Rifiuti nuova direttiva approvata del Parlamento Europeo

di Roberto De Giorgi

Il Parlamento ha adottato definitivamente una direttiva che, per proteggere l’ambiente e la salute umana, fissa misure per ridurre la produzione di rifiuti, anche incentivando l’eco-design, e impone il ricorso a regimi di raccolta differenziata entro il 2015 per aumentare di almeno il 50% il riutilizzo e il riciclaggio nel 2020. Prevede poi la definizione di programmi di gestione e prevenzione dei rifiuti e norme in materia di autorizzazioni, responsabilità, sanzioni e ispezione degli impianti.
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Gerarchia dei rifiuti: prima di tutto la prevenzione e la riduzione, p1
Raccolta differenziata per aumentare di almeno il 50% il riutilizzo e il riciclaggio, p1
Prevenzione, eco-design e responsabilità estesa dei produttori, p1
Una gestione dei rifiuti che non danneggi la salute e l’ambiente, p1
Autorizzazioni, responsabilità e sanzioni, p1
Approvando una serie di emendamenti di compromesso negoziati dalla relatrice Caroline JACKSON (PPE/DE, UK) con il Consiglio, il Parlamento ha adottato definitivamente una direttiva «che stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia». La direttiva sottolinea inoltre che la politica in materia di rifiuti dovrebbe mirare anche a ridurre l’uso di risorse e, ricordando che la prevenzione dei rifiuti dovrebbe essere una priorità, rileva che «il riutilizzo e il riciclaggio dovrebbero preferirsi alla valorizzazione energetica dei rifiuti», in quanto rappresentano la migliore opzione ecologica. Gli Stati membri dovranno attuare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore.

Nella misura in cui sono contemplati da altra normativa comunitaria, sono esclusi dall’ambito di applicazione una serie di rifiuti quali le acque di scarico, taluni sottoprodotti di origine animale e le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione nonché i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento e dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave. Sono inoltre esclusi gli effluenti gassosi emessi in atmosfera, il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, i rifiuti radioattivi, i materiali esplosivi in disuso e la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell’attività agricola.

Gerarchia dei rifiuti: prima di tutto la prevenzione e la riduzione
La direttiva stabilisce una “gerarchia dei rifiuti” che stabilisce in generale un «ordine di priorità» di ciò che costituisce «la migliore opzione ambientale nella normativa e nella politica dei rifiuti». In testa alla gerarchia figura la prevenzione, ossia misure – prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto – che riducono la quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita, gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana oppure il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti. Segue poi la preparazione per il riutilizzo, ovvero le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

Viene poi il riciclaggio, ossia qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Esso include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. Segue poi il recupero diverso dal riciclaggio, come il recupero di energia o altre operazioni il cui principale risultato sia di «permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali». A questo proposito, la direttiva precisa che gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani possono essere intesi come attività di recupero unicamente se rispondono a determinati requisiti di “efficienza energetica” fissati dalla direttiva stessa.

Vi è, da ultimo, lo smaltimento che consiste in qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, come il deposito in discarica, la biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, l’iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, l’incenerimento o il deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera). Al riguardo, la direttiva sottolinea che gli Stati membri «non dovrebbero promuovere, laddove possibile, lo smaltimento in discarica o l’incenerimento di materiali riciclati».

Nell’applicare questa gerarchia dei rifiuti, precisa la direttiva, gli Stati membri devono adottare misure volte a incoraggiare le opzioni «che danno il miglior risultato ambientale complessivo». Devono anche tenere conto dei principi generali di precauzione e sostenibilità in materia di protezione dell’ambiente, della fattibilità tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali.

Raccolta differenziata per aumentare di almeno il 50% il riutilizzo e il riciclaggio
Accogliendo quanto richiesto dai deputati, il compromesso chiede agli Stati membri di adottare le misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e le attività di preparazione al riutilizzo. Si tratta, in particolare, di incoraggiare la costituzione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione, di ricorrere a strumenti economici e a criteri per l’aggiudicazione degli appalti e di fissare obiettivi quantitativi. Gli Stati membri sono chiamati inoltre a prendere misure per promuovere il riciclaggio di alta qualità e, a tal fine, dovranno predisporre regimi di raccolta differenziata dei rifiuti, praticabili dal punto di vista ambientale ed economico, volti a garantire il rispetto dei necessari criteri qualitativi per i pertinenti settori di riciclaggio.

Entro il 2015, come chiesto dai deputati, gli Stati membri dovranno quindi istituire regimi di raccolta differenziata «almeno» per la carta, il metallo, la plastica e il vetro. Dovranno pertanto adottare le misure necessarie affinché, entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti domestici di carta, metallo, plastica e vetro (e, possibilmente, di altra origine) sia aumentata complessivamente almeno del 50% in termini di peso. Entro lo stesso anno, inoltre, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di altri materiali di recupero, incluse le operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, dovranno essere aumentati di almeno il 70% in termini di peso.

