LA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LEGGE TREMAGLIA DEL SENATORE CASELLI…

…POTREBBE RICHIEDERE ALTRE DUE LEGISLATURE E AUMENTEREBBE LA SPESA PUBBLICA

Riepilogo

Lascio a voi i commenti …

Presentata lo scorso 31 luglio, nella seduta di ieri è stata assegnata alla Commissione Affari Costituzionali la proposta di legge del senatore Esteban Juan Caselli (Pdl) per modificare la legge sul voto all’estero, 458/2001, più nota come Legge Tremaglia. Il testo, cofirmato dai senatori Giordano e Contini, inizierà il proprio iter dalla sede referente e verrà sottoposto ai pareri delle Commissioni Giustizia, Affari esteri e Bilancio.
Obiettivo della proposta, ha spiegato Caselli, quello di “eliminare le evidenti irregolarità commesse all’estero durante le operazioni di voto”, irregolarità confermate dal presidente dell’ufficio centrale per la circoscrizione Estero, Claudio Fancelli, nel corso di due audizioni presso la Giunta delle elezioni (14 novembre 2006 e 28 giugno 2006). Per farlo, Caselli ha proposto elezioni e scrutini in loco.
A testimonianza di quanto sostenuto, Caselli ha ricordato che “nel 2006 ben 228.598 elettori (l’8%) non ricevettero i plichi elettorali spediti dai consolati. Il fenomeno negativo (non quantificato) si è ripetuto nel 2008; in alcuni Paesi le schede elettorali furono vendute a chi poi si occupò di compilarle e spedirle; ben 3000 verbali elettorali nel 2006 non furono né compilati, né spediti. Nel 2008 il fenomeno si è notevolmente attenuato, con la mancanza dei verbali in nove seggi su 765 (1,7%); sempre nel 2006 furono riscontrate incongruenze nel 13,57% delle sezioni, incongruenze scese al 2,7% nel 2008. Ma il dato più interessante ai nostri fini è quello riferito dal dottor Fancelli nell’audizione del giugno 2006: la scarsa efficienza di coloro che erano deputati allo scrutinio delle schede effettuato a Castelnuovo di Porto, nei pressi di Roma, ha causato non pochi problemi ed ha portato in alcuni casi alla necessità di prendere discussioni discutibili”.
Dopo aver ricordato che “i principi fondamentali da rispettare nel corso di un’elezione sono tre” e cioè “garantire a tutti gli elettori la possibilità di votare; ottenere la certezza sull’identità del votante, e di conseguenza la sicurezza che eserciti il suo voto una sola volta; e, infine, la segretezza del voto”, Caselli ha osservato che “nelle condizioni stabilite dalla legge attuale nessuno dei tre principi, come abbiamo esposto, è garantito. L’unico modo per cercare di porre rimedio alla situazione attuale è pertanto quello di operare alcune modifiche alla legge che, seppure non in grado di garantire la completa osservanza dei principi sopra esposti, quantomeno ne attenuano notevolmente gli effetti negativi”.
“Questo disegno di legge – ha proseguito il senatore del Pdl – affronta la soluzione del problema con un approccio coraggioso, proponendo di ricreare all’estero la stessa situazione esistente in Italia, e cioè istituire delle vere e proprie sezioni elettorali, sul modello di quelle esistenti in Italia, utilizzando strutture decentrate ed appropriate che offrano la possibilità a tutti gli elettori di esercitare il loro diritto di voto; nominare presidenti di sezione dei funzionari del Ministero degli esteri che sappiano garantire la doverosa neutralità; effettuare gli scrutini dei voti in loco; rendere i consolati italiani (tramite l’ufficio consolare elettorale) responsabili della legalità e dei controlli sulle operazioni di voto e di scrutinio, e della trasmissione dei dati in Italia; effettuare le operazioni di voto negli stessi giorni e orari di quelle sul territorio nazionale, dalle quali differiranno naturalmente a causa della diversità di fuso orario”.
“Siamo consapevoli che non sarà facile organizzare ed istruire sia i nostri connazionali all’estero che le strutture diplomatiche che gestiranno quasi in toto le elezioni fuori dai confini nazionali, ma – ha concluso – siamo altrettanto consapevoli che è l’unico sistema per poter offrire ampie garanzie di rispetto della legalità”.
Dieci gli articoli della proposta di legge che riportiamo integralmente di seguito.

