RILEVANZA DELLA “KAFALAH” DI DIRITTO ISLAMICO AI FINI DEL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE.

Una sentenza della corte di cassazione che farà discutere

Comune di Palermo
Settore Servizi Socio Assistenziali
“CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE SULLE MIGRAZIONI”

La Corte di Cassazione, I sezione civile, con sentenza n. 7472 del 20.3.2008, ha affrontato la questione della rilevanza della “Kafalah”, una forma di affidamento di minori abbandonati disciplinata dal diritto islamico, ai fini del ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 286/1998.
La “Kafalah” è un istituto previsto dal diritto islamico, mediante il quale il minore, per il quale non sia possibile attribuir3e la custodia ed assistenza nell’ambito della propria famiglia, può essere accolto da due coniugi o anche da un singolo affidatario, che si impegnano a mantenerlo, educarlo, istruirlo come se fosse un figlio proprio, fino alla maggiore età, senza però che l’affidato entri a far parte, giuridicamente, della famiglia che lo accoglie.
Ogni singolo Paese di area islamica ha disciplinato, in maniera più o meno dettagliata, la kafalah la quale è nella maggior parte delle legislazioni, disposta con procedura giudiziaria o previo accordo comunque autorizzato da un Giudice e con previsioni di autorizzazioni, per atti di particolare rilievo come, tra l’altro, l’espatrio.
E ciò anche nel caso specifico del Marocco (cui appartengono il richiedente e la minore di cui discute la Corte di Cassazione) che ha regolato, con tali modalità, la Kafalah.
La Corte di Cassazione ha affermato che non può pregiudizialmente escludersi, agli effetti del ricongiungimento familiare, l’equiparabilità della Kafalah islamica all’affidamento, in quanto tra la Kafalah islamica e il modello dell’affidamento nazionale “ prevalgono, sulle differenze, i punti in comune, non avendo entrambi tali istituti, a differenza dell’adozione, effetti legittimanti, e non incidendo, sia l’uno che l’altro, sullo stato civile del minore; ed essendo la Kafalah, più dell’affidamento, vicina all’adozione in quanto, mentre l’affidamento ha natura essenzialmente provvisoria, la Kafalah (ancorché ne sia ammessa la revoca) si prolunga tendenzialmente fino alla maggiore età dell’affidato”:
Secondo la Corte, pertanto, la Kafalah di diritto islamico, come disciplinata dalla legislazione del Marocco, ad esempio, può fungere da presupposto per il ricongiungimento familiare, e dare titolo allo stesso, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del d.lgs. 286/1998.

(Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza n. 7472 del 20.3.2008).

Responsabile: Roberto Mazzarella
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