Riscatto del diploma di laurea a fini pensionistici: l’INPS fornisce chiarimenti e precisazioni

L'Inps fornisce chiarimenti sulle nuove norme in materia di riscatto del diploma di laurea ai fini pensionistici, introdotte dal comma 77 dell'articolo 1 della finanziaria 2008.

L’Inps con la circolare n. 29 dell’11 Marzo 2008 ritorna sull’argomento fornendo ulteriori precisazioni. La necessità di ultaeriori chiarimenti in ordine alla complessa materia era già stata rilevata con messaggio n. 654 del 9 Gennaio 2008, con il quale l'Istituto aveva fornito una prima informativa sulla normativa introdotta dalla legge 24 Dicembre 2007 n. 247 in materia del riscatto della laurea a fini previdenziali
Con riferimento alla decorrenza la circolare specifica che le disposizioni introdotte in merito alle modalità di esercizio della facoltà di riscatto si applicano esclusivamente alle domande presentate dal 1° gennaio 2008. Coloro che avessero presentato la domanda in data anteriore, potranno alternativamente presentare una nuova domanda o chiedere che quella già inoltrata venga considerata come presentata il 1° gennaio 2008. Chi avesse già cominciato il pagamento rateale del relativo onere, potrà interromperlo, ottenere l’accredito del periodo coperto dal pagamento delle rate effettuate e presentare – per il periodo del corso di studi residuo – nuova domanda di riscatto, il cui onere terrà conto, come nel caso precedente, del diverso momento di presentazione della domanda.
La nuova normativa prevede che l’onere di riscatto possa essere estinto od in unica soluzione od in 120 rate senza interessi. Viene fatta salva la possibilità per l’istante di chiedere un ammortamento con un numero di rate inferiore. Resta inoltre fermo che il pensionato non potrà chiedere il pagamento rateale e che il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso, con conseguente obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione. Una importante novità è costituita dal fatto che anche i non iscritti ad alcuna forma di previdenza che non abbiano mai prestato attività lavorativa, potranno presentare domanda di riscatto.(Norma)

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