On. Luca
Barbareschi
LUCA BARBARESCHI
nel corso di una Tavola Rotonda con la Associazioni che si occupano di pedofilia
presenta il Disegno di Legge per
TUTELA DI MINORI E SOGGETTI DEBOLI
Il 30 Giugno alle ore 12,00 a Roma presso
Sala Tatarella di Palazzo dei Gruppi di Montecitorio – via uffici del Vicario 21
Una legge contro la pedofilia e a tutela dei soggetti più deboli, che introduce in Italia il reato di stalking e di molestie sessuali.
E’ la proposta di legge che verrà presentata dall’On. Luca Barbareschi il 30 giugno alle ore 12.00 presso la sala Tatarella di Palazzo dei Gruppi di Montecitorio – via uffici del Vicario 21 a Roma, nel corso di una tavola rotonda con le Associazioni italiane che si occupano di Pedofilia ed i maggiori esperti di problematiche legate all’infanzia.
Partendo dalla sua personale esperienza umana (vittima da bambino), Luca Barbareschi presenta una legge contro la pedofilia che aumenta le pene per violenza sessuale, sfruttamento della prostituzione minorile (con l’arresto del cliente) e che considera reato sottoporre il minore alla visione di materiale pornografico.
La legge inoltre istituisce il reato di molestie sessuali, verso tutti quei comportamenti finalizzati all’atto sessuale ma che non comportano un contatto fisico e che si svolgono in luogo privato, compreso il posto di lavoro, quali per esempio l’esibizionismo e le molestie verbali ripetute.
La proposta di legge, che porterà la firma di Barbareschi, inasprisce inoltre le pene per i reati di corruzione di minori, atti osceni e per le violenze sessuali commesse da genitori, fratelli o affidatari e introduce nuove misure cautelari come il divieto di avvicinamento ai luoghi per gli ex partner e per i corteggiatori molesti.
Ma soprattutto interviene in maniera sistematica e puntuale su una legislazione fino ad oggi carente ed incompleta.
Viene finalmente istituito il reato di stalking: che punirà con pene detentive ed arresto in flagranza, i comportamenti molesti e persecutori.
La Legge prende anche in considerazione i casi, tristemente noti alla Farnesina, dei cosiddetti “bimbi contesi”, ovvero la sottrazione internazionale di minori in seguito alla quale il bambino viene portato all’estero da uno dei genitori. La nuova legge sancisce la procedibilità d’ufficio, con pene fino a dieci anni, nel caso di sottrazione di minorenni e di sottrazione di persone incapaci.
Vengono inoltre allungati i termini di prescrizione dei reati e quelli del diritto di querela, che inizieranno a decorrere dal raggiungimento della maggiore età (ad oggi, se il reato è stato compiuto quando la vittima aveva 4 anni e questo si prescrive in dieci, già all’età di 14 anni non si può più denunciare il proprio aguzzino).
E’ il caso di Barbareschi che ha trovato la forza di scavare nel proprio passato solo dopo i 18 anni, quando ha lasciato la famiglia, mentre i fatti che lo hanno riguardato sono accaduti tra i 9 ai 12 anni.
Tra le altre novità introdotte dalla legge c’è il reato di sfruttamento sessuale di soggetti deboli. Viene infranto il santuario dell’impunità del cliente, che oggi è tale a meno che non abbia rapporti con minorenni. Per sradicare questo inquietante fenomeno la normativa punta il dito contro il cliente prevedendone l’arresto quando la vittima sia clandestina, privata della libertà o sottoposta ad intimidazioni.
Sul piano processuale si prevedono norme per estendere l’audizione protetta in sede di incidente probatorio ai 18 anni, anziché ai 16, ed anche ai maggiorenni affetti da infermità fisica e psichica.
La nuova normativa offre garanzie serie alle famiglie adottive che vogliano denunciare abusi subiti da un bambino o bambina adottata senza il timore di essere messi in pregiudizio dalla famiglia biologica, quando questa venga a scoprire la sua nuova casa.
Infine si estende la libertà vigilata, con una serie di obblighi, per tutti coloro che sono stati condannati in primo grado per reati legati alla pedofilia.
PER INFORMAZIONI, CONTATTARE:
Ufficio Stampa – On. Luca Barbareschi
Tel. 06 67604456
Margherita Marsiglia – 349 7585580
Damiano Crognali – 340 5780348
“Disposizioni in tema di prevenzione e repressione dei reati in danno di minori e soggetti deboli”
Art. 1
(Modifiche al codice penale)
1. All'art. 158 c.p. (Decorrenza del termine della prescrizione), dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
“Il termine della prescrizione dei delitti commessi in danno di un minore inizia a decorrere a partire dal conseguimento della maggiore età di questi”.
2. All’art. 527 c.p. (Atti osceni in luogo pubblico), al comma 1, le parole “è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni” sono sostituite dalle parole: “è punito con la reclusione da tre mesi a quattro anni ”
3. All’art. 572 c.p. (Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli), al comma 1, le parole ” da uno a cinque anni” sono sostituite “da due a sei anni” ed in fine è aggiunto il seguente periodo: “La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.”
4. All'art. 573 c.p. (Sottrazione consensuale di minorenni) è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente:
“Si procede d'ufficio e si applica l'art. 605 c.p., 1° e 2° comma, nel caso in cui il minore sia sottratto, condotto o ritenuto all'estero.”