Spetterà alla Commissione stabilire le norme dettagliate di attuazione e di calcolo per verificare il raggiungimento di tali obiettivi e, entro il 2014, dovrà esaminare le misure e gli obiettivi per eventualmente proporne il rafforzamento e l’introduzione di obiettivi per altri flussi di rifiuti. Ogni tre anni, invece, gli Stati membri dovranno stilare una relazione in merito ai risultati ottenuti e, qualora gli obiettivi non fossero raggiunti, spiegarne le ragioni, illustrando le misure che intendono prendere per porvi rimedio.

Prevenzione, eco-design e responsabilità estesa dei produttori
A cinque anni dall’entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri dovranno predisporre dei programmi di prevenzione dei rifiuti in cui sono tenuti a fissare «gli obiettivi di prevenzione», descrivere le misure di prevenzione esistenti e valutare l’utilità degli esempi di misure indicate dalla direttiva. Lo scopo di tali obiettivi e misure, è precisato, è «di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti». La Commissione dovrà inoltre presentare una serie di relazioni accompagnate, se necessario, da proposte di misure a sostegno delle attività di prevenzione e di attuazione dei programmi.

Così, entro il 2014, dovrà fissare obiettivi di prevenzione e dissociazione dei rifiuti da raggiungere nel 2020, fondati sulle migliori prassi disponibili. Inoltre, entro il 2011, dovrà formulare un piano d’azione per ulteriori misure di sostegno a livello europeo volte, in particolare, «a modificare gli attuali modelli di consumo» e definire una politica di progettazione ecologica (eco-design) dei prodotti che riduca al contempo la produzione di rifiuti e la presenza in essi di sostanze nocive, favorendo tecnologie incentrate su prodotti sostenibili, riutilizzabili e riciclabili.

Più in particolare, per rafforzare la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, gli Stati membri potranno adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi e tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa. Tali misure, è precisato, potranno includere l’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali attività. Potranno anche contemplare, come richiesto dai deputati, l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile.

Gli Stati membri, inoltre, potranno adottare misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti «volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità alle disposizioni della direttiva. Tali misure possono incoraggiare, tra l’altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all’uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l’ambiente. Nell’applicare la responsabilità estesa del produttore, d’altra parte, gli Stati membri dovranno tenere conto «della fattibilità tecnica e della praticabilità economica» nonché «degli impatti complessivi sociali, sanitari e ambientali», rispettando l’esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.

Una gestione dei rifiuti che non danneggi la salute e l’ambiente
Come principio generale, gli Stati membri devono pendere le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare, «senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna, senza causare inconvenienti da rumori od odori e senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse». Devono inoltre garantire che, all’interno del loro territorio, gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale «conferiscano i rifiuti raccolti e trasportati agli appositi impianti di trattamento».

In forza alla direttiva, secondo il principio “chi inquina paga”, i costi della gestione dei rifiuti devono essere sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. Gli Stati membri, tuttavia, possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.

Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti predispongano uno o più piani di gestione dei rifiuti che coprano, singolarmente o in combinazione tra loro, la totalità del loro territorio. Questi dovranno comprendere un’analisi della situazione della gestione dei rifiuti esistente nonché le misure da adottare per migliorare una preparazione per il riutilizzo, un riciclaggio, un recupero e uno smaltimento dei rifiuti corretti dal punto vista ambientale. Più in particolare, dovranno includere almeno il tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all’interno del territorio, i sistemi di raccolta dei rifiuti e grandi impianti di smaltimento e recupero esistenti, una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti per i rifiuti esistenti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti e, se necessario, degli investimenti correlati, nonché le informazioni sufficienti sui criteri di riferimento per l’individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero.

Autorizzazioni, responsabilità e sanzioni
La direttiva chiede agli Stati membri di imporre a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente. Tale autorizzazione, che può essere concessa per un periodo determinato ed essere rinnovata, dovrà precisare almeno i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati, i requisiti tecnici e di altro tipo applicabili al sito interessato, le misure precauzionali e di sicurezza da prendere, il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione, le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie e, infine, le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelano necessarie. L’autorizzazione dovrà essere negata qualora l’autorità competente ritenga che il metodo di trattamento previsto «sia inaccettabile dal punto di vista della protezione dell’ambiente». E’ poi precisato che le autorizzazioni concernenti l’incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia «sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica».

Gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti, gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale, gli intermediari e i commercianti nonché gli enti o le imprese che producono rifiuti pericolosi dovranno essere soggetti a adeguate ispezioni periodiche da parte delle autorità competenti. Le ispezioni relative alle operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti dovranno riguardare «l’origine, la natura, la quantità e la destinazione dei rifiuti raccolti e trasportati».

Gli Stati membri potranno precisare le condizioni della responsabilità e decidere in quali casi il produttore originario conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento o in quali casi la responsabilità del produttore e del detentore può essere condivisa o delegata tra i diversi soggetti della catena di trattamento. Possono anche decidere che la responsabilità di provvedere alla gestione dei rifiuti sia sostenuta parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano condividere tale responsabilità. Gli Stati membri saranno inoltre tenuti a adottare le misure necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico e la gestione incontrollata dei rifiuti e dovranno emanare le misure relative alle sanzioni da infliggere in caso di violazione delle disposizioni della direttiva e assicurarne l’applicazione. Le sanzioni dovranno essere «efficaci, proporzionate e dissuasive». (www.agoramagazine.it)

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