Interrogazione di Bucchino e Fedi sul diritto pensionistico negato da 7 anni

Sono passati ben sette anni e due governi di centrodestra e di centrosinistra ma il diritto all’importo aggiuntivo di 154 euro per i pensionati residenti all’estero stabilito da una legge entrata in vigore dal 2001 è ancora negato.
Gli Onorevoli Gino Bucchino e Marco Fedi hanno nuovamente presentato una interrogazione parlamentare al Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Maurizio Sacconi, sollecitando un intervento amministrativo che stabilisca una volta per tutte, in virtù del dettato della normativa vigente, che l’importo aggiuntivo introdotto dalla legge finanziaria per il 2001 n.338/2000 a favore dei pensionati “poveri” sia finalmente erogato anche ai titolari di pensione italiana residenti all’estero i quali hanno fatto richiesta di detassazione alla fonte della pensione italiana.

L’importo aggiuntivo di 154 euro è corrisposto dall’Inps in sede di erogazione della tredicesima e spetta se si verificano due condizioni:

1) Prima condizione: L’importo annuo della pensione (o l’importo complessivo delle pensioni di cui sia titolare la stessa persona compresa l’eventuale pensione estera), non deve superare l’importo annuo del trattamento minimo; nel caso in cui invece superi tale limite l’importo aggiuntivo viene corrisposto in misura parziale, fino a concorrenza del minimo più l’importo aggiuntivo stesso.
In pratica per il 2008:
• se l'importo della pensione (comprensivo delle maggiorazioni sociali) risulta maggiore di 5.915,50 euro, nulla spetta al pensionato;
• se l'importo della pensione risulta minore o uguale a 5.760,56 euro, il pensionato ha diritto, se risultano soddisfatte le condizioni reddituali sue e del coniuge, all'intero importo aggiuntivo;
• se l'importo della pensione risulta compreso tra euro 5.760,56 e 5.915,50 al pensionato spetta la differenza tra 5.915,50 e l'importo della pensione, sempre che risultino soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge;
• per i residenti all'estero l'importo della pensione preso in considerazione oltre al pro-rata italiano include anche l'eventuale pensione estera;

2) Seconda condizione: Il reddito personale non deve superare un importo pari ad una volta e mezza il trattamento minimo vigente nell’anno; inoltre, il reddito complessivo dei coniugi non deve superare un importo pari a tre volte il trattamento minimo vigente nell’anno.
Il diritto all'importo aggiuntivo per il 2008 di 154,94 euro, o ad una parte dello stesso, è attribuito se il reddito personale non supera l'importo di 8.640,84 euro. Qualora il pensionato è coniugato, il limite di reddito cumulato previsto è di 17.281,68 euro.

Si tratta quindi – fanno notare i due parlamentari – di un beneficio circoscritto ad una limitata platea di aventi diritto i quali devono essere titolari di pensioni e di redditi bassi ed interessa in particolare i pensionati italiani residenti in America Latina che vivono in uno stato di estremo disagio.

Da questa già limitata platea di beneficiari, l'INPS ha deciso, secondo gli interroganti senza una fondata e plausibile motivazione, di escludere i residenti all'estero titolari di una pensione (pro-rata) italiana detassata alla fonte (e quindi dall'Inps stesso in qualità di sostituto di imposta) in seguito all’applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali.

Bucchino e Fedi ritengono che l'esclusione di migliaia di nostri connazionali residenti all'estero dalla attribuzione di un modesto beneficio previdenziale, che viene invece concesso a tutti i titolari di pensione residenti in Italia e a quelli residenti all’estero ai quali non viene applicata la detassazione della pensione italiana alla fonte, rappresenti una manifesta ingiustizia che non trova alcuna giustificazione o fondamento tecnico-giuridici, atteso che la legge istitutiva dell'importo aggiuntivo non prevede alcuna specifica esclusione soggettiva né cause ostative di tipo fiscale ma solo il soddisfacimento di specifici requisiti reddituali.
Pertanto Bucchino e Fedi chiedono al Ministro del Lavoro di verificare i motivi dell'esclusione dei residenti all'estero titolari di pensione italiana detassata alla fonte dall'attribuzione dell'importo aggiuntivo alla tredicesima mensilità pensionistica istituito dalla legge n. 388 del 2000, articolo 70 comma 7, e, nel caso in cui tale esclusione sia considerata ingiustificata, di impartire istruzioni all'Inps affinché l'istituto previdenziale eroghi la prestazione in oggetto anche ai soggetti finora esclusi con l’eventuale concessione degli arretrati.

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