E’ passato un anno da quando il Consiglio Nazionale Forense ha emanato il Regolamento sulla formazione permanente

di Livia Rossi

E' innegabile che l'assolvimento dell'obbligo, anche a causa dell'elevato numero di iscritti presso il nostro Ordine, abbia causato disagi a tutti noi: ai singoli colleghi , costretti a vere e proprie prove di sopravvivenza fisica nel tentativo di accaparrarsi un posto per partecipare agli eventi e allo stesso Consiglio, non ancora attrezzato per far fronte all'organizzazione e gestione di eventi formativi rivolti ad un'utenza di ben 25.000 persone!

Nell'attesa e nella speranza che, nel corso del prossimo Congresso Nazionale dell'Avvocatura previsto a Bologna per il mese di novembre p.v., si possano intraprendere iniziative volte ad agevolare l'espletamento di un obbligo a cui, volenti o nolenti, dobbiamo per ora necessariamente sottoporci e si possa far sì che vengano prese in considerazione le difficoltà e le esigenze degli Ordini piu' numerosi, Vi comunico che , all'adunanza del 10 luglio scorso è stata deliberata la modifica del nostro Regolamento di attuazione così come rielaborato dalla Commissione per la Formazione Permanente -che coordino- e che ha tenuto conto delle piu' diffuse esigenze prospettatesi nei mesi passati.

Le novità piu' rilevanti riguardano:

la possibilità di richiedere il riconoscimento di crediti anche per eventi non preventivamente accreditati dal Consiglio;

la possibilità, per gli iscritti all'Elenco speciale, di svolgere formazione interna;

la possibilità di ottenere il riconoscimento di crediti in misura proporzionale all'effettiva partecipazione ai corsi cui siano stati riconosciuti 24 crediti complessivi;

la riduzione alla metà dell'obbligo per i colleghi i cui coniugi o figli versino in stato d'invalidità;
l'esenzione dall'obbligo formativo per i Magistrati Onorari, per i conciliatori, per i giovani che abbiano superato l'esame di abilitazione limitatamente al primo triennio, per gli assistenti ordinari e per i ricercatori universitari, per i cultori della materia;

è stata inoltre confermata la recente modifica che prevede l'improcedibilità dell'azione disciplinare nei confronti di coloro i quali, dimostrando di averne fatto richiesta almeno otto volte nell'anno, non siano riusciti -per carenza di posti disponibili- a partecipare agli eventi formativi.

Per vostra migliore conoscenza, Vi allego comunque il testo del Regolamento riformato.

Vi informo inoltre che il Consiglio ha deliberato di aderire al progetto “e – learning” in collaborazione con gli Ordini degli Avvocati e dei Commercialisti di Roma , Milano e Napoli, che dovrebbe divenire operativo dall'inizio del 2009. La realizzazione di tale progetto è di fondamentale importanza in quanto, consentendo l'accesso gratuito “on line” ad eventi formativi, contribuirà a decongestionare l'affluenza agli eventi partecipativi permettendo ai colleghi di fruire del servizio senza limiti di tempo, luogo e orario.

Nella speranza di poter contribuire a rendere piu' agevole, piu' utile e meno afflittivo l'assolvimento dell'obbligo da parte di Voi tutti, Vi invito a segnalarmi eventuali suggerimenti. sarà mia cura esaminarli con la Commissione da me coordinata sottoponendo all'attenzione del Consiglio le esigenze piu' largamente diffuse.

Nell'augurarVi buone vacanze Vi saluto cordialmente.

REGOLAMENTO ATTUATIVO

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina la realizzazione della Formazione Professionale Continua da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in recepimento del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 13 luglio 2007.

ART. 2

1. Il Consiglio realizza il programma avvalendosi di strutture e mezzi propri ovvero avvalendosi della collaborazione di altri enti che abbiano presentato richiesta di accreditamento di un evento (Associazioni Professionali, Istituti Universitari, Istituzioni pubbliche o private) . In tale ultimo caso spetta comunque al Consiglio dell’Ordine il controllo e l’eventuale collaborazione nella direzione dell’evento. In nessun caso il soggetto terzo può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la Formazione Professionale Continua poiché esso viene delegato per lo svolgimento di singoli eventi nei limiti e con l’osservanza delle condizioni stabilite dal Consiglio accreditante.