5. All'art. 574 c.p. (Sottrazione di persone incapaci) è aggiunto, dopo il secondo comma, il seguente:
“Si procede d'ufficio e si applica l'art. 605 c.p., 1° e 2° comma, nel caso in cui il minore sia sottratto, condotto o ritenuto all'estero.”
6. All'art. 600 bis c.p. (Prostituzione minorile), al comma 2 , le parole “tre anni” sono sostituite con le seguenti: “quattro anni.”
7. l'art.604 viene sostituito dal seguente:
” Le disposizioni di questa sezione, nonchè quelle previste dagli artt. 609 bis,ter, quater, quinques, octies e 572, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano ovvero di persona dimorante in Italia, ovvero ancora da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro della Giustizia. “
8. Dopo l’art. 600 septies c.p. è aggiunto il seguente:
“Art. 600 octies (Sfruttamento sessuale di soggetti deboli)
“ 1. Chiunque abusando delle condizioni di inferiorità della persona offesa derivante dalla condizione obbiettiva di clandestinità in Italia induce la stessa a compiere o a subire atti sessuali, dietro promessa o corresponsione di denaro o altra utilità, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa non inferiore a 5.164 euro.
2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto abusando delle condizioni di inferiorità della persona offesa in quanto si presenta:
1) con evidenti segni di lesione in atto sulla propria persona;
2) in crisi di astinenza da sostanze stupefacenti ovvero in stato acuto di etilismo;
3) in stato di palese intimidazione derivante dall’altrui minaccia o coercizione;
4) in condizione di privazione della libertà personale;
5) come evidente parte lesa dei delitti di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione;
6) con evidenti segni di malattia sessualmente trasmissibile.””
9. L’art. 609 ter c.p.(Circostanze aggravanti), è sostituito dal seguente:
«Art. 609 ter. Circostanze aggravanti.
1. La pena è della reclusione da sette a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo o il tutore ovvero il fratello o la sorella;
6) nei confronti di persona minore di 18 anni quando il colpevole ne sia affidatario o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza.
2. La pena è della reclusione da otto a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».
10. L'art. 609-quinquies c.p. (Corruzione di minorenne) è sostituito dal seguente:
“Art. 609 quinquies (Corruzione di minorenne) –
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione fino a 5 anni.
Chiunque sottopone, anche per via telematica, alla visione di una persona minore di anni quattordici, immagini o filmati pornografici, è punito con la medesima pena prevista dal primo comma.
Chiunque sottopone, anche per via telematica, alla visione di una persona minore di anni diciotto immagini o filmati pedopornografici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione da due a sei anni.».
11. L'art.609 sexies c.p.(Ignoranza dell’età della persona offesa) viene sostituito dal seguente:
“Quando i delitti previsti negli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater, e 609 octies, nonché nei casi previsti dagli artt. 609 quinquies, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater e 600 quinquies, 601, 602 c.p. sono commessi in danno di persona minore degli anni 18, il colpevole non può invocare a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa né l’ignoranza delle altre condizioni personali della parte offesa.”
12. All’articolo 609-septies c.p. (Querela di parte), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Se il reato è commesso in danno di minore, l’offeso può proporre querela fino a sei mesi dopo il compimento della maggiore età.»;
b) al comma 4, n. 1, dopo le parole “gli anni 18” aggiungere le seguenti: ”ovvero in danno di persona affetta da handicap psichico”;
c) al comma 4, n. 2, sostituire le parole: “o altra persona cui il minore è affidato” con le seguenti: “o altre persone cui la persona offesa dal reato è affidata.”
13. All’art. 609-octies c.p. (Violenza sessuale di gruppo), al comma 2, le parole “da sei a dodici anni” sono sostituite dalle seguenti: “da sette a dodici anni”; al comma 3 dopo le parole “è aumentata” aggiungere “da un terzo alla metà”.
14. Dopo l' articolo 609-octies c.p. è inserito il seguente:
« Art.609 octies.1 ( Molestie sessuali)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque molesta una persona al fine di ottenerne favori di natura sessuale è punito, a querela della persona offesa, con la pena della reclusione fino a quattro anni.
2. La pena è aumentata fino alla metà e si procede d’ufficio:
o se il fatto è commesso con violenza o minaccia;
o se il fatto è commesso con atti ripetuti;
o se il fatto è commesso sul luogo di lavoro da parte di persona che ricopre una posizione di autorità;
o se il fatto è commesso in danno di un minore
15. Dopo l' articolo 612 è inserito il seguente:
« art.612 bis ( Atti persecutori).
1. Chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria, del coniuge o del convivente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni.
2. La pena è aumentata fino alla metà e si procede d’ufficio se ricorre una delle condizioni previste dall’art. 339.
3. Si procede altresì d’ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio
Art. 2
Modifiche al codice di procedura penale
1. All’articolo 266 c.p.p. dopo il comma 2, si aggiunge il seguente 2 bis:
“2 bis. E’ consentita, nell’ambito dell’intercettazione fra i presenti, l’uso di telecamera o apparato di videoripresa anche nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p. ed anche al fine di rilevare comportamenti delle persone presenti nel luogo.””
