione di quanto significato, parecchi Connazionali all’estero dovranno, entro, la metà di dicembre, pagare l’ICI per il 2008 e per il corrente anno. Del resto, anche le possibili aliquote ridotte previste per l’Imposta Comunale Immobiliare (Dlgs. 504/1992) non sono applicabili ai cittadini italiani residenti all’estero. Non ci sono altri commenti da fare. Resta che gli italiani oltre frontiera, anche quelli residenti in Stati extra UE, dovranno pagare l’ICI per intero e per il biennio 2008/2009.

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