"Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)"

Cari amici, care amiche,

è stato approvato dal Senato della Repubblica il disegno di legge “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)”.
Purtroppo non si è potuto, o non si è voluto, fare in tempo per salvare Eluana Englaro. Ma il suo sacrificio non è stato inutile visto che il testo di legge che viene prodotto è altamente rispettoso del senso vero della vita naturale.
In modo particolare è fondamentale quanto è stato fatto all'art. 4 del quale riporto la spiegazione che dà Avvenire del 27 marzo scorso:
“Le DAT non sono vincolanti e durano 5 anni. In extremis dall'articolo 4 è caduto il riferimento al carattere vincolante delle DAT, mentre resta il fatto che non sono obbligatorie, quindi chi non vuole non è tenuto a sottoscriverle. Chi intende avvalersene, invece, deve farlo per iscritto con un atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne. Le può raccogliere solo il medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive. A meno che il soggetto nel frattempo non divenga incapace, durano 5 anni e possono essere rinnovate, con la stessa procedura, più volte. Possono anche essere revocate in qualsiasi momento. Se assumono rilievo dal punto di vista clinico devono essere inserite nella cartella clinica, ma non possono essere applicate nelle urgenze o quando la persona è in pericolo di vita immediato.”
In pratica il famoso emendamento UDC ha introdotto la non obbligatorietà delle dichiarazioni anticipate di trattamento suscitando le reazioni negative del Presidente della Camera Gianfranco Fini, il quale è arrivato a parlare dell'Italia come di uno stato etico.
A questa accusa ha giustamente replicato la CEI dicendo che uno Stato è etico quando in esso non vi è libertà e democrazia, ma quando a decidere è un Parlamento legittimamente eletto non si può parlare di alcun tipo di imposizione.
I punti cardine delle DAT, qundi, sono i seguenti:
– hanno validità per cinque anni e possono essere rinnovati;

– possono essere revocati in qualsiasi momento;

– non hanno carattere vincolante;

– nessuno è obbligato a sottoscriverli come si voleva imporre da parte dei sostenitori del testamento biologico.

Il Senato Italiano ha mostrato in questa vicenda uno spirito autenticamente laico e liberale intriso di profonda umanità perchè, se da una parte esclude l'accanimento terapeutico, dall'altra afferma che non può essere negata alimentazione e idratazione a qualsiasi essere umano in qualunque stato di salute esso si trovi.

Con amicizia, cordialmente On. Luca Marconi

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