2. Dopo l’art. 282 bis cpp è inserito il seguente:
«Articolo 282 ter. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e divieto di comunicazione con determinate persone)
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da congiunti della persona offesa ovvero da persona con essa convivente ovvero da altra persona avente compiti di protezione della parte lesa.
3. Quando la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
4. Con il provvedimento che dispone il divieto di comunicazione con determinate persone il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con il mezzo del telefono ovvero con ogni altro strumento, anche telematico, con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono».
3. All’articolo 293 c.p.p., al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dell’imputato e all’eventuale difensore già nominato difensore della persona offesa dal reato».
4. All’art. 392, il comma 1 bis, è sostituito dal seguente:
«1 bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’art. 600 quater1, 600 quinques, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies c.p., il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne inferma di mente, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma l ».
5. All’articolo 396 c.p.p., al comma 1, dopo le parole: «il pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, la persona offesa dal reato»; le parole: « e fondatezza della richiesta,» sono sostituite dalle seguenti: « sulla fondatezza della richiesta e sulle modalità di assunzione per il provvedimento di cui all’art. 398 comma 5 bis, »;
6. All’articolo 396, al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «la persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o la persona offesa dal reato»; al comma 2, dopo le parole: «dalla persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o dalla persona offesa dal reato».
7. All’art. 398, al comma 5 bis, prima della parola «600» è inserita «572, »; le parole «vi siano minori di anni sedici,» sono sostituite da «vi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni, »; le parole «quando le esigenze del minore» sono sostituite da «quando le esigenze di tutela delle persone»
8. All’art. 444, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3 bis. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno.»
9. All’art. 445, al comma 1 bis, dopo le parole “la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi ” si aggiungono le parole: “ salvo che nei reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater,600quater 1, 600 quinquies,601,602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies c.p. »
10. All’art. 454 cpp, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1 bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice penale, quando il fatto è commesso in danno di minorenne, si procede con giudizio immediato, a meno che ciò non pregiudichi gravemente lo svolgimento delle indagini, anche al di là dei limiti stabiliti dagli artt. 453 e 454 c.p.p. ed il termine di cui al primo comma è di centottanta giorni.».
11. Dopo l’articolo 499 cpp, sono aggiunti i seguenti:
“ Art. 499 bis (Regole per l’esame testimoniale del minore adottando o adottato)
1.Quando un minore dichiarato adottabile ovvero già adottato, deve essere sentito nell’ambito di procedimento in cui lo stesso è parte lesa dei reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies c.p. accaduti in epoca anteriore alla sua dichiarazione di adottabilità, non possono, in alcun modo, essere poste né a lui né ad altre persone domande finalizzate, direttamente o indirettamente, a conoscere le nuove generalità del minore, dei suoi affidatari e suoi genitori adottivi.
2. Il minore, gli affidatari ed i genitori adottivi devono esser sentiti con le seguenti modalità:
– in fase di indagini preliminari il minore declina le proprie precedenti generalità e gli affidatari e genitori adottivi vengono indicati esclusivamente con tale qualifica, previa verifica, in forma riservata, da parte del verbalizzante, della loro identità e del rapporto di affidamento preadottivo e di adozione;
– i verbali di assunzione di informazioni degli affidatari e dei genitori adottivi vengono sottoscritti unicamente dal verbalizzante;
– in fase dibattimentale e di incidente probatorio le cautele di cui ai punti precedenti vengono adottate dal giudice procedente e l’audizione avviene secondo le modalità indicate dall’art. 147 bis disp. Att. ovvero dall’art. 498 4° comma ter c.p.p. in guisa tale che le persone sentite possano non essere viste in volto, a meno che ciò non sia assolutamente indispensabile.
3. Analoghe modalità possono essere adottate, in tutte le fasi del procedimento, per l’audizione di persone diverse dal minore e dagli affidatari o genitori adottivi, quando ciò si renda necessario per la tutela della riservatezza sull’identità del minore; detta decisione viene adottata con provvedimento motivato da parte del P.M. nella fase delle indagini preliminare e da parte del giudice che procede all’atto, durante il dibattimento ed in sede di incidente probatorio.””
“Art. 499 ter: (Regole per l’esame testimoniale di adulto a rischio psichico)
1. Una persona maggiorenne che sia parte lesa dei reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies c.p. può richiedere, personalmente o a mezzo del proprio difensore, di essere sentita come teste senza la presenza dell’imputato, quando risulti da documentazione medica ovvero da consulenza tecnica che l’audizione alla presenza dell’indagato potrebbe cagionarle gravi conseguenze sul piano psichico.
2. Ove necessario il Tribunale, a richiesta della parte lesa, può disporre una perizia ai sensi dell’art. 196 cpp.
3. Il Tribunale, sentite le parti, se accoglie l’istanza, decide con provvedimento motivato in cui:
– stabilisce che l’escussione avvenga secondo le modalità indicate dall’art. 147 bis disp. att. ovvero dall’art. 498 4° comma ter c.p.p., senza la presenza dell’imputato;
– stabilisce le modalità con cui l’imputato possa conferire costantemente e con prontezza con i propri difensori, se necessario anche interrompendo temporaneamente l’audizione senza che ciò comprometta la prosecuzione dell’atto;
– stabilisce eventualmente che l’esame testimoniale venga condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti;
– stabilisce, ove ne ricorra la necessità, di avvalersi di un ausiliario per la formulazione delle domande.
4. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso in cui la testimonianza debba essere resa in sede di incidente probatorio o comunque avanti il giudice per le indagini preliminari o il giudice per l’udienza preliminare.”
Art. 3
Modifiche alla L. 27.12.1956 n. 1423 recante Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità
1. All’articolo 1 della L. 27 dicembre1956, n. 1423, è aggiunto il seguente comma:
“3 bis) coloro che sono stati condannati, in primo grado, ad un reato di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies. “
2. All’articolo 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
“3 bis). Nei confronti delle persone di cui all’art. 1 n.3 bis) possono essere aggiunti i seguenti obblighi e divieti:
1) risiedere in luogo diverso dal domicilio o dalla residenza della parte lesa;
2) astenersi dal comparire in tale domicilio o residenza e nelle vicinanze immediate;
3) astenersi dal frequentare ogni luogo designato in modo specifico dal questore ed in particolare i luoghi che ospitano abitualmente dei minori;
4) astenersi dal frequentare o dall’entrare in relazione con determinate persone o categorie di persone ed in particolare con i minori con l’esclusione, se del caso, di quelli indicati dal questore;
5) astenersi dall’esercitare un’attività professionale o di volontariato che implichi un contatto abituale con minori. »
3. All’articolo 9 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 è aggiunto, al comma 2, dopo le parole “se l’inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno” le parole “ovvero con gli obblighi o divieto stabiliti dall’art. 3, comma 3 bis
PROPOSTA DI LEGGE
D’iniziativa del deputato
BARBARESCHI
“Disposizioni in tema di prevenzione e repressione dei reati in danno di minori e di soggetti deboli. ”
ONOREVOLI COLLEGHI! È dalla fine del secolo scorso che le scienze umane – pedagogia, psicologia, sociologia – si sono poste il problema dell'infanzia e dei bisogni dei minori, ingiustamente trascurati e, fino ad allora, ignorati. Con un certo ritardo anche il diritto cominciò a riconoscere i doveri degli adulti nei confronti dei bambini e i diritti di questi ultimi, che devono essere non solo rispettati, ma concretamente garantiti. La legislazione a tutela dei minori fa così la sua prima apparizione alla fine dell'800 negli Stati Uniti e da allora incessantemente si sviluppa e si espande, rimanendo però ancora tristemente lontana dal raggiungimento del fine ultimo che è quello di garantire una infanzia libera e serena a tutti i bambini. Come è noto, questi sono troppo spesso vittime di esperienze terribili, difficili da superare, e che possono minare per sempre il loro equilibrio psicofisico. Di storie tristi e angosciose, che li vedono protagonisti, se ne sentono tante, troppe e nonostante la grande attenzione prestata al riguardo, è in crescita, purtroppo, anche il fenomeno degli abusi sessuali sui minori compiuti spesso da persone di loro conoscenza, soprattutto familiari. In alcuni casi per fortuna rari, ma raccapriccianti, le violenze sono tali da arrivare perfino ad uccidere le piccole vittime.
Il termine abuso, inizialmente usato per indicare le percosse subite dal bambino, si è ampliato al punto da poter essere usato per definire un comportamento volontario o involontario da parte degli adulti siano essi genitori, fratelli, tutori o estranei, che danneggiano in modo grave le potenzialità evolutive del bambino. Sono quattro le forme in cui si presenta l’abuso infantile: la trascuratezza, i maltrattamenti fisici, quelli psicologici e i veri e propri abusi sessuali. L'abuso sessuale costituisce sempre e comunque un attacco destabilizzante alla personalità del minore e al suo percorso evolutivo.
Spesso il termine pedofilia viene usato per definire un'intera tipologia di reati, cioè gli atti illeciti che sono conseguenza del desiderio sessuale pedofilo, in cui il coinvolgimento del minore in attività sessuali – anche non caratterizzate da alcun tipo di violenza o minaccia – è di per sé considerato reato. Casi di pedofilia si sono verificati in tutti i luoghi dove sono presenti bambini: famiglie, scuole d'infanzia, associazioni giovanili, centri religiosi (seminari, oratori). La tipologia di questi reati, che talvolta non richiedono nemmeno il contatto fisico col bambino (si pensi, ad esempio, all’esibizionismo, alla riproduzione di materiale pedopornografico, ecc.) è amplissima; secondo i dati ufficiali, il 30% delle donne e il 15% degli uomini hanno subito atti illeciti da parte di pedofili.
Freud affermò che i traumi infantili in generale sono inguaribili e lasciano ferite che non rimarginano più e che provocano, negli adulti con una storia di abusi nella loro infanzia, una molteplicità di fenomeni a carico della sfera emotiva, relazionale, sociale, comportamentale di varia profondità. Con riferimento alla legislazione in materia, ciò, da un lato, evidenzia la gravità del danno subito dal bambino (e quindi della colpa del reo), dall'altro lascia intuire la difficoltà di stabilire capacità di intendere e di volere del reo, in quanto è possibile che sia affetto da turbe psichiche (o raptus improvvisi) a causa di violenze pregresse subite nell'infanzia. D'altra parte la complessità del problema emerge chiaramente in ambito clinico a fronte delle difficoltà nelle quali si vengono a trovare i professionisti (psichiatri e psicologi) che trattano le persone affette da pedofilia, che secondo la classificazione dell’Organizzazione mondiale della sanità rientra fra i disturbi del comportamento sessuale, senza peraltro escludere una responsabilità penale nell'atto.