2. Il Consiglio, anche attraverso le Commissioni di studio, promuove l’organizzazione di corsi di aggiornamento, seminari, masters, convegni. Le Associazioni Professionali e gli altri enti o istituzioni propongono la realizzazione di analoghi eventi da sottoporre all’approvazione del Consiglio.

3. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento di corsi organizzati da due o più studi professionali in collaborazione tra loro. Tali corsi non sono soggetti al limite di 12 crediti formativi di cui all’art. 4 comma 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense.

4. Con riferimento alle pubblicazioni in materia giuridica di cui alla lettera b) dell’art. 4 del Regolamento del Consiglio Nazionale forense verranno attribuiti:- n.2 crediti formativi per ogni pubblicazione in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line;- n.6 crediti formativi per ogni libro, saggio, monografia o trattato pubblicato. Restano fermi i limiti massimi di cui all’art 4, comma 2, del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense.

5. Integra, altresì, assolvimento degli obblighi di formazione continua la partecipazione degli avvocati iscritti all’Elenco Speciale ad eventi formativi promossi dagli stessi enti di appartenenza o dalle loro Avvocature, purché accreditati. Il 10% del totale dei posti disponibili per tali eventi dovrà ad ogni modo essere riservato ad Avvocati del libero foro.

6. Nel caso di elaborazione di relazioni o di svolgimento di lezioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento del Consiglio nazionale Forense, verranno attribuiti n. 2 crediti per ogni ora di svolgimento di attività formativa espletata. Lo svolgimento di tale attività non è soggetto ai limite di 12 punti previsto dall’art. 4, comma 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense.

7. Gli eventi in materia di deontologia e ordinamento professionale nonché in materia di previdenza forense possono essere promossi e organizzati esclusivamente dal Consiglio dell’Ordine nonché da organismi consiliari o cui il Consiglio dell’Ordine aderisce con il proprio patrocinio.

8. Gli eventi organizzati dalle Associazioni e dai soggetti terzi devono garantire pari possibilità di ammissione alla frequenza dell’evento a tutti gli iscritti. L’appartenenza o l’iscrizione all’Associazione o all’ente non può costituire condizione di priorità all’ammissione alla frequenza dell’evento stesso.

Il 80% del totale dei posti disponibili per ogni evento deve, comunque, essere riservato agli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma.

9. La domanda dì accreditamento proposta dagli enti deve contenere le seguenti indicazioni:

a. argomento trattato;

b. durata effettiva dell’evento;

c. numero di posti disponibili (di regola non inferiore a 50 ovvero non inferiore a 10 qualora l’argomento, ad esclusivo giudizio del Consiglio, abbia carattere particolarmente specialistico. Il Consiglio dell’Ordine può stabilire deroghe al numero minimo di partecipanti).

d. luogo di svolgimento;

e. modalità di rilevazione delle presenze;

ed i seguenti requisiti:

a) idoneo livello culturale e capacità formativa dell’evento proposto;

b) modalità di svolgimento tali da consentire, eventualmente, la

vigilanza da parte del Consiglio dell’ordine;

c) comprovata esperienza dell’ente nella formazione forense.

10. Il Consiglio, o una Commissione da esso delegata, verifica la sussistenza dei requisiti, rinviando la richiesta al proponente qualora essa sia difforme rispetto a quanto richiesto.

11. Il Consiglio delibera sulle proposte pervenute e redige un programma -suscettibile di variazione e/o aggiornamento- che trasmette al Consiglio Nazionale Forense.

12. Il Consiglio, per evitare qualsiasi onere economico nei confronti degli iscritti, si impegna a promuovere eventi formativi gratuiti in numero tale da permettere la formazione gratuita per tutti gli iscritti.

ART. 3

1. Le iscrizioni agli eventi formativi saranno effettuate presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine, ovvero presso l’ente organizzatore dell’evento stesso, a partire dalla data di pubblicizzazione dell’evento e fino ad esaurimento dei posti disponibili secondo criterio cronologico e con modalità di volta in volta stabilite e rese note. La sopravvenuta impossibilità a partecipare all’evento formativo per cui è stata effettuata la prenotazione obbliga l’iscritto a dare disdetta entro due giorni prima dell’inizio dell’evento -salvi i casi di forza maggiore da documentare- onde consentire la partecipazione da parte di altri.

