Le tasse occorre pagarle, ma certamente non due volte
“È possibile che una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni fiscali, di fatto, produca una doppia imposizione? I fatti dimostrano che non solo è possibile ma, secondo l’INPS e l’agenzia delle entrate è anche plausibile, accettabile e perpetrabile ai danni, spesso, di pensionati e lavoratori residenti all’estero” – ha dichiarato Marco Fedi, eletto per il Partito Democratico nella ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide.
“La questione torna ad essere sollevata in una interrogazione, presentata per la situazione in Thailandia nella seduta della Camera del 17 giugno, ma che purtroppo riguarda anche altri Paesi come il Lussemburgo, la Francia, la Svezia e, anche se in termini diversi, il Canada” – ha ricordato Fedi. “Nell’interrogazione si chiede quali iniziative il Governo intenda adottare per dare risposta al problema della doppia imposizione in Thailandia anche in presenza di una definitiva interpretazione da parte dell’agenzia delle entrate”. “Cominciamo a dare soluzione ai casi in cui vi è un evidente errore nell’applicazione delle norme e quindi consentire unicamente la tassazione nel paese di residenza per le pensioni corrisposte in Thailandia. Sarà necessario poi definire anche il regime dell’imposizione fiscale per gli altri Paesi partendo dal presupposto che le tasse occorre pagarle ma certamente non due volte” – ha concluso l’On. Marco Fedi.
Ecco il testo dell’interrogazione sulla questione Thailandia.
18 giugno 2008
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-00372
presentata da
MARCO FEDI
martedì 17 giugno 2008 nella seduta n.018
FEDI e BUCCHINO. –
Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro degli affari esteri, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
– Per sapere – premesso che:
l'Italia ha stipulato una serie di Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni fiscali;
tali Convenzioni stabiliscono quale dei due Stati contraenti debba esercitare la propria potestà impositiva nei confronti di soggetti residenti in uno di essi che abbiano maturato redditi nell'altro;
tali Convenzioni si applicano anche alle pensioni e di norma stabiliscono che le pensioni debbano essere tassate una sola volta e, se pensioni private, dallo Stato di residenza – sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali italiani (ad esempio Inps) preposti all'erogazione del trattamento pensionistico;
la Convenzione con il Thailandia contro le doppie imposizioni fiscali è in vigore dal 31 maggio 1980;
tale Convenzione, all'articolo 18, stabilisce che:
«Articolo 18 – Pensioni.
1. Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 le pensioni e le altre remunerazioni analoghe percepite da un residente di uno Stato contraente sono imponibili nell'altro Stato contraente se l'onere di tali pagamenti è sostenuto da un'impresa di detto altro Stato o da una stabile organizzazione ivi situata».
dal comma 1 dell'articolo 18 si evince in maniera palese il principio di tassazione esclusiva delle pensioni dell'Inps nel Paese di residenza sono tassate invece alla fonte le pensioni «pubbliche» (dello Stato o di Enti locali) e quelle aziendali;
tale interpretazione è stata suffragata dal parere espresso il 9 novembre 2005 dall'Agenzia entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, Ufficio fiscalità internazionale, Prot. 2005/160021, ove ad uno specifico quesito risponde che nel caso delle pensioni dell'Inps «non può revocarsi in dubbio l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione, in cui si stabilisce il principio di tassazione esclusiva nel Paese di residenza»;
nonostante la chiarezza della normativa ed il parere dell'Agenzia delle Entrate, l'Inps continua impropriamente, secondo gli interroganti in maniera difforme dalla normativa, a tassare alla fonte le pensioni dei pensionati italiani residenti in Thailandia;
siamo di fronte ad una evidente ingiustizia ed inosservanza della Convenzione che si protraggono da quasi dieci anni e che hanno generato così una assurda situazione di doppia tassazione delle pensioni degli italiani che vivono in Thailandia -:
quale urgente misura od iniziativa si intenda adottare per chiarire in maniera inequivocabile e definitiva, a 28 anni dalla entrata in vigore della Convenzione italo-thailandese contro le doppie imposizioni fiscali, il significato dell'articolo 18 di tale Convenzione e prescrivere all'Inps il rispetto della normativa che prevede la detassazione delle pensioni dell'Istituto pagate in Thailandia e la tassazione solo dal Paese di residenza.
Segretario III Commissione Affari Esteri e Comunitari