In Italia la pedofilia come reato è stata disciplinata dalla legge n. 66 del 15 febbraio 1996, Norme contro la violenza sessuale, che ha introdotto gli articoli 609 quater e seguenti nel codice penale (atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, ignoranza dell'età della persona offesa, comunicazione al tribunale per i minorenni) e, successivamente, dalla legge n. 269 del 1998, che ha introdotto “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”, aggiungendo gli articoli 600 bis e seguenti del codice penale (prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile). La legge 269/1998 è stata recentemente aggiornata dalla legge n. 38 del 2 marzo 2006, “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo Internet” che ha modificato la precedente normativa in particolare adeguandola ai recenti accordi internazionali e alla decisione quadro europea, prevedendo un inasprimento delle pene, l’ampliamento della nozione di pedo-pornografia e del suo ambito, la modifica dell'art. 600 bis del codice penale in tema di prostituzione minorile, l’obbligo per i tour operator che organizzano i viaggi di inserire in modo evidente, sui cataloghi e sui documenti forniti agli utenti, la dicitura: “la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”, l’introduzione della pedo-pornografia virtuale (per cui per immagini virtuali si intendono quelle realizzate ritoccando foto di minori o parti di esse “con tecniche di elaborazione grafica (…) la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”).
In questo contesto la presente proposta di legge intende apportare un contributo al completamento del quadro normativo relativo alla tutela dei minori, introducendo però anche delle norme che riguardano in genere tutti i soggetti cosiddetti deboli, indipendentemente dall’età o dal sesso; considerati “deboli” perché in condizioni di particolare disagio fisico o psicologico.
All’articolo 1 si prevedono una serie di modifiche al codice penale, ora con l’intento di colmare alcune lacune, ora di agevolare l’accertamento di un crimine, ora di permettere ai giudici di emettere misure cautelari adeguate.
In particolare viene aggiunto un comma all’articolo 158 relativo alla decorrenza del termine della prescrizione, con cui si prevede che tale termine, per i delitti commessi in danno di un minore, inizia a decorrere a partire dal conseguimento della maggiore età di questi; ciò in considerazione del fatto che così come è previsto che la querela possa essere presentata anche dopo il conseguimento della maggiore età, è opportuno far decorrere anche la prescrizione da tale data.
Si prevede poi un aumento della pena edittale per gli articoli relativi agli atti osceni in luogo pubblico, alla corruzione di minorenni, alle molestie, che sono le uniche norme applicabili agli esibizionisti sessuali, categoria che attualmente gode di ampia impunità ben sapendo che non sono consentiti nei loro confronti né l’arresto né l’emissione di misure cautelari; si prevede anche l’aumento del massimo edittale del reato di maltrattamenti, al fine di consentire il ricorso alle intercettazioni telefoniche, strumento di indagine particolarmente importante al fine di fornire uno “spaccato” autentico dei rapporti famigliari ed evitare che una possibile ritrattazione della parte lesa svilisca e perfino annulli il quadro indiziario.
Quanto all’aggravante per i fatti in danno dei minori sembra evidente che risponde ad una maggiore gravità obbiettiva in considerazione della maggiore fragilità della parte lesa e del potenziale danno che può derivare dai fatti..
La proposta prende in considerazione i casi, tristemente noti alla Farnesina, dei cosiddetti “bimbi contesi”, della cd sottrazione internazionale di minori, in seguito alla quale il bambino viene sradicato da parte della famiglia, dalle sue amicizie, dal suo mondo, dalla sua cultura. Essa sancisce la procedibilità d’ufficio nel caso di sottrazione consensuale di minorenni e di sottrazione di persone incapaci, anche per sfatare la scarsa considerazione di questi reati, la cui incriminazione spesso trae origine addirittura da denunce pretestuose fra ex coniugi che si contendono i figli. Ci sono, invece, situazioni drammatiche in cui l’autorità giudiziaria ha le mani legate, come nel caso in cui uno dei genitori è straniero e fugge all’estero con i figli facendo perdere le tracce e magari riparando in Paesi con cui non esiste alcuna convenzione internazionale (si pensi in particolare ad alcuni paesi islamici in cui la donna non ha alcun diritto!), con gravissime ripercussioni sulla psiche dei minori. A fronte di tutto ciò il P.M. deve prendere atto che le pene edittali sono talmente modeste da non consentire nemmeno l'emissione di una misura cautelare che altrimenti sarebbe doverosa vista la sussistenza dei requisiti richiesti, quali: il pericolo di fuga, tant'è che questa è già stata attuata, il condizionamento della parte lesa e, quindi, l'inquinamento probatorio che è “in re ipsa”, e il pericolo di reiterazione che è altrettanto “in re ipsa” vista che si tratta di reato permanente. Si propone, pertanto, di introdurre ipotesi aggravate del 573 e 574 c.p così da rendere possibile sia l'emissione di misure cautelari (non è infatti infrequente che lo straniero affidi il figlio alla sua famiglia di origine e se ne torni tranquillamente in Italia), sia le intercettazioni telefoniche , anche al fine di individuare- attraverso la localizzazione – il luogo in cui il soggetto si trova.