2. Il controllo delle presenze, per gli eventi organizzati dal Consiglio dell’Ordine, sarà effettuato all’inizio e alla fine di ogni evento attraverso rilevazione manuale o elettronica. Sarà onere degli enti organizzatori degli eventi formativi, al momento della domanda di accredito, rendere note le modalità di controllo delle presenze degli iscritti ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione.

3. Al termine di ogni evento formativo il Consiglio dell’Ordine o gli altri enti organizzatori rilasciano ai partecipanti un attestato di frequenza recante il numero di crediti attribuito.

4. Un’apposita Commissione istituita dal Consiglio dell’Ordine, procederà al controllo delle relazioni annuali presentate dagli iscritti ai sensi dell’art. 6 n. 1 del Regolamento Nazionale con potere di svolgere attività di controllo anche a campione e di richiedere documentazione integrativa all’iscritto.

5. Le attività formative di cui all’art. 4 del Regolamento Nazionale devono essere debitamente documentate nella relazione annuale presentata dall’iscritto ai sensi dell’art. 6 del Regolamento medesimo.

E’ facoltà dell’interessato chiedere al Consiglio dell’Ordine il riconoscimento di crediti pregressi di cui all’art.2 del Regolamento Nazionale, ancorché non espressamente autorizzati dal Consiglio Nazionale Forense e/o dal Consiglio dell’Ordine.

6. Per gli eventi formativi a cui siano stati riconosciuti n.24 crediti, in caso di partecipazione parziale, il Consiglio dell’Ordine procederà all’attribuzione di crediti in misura proporzionale all’effettiva frequenza del corso.

ART. 4

1. Sono esonerati dall’obbligo formativo gli iscritti che versino in una delle situazioni di cui all’art. 5 del Regolamento Nazionale. Possono essere esonerati, parzialmente o totalmente, anche coloro che abbiano compiuto il settantesimo anno d’età e che esercitino la professione da almeno venti anni (è equiparato allo svolgimento dell’attività professionale lo svolgimento delle funzioni giudiziarie).

2. In caso di gravidanza l’esonero compete dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il termine della gravidanza sino ad un anno successivo alla data del parto, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute.

L’obbligo di formazione permanente è ridotto alla metà per gli iscritti i cui coniugi o figli versino in stato di invalidità totale, asseverata dagli organi sanitari a ciò preposti.

3. Sono, altresì, esonerati dall’obbligo formativo, i componenti il Consiglio dell’Ordine, a condizione che durante l’anno organizzino e partecipino ad eventi formativi, i Conciliatori nominati dal Consiglio dell’Ordine che svolgono attività per la Camera di Conciliazione di Roma, per tutto il periodo di durata dell’incarico, i delegati alla Cassa Forense, i componenti del Consiglio Nazionale Forense, nonché i componenti di Commissioni consiliari, qualora le stesse abbiano promosso attività formative.

4. Sono, inoltre, esonerati, fermi restando gli obblighi formativi in materia di deontologia e ordinamento professionale, coloro che prestano le funzioni di Magistrato Onorario e di Vice-Procuratore Onorario.

5. A prescindere dalla data di iscrizione all’Albo, sono, altresì, esonerati dagli obblighi formativi, ad eccezione di quelli in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, coloro i quali abbiano superato l’esame di stato limitatamente ai tre anni successivi dal conseguimento del titolo di Avvocato, nonché i dottorandi di ricerca e i cultori della materia che abbiano svolto attività didattiche, nell’ambito di insegnamenti giuridici presso le sedi universitarie.

6. La programmazione di un numero di eventi formativi che non consenta la formazione gratuita a tutti gli iscritti costituisce motivo di improcedibilità dell’azione disciplinare nei confronti dell’iscritto che, pur avendone fatto richiesta periodicamente e per almeno 8 volte nel corso di ciascun anno, non abbia potuto partecipare gratuitamente ai corsi di formazione.

ART. 5

Il mancato rispetto dell’obbligo formativo permanente al di fuori dei casi di esonero esplicitamente previsti comporta l’obbligo dell’avvio dell’azione disciplinare nei confronti dell’iscritto inadempiente.

ART. 6

Il presente Regolamento potrà essere modificato da successive delibere del Consiglio dell’Ordine.

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