SULL’ICI LE COLPE, L’INETTITUDINE E IL PASTICCIO DEL GOVERNO

Con il Decreto Legge n.93 entrato in vigore lo scorso 29 maggio “Recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie” il Governo Berlusconi ha previsto la totale esenzione, a decorrere dal 2008, dell’imposta comunale sugli immobili per tutte le abitazioni principali con l’esclusione di quelle appartenenti alle categorie delle abitazioni di tipo signorile, delle ville, dei castelli e dei palazzi eminenti.
Per la definizione di abitazione principale il Decreto rinvia a quella contenuta nel D. Lgs. n. 504 del 1992, che disciplina il tributo. Tale norma stabilisce che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro titolo reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente e che si identifica, salvo prova contraria, con la residenza anagrafica. La prova contraria deve essere fornita dallo stesso contribuente, il quale deve dimostrare di aver fissato la propria abitazione principale in un immobile diverso da quello di residenza anagrafica.
Il D.L. n.93 stabilisce altresì che l’esenzione va riconosciuta a tutte le unità immobiliari che il comune di riferimento, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (cioè il 29 maggio), ha assimilato alle abitazioni principali.
Alla luce di questa nuova normativa, sulla quale è bene precisare è stata posta la fiducia alla Camera ed è ora in discussione al Senato, come viene disciplinata la casa in Italia degli italiani residenti all’estero?
Io mi sono reso conto per primo che il legislatore, con il Decreto n.93, aveva omesso di estendere in maniera esplicita l’esenzione dall’ICI delle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all’estero. Infatti, come ho precisato nei miei comunicati, la legge n.504 cui fa riferimento il Decreto n.93 non disciplina tuttavia le unità immobiliari possedute in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato. Nella definizione di abitazione principale il legislatore, nel Decreto n.93, ha omesso di inserire il riferimento alla normativa che ha equiparato gli immobili posseduti dagli italiani residenti all’estero all’abitazione principale dagli italiani residenti in Italia e cioè la legge n.75 del 1993.
Va chiarito che si è trattato non di una semplice dimenticanza ma di una consapevole esclusione dal beneficio come è d’altronde desumibile dalla relazione illustrativa del Decreto ove il legislatore precisa che rispetto all’ICI per l’unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato rimane solo la detrazione di base di 104 euro.
Assodato quindi che l’esenzione dall’ICI, allo stato attuale delle cose e per colpa di questo Governo, non si applica agli italiani residenti all’estero, si deve prendere inoltre atto che anche l’ulteriore detrazione fino ad un massimo di 300 euro introdotta dal Governo Prodi con la Finanziaria per il 2008 e abrogata dallo stesso Decreto n.93, non è più applicabile sia gli italiani residenti in Italia (i quali però usufruiranno dell’esenzione) che agli italiani residenti all’estero proprietari di abitazione principale.
Noi parlamentari del PD eletti nella Circoscrizione estero ritenendo che l’esenzione totale dall’ICI debba essere estesa anche ai cittadini italiani residenti all’estero proprietari di unità immobiliari equiparate (dal comma 4-ter dell’articolo 1 del decreto legge 23 gennaio 1993, n.16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n.75) alle abitazioni principali dei cittadini italiani residenti in Italia abbiamo predisposto un emendamento al Decreto legge n.93 (Emendamento Bucchino, Fedi, De Micheli, Garavini, Narducci, Porta e Farina) che avrebbe appunto esteso l’abolizione dell’ICI in maniera esplicita anche a favore degli italiani residenti all’estero.
L’emendamento non è stato purtroppo neanche discusso perché il Governo Berlusconi ha posto alla Camera la fiducia sul decreto n.93 che è stato così approvato con la norma che penalizza gli italiani residenti all’estero e li obbliga a pagare l’ICI sull’abitazione principale.
Ma attenzione: il Decreto n.93 prevede che l’esenzione dall’ICI possa comunque essere riconosciuta agli italiani residenti all’estero nei casi in cui il comune di riferimento abbia assimilato la casa degli italiani residenti all’estero ad abitazione principale con un regolamento già vigente alla data dell’entrata in vigore del Decreto e cioè al 29 maggio. I nostri connazionali quindi dovranno verificare se il comune dove è ubicato il loro immobile abbia emanato una norma regolamentare che li esoneri dal pagamento dell’ICI. Non è inoltre affatto chiaro se i comuni possano o vogliano comunque emanare regolamenti estensivi dell’esenzione dall’ICI a favore dei residenti all’estero anche dopo la data del 29 maggio e con quale effetto (il problema è ovviamente quello relativo ai rimborsi statali ed alle circostanze in cui essi possano essere concessi a fronte di una normativa indeterminata ed incoerente). E’ assolutamente irragionevole ed ingiusto che un provvedimento così importante e di valenza universale sia lasciato all’arbitrio e alla discrezionalità dei singoli comuni che agiranno sulla base dei loro interessi economici, della loro efficienza organizzativa e delle probabilità (scarse) di rimborso da parte dello Stato.
Sono quindi del tutto evidenti la disparità di trattamento tra cittadini italiani in Italia ed all’estero e la confusione legislativa ed interpretativa che si sono create in relazione al pagamento dell’imposta comunale sugli immobili. Non mi sembra affatto una dimostrazione di capacità di governo, sensibilità e di attenzione ai diritti e agli interessi dei nostri connazionali da parte del centrodestra.

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