E’ stato fatto, a Milano, un timido tentativo di contestare il 605 c.p. ma il Tribunale ha ritenuto, con motivazione convincente (e con citazioni univoche della Cassazione) che il genitore non può commettere sequestro sul proprio figlio.
Si prevede, poi, anche un aumento della pena per la prostituzione minorile al di sopra dei 3 anni di reclusione, per permettere l’arresto in flagranza di reato per il cliente che si accompagna ad un minore di età compresa fra i 16 ed i 18 anni (in caso contrario i casi in questione si potrebbero inserire nell’elenco di cui all’art. 381 2° comma c.p.p. in tema di arresto facoltativo in flagranza).
Con la modifica dell'art.604 del codice penale (Fatto commesso all’estero) si intende consentire al giudice di accertare casi di maltrattamento e abuso commessi all'estero, da cittadini stranieri anche in danno di cittadini stranieri, dimoranti in Italia. Si offre, cioè, al giudice italiano la possibilità di accertare reati commessi all’estero, da cittadini stranieri e in danno di cittadini stranieri, che però siano dimoranti in Italia; questo da un lato consente di accertare se bambini stranieri in affido presso famiglie italiane abbiano subito abusi o maltrattamenti nel loro paese e dall’altro consente di perseguire in Italia i cosiddetti stupri etnici quando la donna decide di denunciare i fatti nel nostro paese.
Si introduce poi il reato di sfruttamento sessuale di soggetti deboli, intendendosi per tali clandestini, malati, tossicodipendenti, alcoolisti, ecc. Il fenomeno della prostituzione di clandestine o clandestini o di persone che, lungi dal praticare la prostituzione per libera scelta, vi sono indotte da uno stato di bisogno evidente anche agli occhi del cliente più insensibile, va considerato alla stregua delle altre forme di sfruttamento sessuale; il legislatore nella L. 269/98 ha compiuto il primo coraggioso passo punendo, per la prima volta, il cliente dei minorenni che si prostituiscono. Tale scelta è stata ulteriormente accentuata con la riforma contenuta nella legge 38/2006 che ha portato all’età di 18 anni il limite della prostituzione minorile rilevante ai sensi dell’art. 600 bis 2° comma. Occorre ora un passo ulteriore costituito dalla punizione di altre forme non meno odiose di sfruttamento sessuale, quello dei clandestini, dei malati, dei tossicodipendenti, degli etilisti, delle persone vittime di tratta etc. L’entità della pena edittale consente, nei casi più gravi, non diversamente da quanto accade per il reato di prostituzione minorile, l’arresto del cliente, unico modo realistico per stroncare il fenomeno.
Per rispondere, inoltre, ad un’accresciuta sensibilità rispetto alla gravità del fenomeno dell’abuso e della violenza intrafamigliare, si prevedono, tra le circostanze aggravanti, oltre ad un aumento delle pene, i casi in cui i fatti sono commessi nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo o il tutore ovvero il fratello o la sorella e nei confronti di persona minore di 18 anni quando il colpevole ne sia affidatario o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza. Un’ulteriore conseguenza di questa impostazione è costituita dall’aumento dei termini di prescrizione del reato che attualmente, considerando le pene edittali dell’art. 609 bis c.p,. è di appena 10 anni, un termine molto breve se si considera che alcune persone denunciano i fatti solo quando sono uscite definitivamente dalla famiglia di origine.
Viene aumentata la pena prevista per il reato relativo alla corruzione di minorenne così da consentire l’arresto in flagranza degli esibizionisti che oggi agiscono con un senso assoluto di impunità perchè sanno che non possono essere arrestati in flagranza e nemmeno essere soggetti a misura cautelare. In considerazione del fatto che ad oggi la sottoposizione di materiale pornografico a minori, sebbene tale attività sia frequentemente prodromica alla perpetrazione di più gravi reati in loro danno, non è di per sé stessa punibile a meno che non rientri in altri reati quali la violenza privata (se compiuti con violenza o minaccia) ed i maltrattamenti (se connotati da abitualità ed inseriti in un contesto di vessazioni di altra natura), si propone, poi, di inserire nell’ipotesi di corruzione di minorenni non solo il compimento di atti sessuali in loro presenza, al fine di farli assistere, ma anche la sottoposizione agli stessi minori di materiale video-fotografico a contenuto pornografico, anche per via telematica. Ovviamente la sottoposizione al minore di materiale pedopornografico riveste caratteristiche di accentuata gravità in quanto ordinariamente è finalizzato a giustificare, agli occhi del minore, quanto viene compiuto nei suoi confronti ovvero ad indurre il minore ad accettare ciò che dovrà in seguito subire; appare pertanto opportuno non limitare la previsione ai soli minori degli anni 14 ma a tutti i minorenni, come già è stato fatto per il reato di prostituzione minorile. In tal caso l’entità della pena consente anche le intercettazioni telefoniche, indispensabili ad acquisire la prova del reato.
