Fabio Porta, Laura Garavini, Gino Bucchino, Gianni Farina, Marco Fedi, Franco Narducci
DEPUTATI PD ESTERO.
Interrogazione dell’on. Fabio Porta e degli altri deputati del PD estero
Una disposizione della Finanziaria 2006, non percepita al momento con adeguata attenzione, e il mancato adempimento da parte di banche e uffici postali dell’obbligo di informare gli interessati rischiano di riversare su un certo numero di italiani all’estero conseguenze finanziarie dirette e irreversibili. Si tratta dei cosiddetti “depositi dormienti”, cioè depositi superiori a cento euro giacenti presso banche e uffici postali, non movimentati negli ultimi dieci anni, che in mancanza di operazioni attive saranno irrimediabilmente riversati su un fondo di garanzia per coloro che sono stati colpiti negli anni passati da frodi finanziarie.
E’ vero che, prima che questo accada, c’è l’obbligo di informare gli interessati su queste possibili e sgradevoli conseguenze, ma l’incuria dei soggetti chiamati a farlo e la difficoltà di rintracciare all’estero i titolari dei “depositi dormienti” non concedono molti margini di tranquillità.
I deputati del Partito Democratico, nel tentativo di evitare agli italiani all’estero una penalizzazione dovuta sostanzialmente alla lontananza, hanno sollevato la questione davanti al Ministro dell’Economia e Finanze, proposto da un lato di prolungare i termini dell’operazione, dall’altro di subordinarla alla dimostrazione dell’effettivo coinvolgimento degli interessati.
Per evitare, inoltre, che i tempi lunghi delle risposte alle interrogazioni parlamentari possano determinare la scadenza del termine semestrale previsto dalla legge, l’on. Fabio Porta, primo firmatario dell’interrogazione, con gli altri deputati del Partito Democratico (Gino Bucchino, Gianni Farina, Marco Fedi, Laura Garavini, Franco Narducci), si è rivolto direttamente al Presidente dell’A.B.I., dott. Luigi Abete, per chiedere un’attenta verifica dell’effettiva informazione dei correntisti interessati e per considerare l’opportunità di uno slittamento dei termini, al fine di consentire alle banche di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa.
Ecco, ad ogni modo, il testo dell’interrogazione:
I sottoscritti interrogano il Ministro dell’Economia e delle Finanze per sapere:
premesso che:
• con la Finanziaria 2006, all’articolo 1, comma 343 è stato costituito, a decorrere dall’anno 2006 un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, volto a indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie subendo un danno non altrimenti risarcito;
• il Legislatore ha stabilito di alimentare detto fondo con gli importi prelevati dai conti correnti e dai rapporti bancari definiti come “dormienti” all’interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, intendendo per depositi dormienti quelli non movimentati da almeno dieci anni dalla libera disponibilità delle somme e con saldo superiore ad € 100;
• con D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 1, comma 345 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti”, all’articolo 3, comma unico, recante “Obblighi dell’intermediario” è stato espressamente previsto il termine di 180 giorni che decorre dalla data di ricezione della raccomandata A.R. da parte dell’intermediario affinché il titolare del libretto impartisca idonee disposizioni in merito ai propri risparmi;
• detto termine semestrale coincide, nei Paesi europei e in alcuni Paesi extra europei, con il periodo di ferie e non risulta, allo stato attuale, che gli “intermediari”, individuati dall’articolo 1 del D.P.R. n. 116/2007, abbiano ottemperato all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 3 del citato D.P.R. non assolvendo, pertanto, ad un preciso obbligo legislativo;
• a seguito della mancata comunicazione da parte dell’intermediario, nonostante l’impegno di Consolati, COMITES e Patronati di informare quante più persone possibili, ne conseguirebbe un innegabile danno per gli italiani residenti all’estero i quali, pur titolari di libretti di risparmio postale e bancario, trascorso il suddetto termine si vedrebbero privati di propri risparmi per incuria dell’intermediario preposto;
– se non intenda dare disposizioni volte a posticipare il termine di 180 giorni previsto dal citato articolo 3 del D.P.R. n. 116/2007 per dar modo ai titolari dei libretti di deposito di essere informati, come richiesto dalla legge, da parte degli intermediari;
– di prevedere che gli “intermediari” dimostrino, prima di destinare il cosiddetto “deposito dormiente” al fondo di cui all’articolo 1, comma 343 della legge n. 266/2005, di avere ottemperato all’obbligo di comunicazione previsto dal citato articolo 3 del D.P.R. n. 116/2007, pena la nullità del trasferimento.
Si chiede risposta scritta.