MODIFICHE …

“Art. 1.
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, il comma 2 e` sostituito dal seguente: “2. Gli elettori di cui al comma 1 votano presso sezioni elettorali appositamente istituite presso la sede dell’ufficio consolare d’Italia nel territorio dei Paesi in cui risiedono. Nel caso in cui la posizione geografica dell’ufficio consolare d’Italia possa essere di pregiudizio al diritto al voto degli elettori, al medesimo ufficio può essere attribuito il compito di predisporre ulteriori sezioni elettorali mobili per la durata delle operazioni di voto, anche presso altre sedi (associazioni, enti scolastici, organi locali). Dette sezioni elettorali mobili saranno presiedute da un funzionario del Ministero degli esteri.”.
Art. 2.
1. All’articolo 2, comma 1, della legge n. 459 del 2001, le parole: “per corrispondenza” sono soppresse.
Art. 3.
1. All’articolo 8 della legge n. 459 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “da almeno cinque anni”.
b) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. I partiti o le liste civiche che hanno partecipato almeno a due elezioni politiche consecutive sono esentate dall’obbligo di cui al periodo precedente.”.
Art. 4.
1. All’articolo 12 della legge n. 459 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole da: “il plico contenente il certificato elettorale” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “la tessera elettorale insieme all’avviso che il diritto di voto può essere esercitato, nei giorni stabiliti, presso le sezioni di cui all’articolo 1, comma 2. Una busta non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore. L’esercizio del voto avviene comunque il sabato e la domenica stabilita per il voto in Italia nel rispetto del fuso orario di ogni Paese”;
b) i commi 4, 6, 7 e 8 sono abrogati;
c) al comma 5, le parole da: “il plico di cui al comma 3” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “la tessera elettorale di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell’ufficio consolare; questi può rilasciare, all’elettore che si presenti personalmente, previa annotazione su apposito registro, un’altra tessera elettorale munita di apposito sigillo”.
Art. 5.
1. All’articolo 13 della legge n. 459 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Presso ogni ufficio consolare è costituito un ufficio elettorale nazionale con il compito di provvedere alla raccolta dei risultati elettorali conseguenti alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti effettuate presso ciascuna sezione elettorale.”;
b) al comma 2, le parole: “dei seggi” sono sostituite dalle seguenti: “delle sezioni” e le parole: “centrale per la circoscrizione Estero” sono sostituite dalle seguenti: “ufficio consolare elettorale”.
Art. 6.
1. All’articolo 14 della legge n. 459 del 2001, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “secondo il fuso orario di ogni Paese”;
b) i commi 2, 3, e 4 sono abrogati;
c) al comma 5, le parole: “in quanto non diversamente disposto dal presente articolo” sono soppresse.
Art. 7.
1. All’articolo 15 della legge 27 n. 459 del 2001 l’alinea del comma 1 e` sostituito dal seguente:
“1. Concluse le operazioni di scrutinio, l’ufficio consolare procede alla comunicazione dell’avvenuta conclusione dello scrutinio all’ufficio centrale per la circoscrizione Estero di cui all’articolo 7. L’ufficio centrale per la circoscrizione Estero, per ciascuna delle ripartizioni di cui all’articolo 6:”.
Art. 8.
1. All’articolo 18 della legge n. 459 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
b) il comma 2 è abrogato.
Art. 9.
1. All’articolo 19 della legge n. 459 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: “per corrispondenza” sono soppresse;
b) al comma 3 le parole: “per corrispondenza” sono soppresse.
Art. 10.
1. All’articolo 27 della legge n. 459 del 2001, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Il Ministro dell’interno e il Ministro degli affari esteri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono, con regolamento:
a) le modalità e le procedure per la costituzione delle sezioni elettorali, analoghe a quelle vigenti per il territorio nazionale;
b) le caratteristiche della tessera elettorale da inviare all’elettore italiano all’estero, completa di fotografia identificativa e numero di passaporto”. (aise)

Legge originale 27 dicembre 2001, n. 459

“Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all' estero “pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2002.

Art. 1.
1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge.
2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.
3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

Art. 2.
1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad informare periodicamente gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, delle norme contenute nella presente legge, con riferimento alle modalità di voto per corrispondenza e all'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 3, utilizzando a tale fine tutti gli idonei strumenti di informazione, sia in lingua italiana che nella lingua degli Stati di residenza.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore un plico contenente un apposito modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano e una busta affrancata con l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Gli elettori rispediscono la busta contenente il modulo con i dati aggiornati entro trenta giorni dalla data di ricezione.

Art. 3.
1. Ai fini della presente legge con l'espressione “uffici consolari” si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

Art. 4.
1. In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1, comma 3, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.
2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.
3. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia, ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della possibilità di esercitare l'opzione per il voto in Italia specificando in particolare che l'eventuale opzione è valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione.
5. L'elettore che intenda esercitare l'opzione per il voto in Italia per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

Art. 5.
1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'articolo 6, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 6.
1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:
a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
b) America meridionale;
c) America settentrionale e centrale;
d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.
2. In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 7.
1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.

Art. 8.
1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni:
a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6;
b) i candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione;
c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione;
d) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.
2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.
3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.
4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.

Art. 9.
1. I commi secondo e terzo dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
«Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.
Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.
Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa».
Art. 10.
1. Dopo l'articolo 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. 1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo è incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri».

Petizione di comune necessita’, abolizione della legge Tremaglia

Iniziativa personale di Carmine Gonnella

[ Articolo 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessita’]

Al Presidente della Repubblica Italiana

Al Presidente della Camera

Al Presidente del Senato

Premesso che:

La legge Tremaglia 2001, nelle ultime elezioni non abbia dato i risultati sperati. Non garantendo in primis la egualita’ del voto, secondo, la detta legge ha generato un susseguirsi di brogli elettorali non ultimo il caso del Sen. Nicola Di Girolamo, che con un sistema non ortodosso ha voluto mettere in evidenza l’ incostituzionalita’ dell’ articolo 8 della legge sul voto all’ estero, nello specifico la mancata prevesione di un specificato numero di anni di residenza all’ estero per l'elegibilita’ di un candidato. Terzo: con la suddetta legge la rappresentativita’ parlamentare all’ estero non rispecchia quella nazionale. Pertanto il sottoscritto chiede al parlamento italiano, che la Legge Tremaglia venga abolita e sostituita con una nuova che dia al cittadino italiano nel mondo parita’ di diritti costituzionali: ovvero l’ abolizione delle circoscrizioni estere ed un ritorno al voto attivo/ passivo a tutte le elezioni via posta per i cttadini Italiani residenti all’ estero iscritti al registro elettorale:

Modifica dell’ articolo 48:

Sono elettori [ 56/57/58 ] tutti i cittadini, uomii e donne che hanno raggiunto la maggiore eta’[ c.c2]

Il voto e’ personale ed eguale, libero e segreto Il suo esercizio e’ dovere cicico.

La legge garantisce a tutti i cittadini italiani residenti all’ estero il voto attivo e passivo postale a tutte le elezioni

Compromesso per “ accomodare” tutti

Possibile modifica Legge 27 dicembre 2001, n. 459, che “accomoderebbe” tutti.

“Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all' estero “pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2002.

Emendamento degli articoli 1 & 5 delle normative per l’ esercizio del diritto al voto all’ estero..

Emendamenti art. 1 & 5

Art. 1.
1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge.
2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.
3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

4 Gli elettori residenti all’ estro possono altresi’ rinunciando al voto nelle circoscrizioni Estero , previa opzione votare a tutte l’ elezioni per corrispondenza nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti

Art. 5.
1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'articolo 6, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3.

3 Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia a tutte le elezioni per corrispondenza nella circoscrizione del territorio nazionale solo i residenti che hanno esercitato l’ opzione di cui alll’ articolo 1, comma 4.

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