Si estende poi la non invocabilità della ignoranza dell’età della persona nei casi di reati ai danni di minori, anche ad altri casi; infatti non solo i clienti delle prostitute ma anche coloro che organizzano la prostituzione minorile, il turismo sessuale su minori ed operano nel campo della pornografia minorile hanno buon gioco a sostenere di ignorare che la parte sia minorenne o addirittura ad affermare che il minorenne si è spacciato per maggiorenne. Di fatto oggi è possibile perseguire solo i casi in cui la parte lesa è prepubere perché in tal caso la minore età è “in re ipsa” e quelli in cui l’indagato abbia una conoscenza pregressa della parte lesa, conoscendone anche l’età (come quando si tratta di parente, amico di famiglia etc.). Poiché, invece, tali attività sono, almeno ordinariamente, lucrose proprio perché i soggetti sfruttati sono minorenni, sembra opportuno estendere l’applicazione dell’art. 609 sexies c.p. ai reati previsti dagli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater e 600 quinquies, 601,602 e 603 c.p. ed ampliarne l’operatività a tutti i minori di anni 18.
E’ vero che secondo la stadiazione “Tanner” lo sviluppo sessuale sia maschile che femminile rende difficile distinguere una persona di 17 anni da una di 18, ma è necessario che chi si appresta a compiere atti ad alto rischio di illiceità penale (oltre che moralmente riprovevoli) dovrà adottare le più opportune cautele verificando di persona l’età della potenziale parte lesa.
In linea con altre legislazioni europee, si ampliano i tempi per la presentazione della querela di parte per i minori e i soggetti affetti da disagio psichico, anche dopo il compimento della maggiore età; appare del resto evidente che minorenni e persone affette da handicap psichico sono categorie ad altissimo rischio di abuso e spesso anche prive di effettiva tutela.
L’aumento delle sanzioni per la violenza di gruppo risponde, poi, ad un accresciuta preoccupazione sociale per un fenomeno in netto aumento.
Seguono poi: l’introduzione del reato di molestie sessuali, con cui si intende colmare una lacuna che riguarda da un lato i casi di cd. “mobbing” con connotazioni marcatamente sessuali ma che non giungono al compimento di veri e propri atti sessuali sulla parte lesa, dall’altro gli atti di esibizionismo in luogo non aperto al pubblico – e che quindi non rientrano nelle ipotesi di molestie e di atti osceni – che possono avvenire anche in danno di minori compresi fra i 14 ed i 18 anni e non rientrano, quindi, nell’ipotesi di corruzione di minorenne; l’introduzione del reato di atti persecutori, per cui è punito chiunque ripetutamente molestia o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria, del coniuge o del convivente, in risposta alla esigenza di punire il cd grave fenomeno dello “stalking” che rappresenta la prosecuzione dei maltrattamenti dopo che è cessata la convivenza ovvero l’anticipazione dei maltrattamenti quando la convivenza non è ancora iniziata.
All’articolo 2, la proposta di legge prevede una serie di modifiche al codice di procedura penale che non riguardano tutte specificamente le vittime minorenni di violenza e abuso anche se queste ne sono fra i principali beneficiari. Innanzi tutto si introduce la possibilità di intercettazioni fra presenti aventi ad oggetto non solo comunicazioni ma anche comportamenti (nel caso di specie atti sessuali, ovvero violenze fisiche e psicologiche connesse con i reati sopra indicati), per rispondere ad un’esigenza conclamata anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione. Segue poi l’introduzione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e divieto di comunicazione con determinate persone; misura che appare assolutamente necessaria in molte situazioni in cui la parte lesa, specialmente se minore, corre gravi rischi di essere contattata dall’indagato. La misura si può anche applicare a molti casi di cd. “stalking” in cui non è praticabile la misura dell’allontanamento dalla dimora famigliare dal momento che l’indagato non convive con la parte lesa; si attaglia peraltro a molti casi di abuso sessuale su minori quando l’indagato è un conoscente della famiglia del minore e vi è il rischio che i contatti non vengano rescissi. Va ricordato al riguardo che l’assenza, nel nostro ordinamento della misura in questione, può obbligare attualmente il giudice ad emettere la più gravosa misura degli arresti domiciliari, nell’ambito della quale, ai sensi dell’art. 284 comma 2, il giudice “impone limiti e divieti alla facoltà dell’imputato di persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono”.
Si prevedono poi una serie di norme finalizzate a dare maggior riconoscimento ai diritti della parte lesa specialmente nella fase delle indagini preliminari, dandole la possibilità di interloquire, e ad ovviare allo scarso coordinamento fra la legge 66/96 che ha consentito l’audizione dei minori degli anni 16 in incidente probatorio nella forma della cd. “audizione protetta”, e la legge 269/98 che consente, a richiesta di parte, la “audizione protetta” dei minori di 18 anni esclusivamente in fase dibattimentale. Appare pertanto ragionevole modificare la normativa sull’incidente probatorio rendendo questo possibile, a richiesta di parte, anche ai minori di età compresa fra i 16 ed i 18 anni.
Si sono apportate poi delle modifiche all’articolo 398 del cpp relativo ai provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio; alla luce di recente Sentenza della Corte Europea del 16 giugno 2005 appare inderogabile necessità estendere il ricorso all’audizione protetta con incidente probatorio anche al reato di maltrattamenti (il giudice comunitario ha così deciso: “Gli artt. 2, 3 e 8, n. 4, della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso che il giudice nazionale deve avere la possibilità di autorizzare bambini in età infantile che, come nella causa principale, sostengano di essere stati vittime di maltrattamenti a rendere la loro deposizione secondo modalità che permettano di garantire a tali bambini un livello di tutela adeguato, ad esempio al di fuori dell'udienza e prima della tenuta di quest'ultima. Il giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione le norme dell'ordinamento nazionale nel loro complesso e ad interpretarle, per quanto possibile, alla luce della lettera e dello scopo della detta decisione quadro.”).
Ci si propone poi, con la modifica dell’art. 445 di evitare che persone che hanno patteggiato ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (fatto questo che, come è noto, prescinde da un’ammissione delle proprie responsabilità) possano prendere, come purtroppo accede, iniziative in sede civile addirittura per ottenere l’affidamento dei minori parti lese ovvero siano riammessi alle attività che li ponevano a contatto con la parte lesa o altri minori. Si pensi al caso di operatori psico-socio-sanitari o insegnanti che, dopo aver patteggiato la pena, intentino causa al datore di lavoro che li ha licenziati proprio in conseguenza della loro condotta illecita. L’unico modo per limitare tal genere di danni è di consentire, in deroga di quanto stabilito all’art. 445 c.p.p., l’efficacia della sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in altri giudizi civili o amministrativi; in alternativa si potrebbe esigere, ai fini del patteggiamento, l’ammissione totale di responsabilità (acquisibile in ogni altro procedimento).
Si introduce la possibilità di procedere con giudizio immediato nei reati in danno di minori, anche al di là dei limiti stabiliti dagli artt. 453 e 454 c.p.p. e quindi a prescindere dall’evidenza della prova, della confessione dell’indagato e, alla luce della recente legge 48/2008, anche a prescindere dall’emissione nei confronti dell’indagato di una misura cautelare detentiva; in ogni caso il procedimento, in tutti i gradi di giudizio, ha la priorità assoluta sugli altri procedimenti, priorità che deve essere oggettivata in termini tabellari, anche in considerazione del fatto che attualmente il maggiore ostacolo alla denuncia di reati in danno di minori è costituito dalla durata del processo penale che può avere, in questo settore specifico, conseguenze che possiamo definire “mostruose”; è il caso di minori che vengono risentiti a distanza di anni dai fatti e che, nel frattempo, hanno dimenticato quanto precedentemente raccontato ovvero quello in cui il tempo che ordinariamente passa fra la segnalazione e la sentenza di primo grado interferisce in modo sensibile sui percorsi educativi del minore stesso, con particolare riferimento a contatti con i famigliari quando il minore è stato allontanato, alla regolamentazione delle visite da parte del genitore non affidatario, alla effettuazione di psicoterapia che ordinariamente utilizza modalità suggestive e può inoltre portare alla “rimozione” dei ricordi.
La previsione dell’art. 499 bis si ispira, invece, alle esigenze di tutela di particolari testimoni particolarmente esposti. Come per i collaboratori di giustizia, così è giunto il momento di offrire adeguata tutela a quei minori che, attraverso l’adozione, entrano in una vita nuova. Proprio il passaggio in una nuova famiglia talora consente al minore di raccontare per la prima volta gli abusi subiti nella famiglia naturale, ponendo adottanti nell’arduo dilemma fra il denunciare, con grave rischio di compromettere l’adozione, ed il non denunciare consentendo, di fatto, l’impunità a persone socialmente pericolose.
Con il 499 ter si prevede l’audizione protetta di maggiorenni, che è già avvenuta presso i Tribunali di Milano e di Torino in casi in cui la parte lesa, da poco maggiorenne, vittima di reati di violenza sessuale da parte di un genitore e altri congiunti, versava in condizioni psicologiche talmente compromesse da non esser ritenuta in grado di affrontare in aula una normale audizione testimoniale senza che ciò potesse aggravare la sua situazione psicologica. In tali casi i giudici, anche tenendo conto dei principi costituzionali relativi alla tutela della salute (art. 32 Cost.), hanno disposto l’audizione del testimone in locale diverso da quello in cui si trovava l’imputato, garantendo peraltro le possibilità, per quest’ultimo, di esercitare pienamente nel corso dell’atto, il proprio diritto di difesa.
Infine sono previste delle modifiche alla legge (n. 1423/1956) che prevede misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità; ciò in considerazione del fatto, purtroppo, non raro che, a causa della elevata durata delle varie fasi di giudizio, persone imputate per fatti di abuso sessuale su minori riprendano attività che comportano un elevato allarme sociale; si pensi ad educatori condannati in 1° grado per abuso su minori all’interno di comunità che reiterano, magari in altri contesti, le stesse o analoghe attività ovvero ad abusanti intrafamigliari che riprendono, in vario modo, i contatti con le parti lese, cercando di incontrarle, anche contro la loro volontà, ovvero ponendo in essere azioni di disturbo che possono avere effetti devastanti su persone già provate. Non sembra inopportuno stabilire che a coloro che sono stati condannati in primo grado per un’ipotesi di reato prevista dalle L.66/96 e 269/98 e 38/06 venga interdetto, attraverso la misura di prevenzione della sorveglianza speciale ogni tipo di attività, professionale o famigliare, che li ponga in contatto con minori in generale e con la parte lesa in particolare, estendendo a tali ipotesi le sanzioni penali già stabilite per la sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno.