L’accusa di plagio all’autore del “Codice Da Vinci” ripropone la tutela giuridica delle opere dell’ingegno
Il nostro diritto non prevede, né ha approntato norme a tutela ed a protezione delle sole idee
Dan Brown è stato accusato di aver copiato alcune parti del suo capolavoro “Il codice Da Vinci”. In fondo, non si tratterebbe di aver copiato parola per parola i testi del suo romanzo, o di parti di esso, ma di essersi ispirato ad una “scenografia” già progettata.
Dalle opere di Baigent & Co., Don Brown avrebbe preso le vicende relative a Gesù Cristo, peraltro da fonti apocrife degli scritti di Filippo, e ne avrebbe costruito su un romanzo. Che Gesù, contrariamente a quanto la dottrina delle Chiesa prescrive, fosse stato sposato ed avrebbe avuto dei figli i cui discendenti, il SanGReAL, avrebbero avuto a che fare con la dinastia Merovingia.Qui è necessario adoperare una distinzione che, da un punto di vista giuridico, ha un significato ben preciso: l’elaborato di una storia è frutto dell’ingegno e, quindi, degno di tutela giuridica da parte del diritto d’autore, la materia, l’idea oggetto dell’elaborato sarebbe avulsa dal diritto d’autore e quindi non tutelabile.Infatti, il nostro diritto non prevede né ha approntato norme a tutela ed a protezione delle sole idee. Una delle spiegazioni più convincenti e disarmanti al tempo stesso, di valore processuale a difesa dell’ultimo assunto e della reputazione del sig. Brown, è che lo stesso successo decretato a lui non fu altrettanto riconosciuto al sig. Baigent & Co. E’ la dimostrazione inconfutabile che quell’idea, quella struttura esistente a monte, ha trovato successo solo nell’elaborazione del genio di un altro autore soprattutto quando quell’idea è “materia storica” che non può essere oggetto di proprietà intellettuale.La legge italiana tutela le opere dell’ingegno che abbiano il connotato della creatività e non le idee, in qualsiasi campo esse si trovino: scientifico, giuridico, letterario, informativo, ecc. Allora, nel caso del sig. Brown, oggetto di tutela del diritto d’autore non è l’idea che è materia storica non frutto dell’ingegno di altri, in questo caso di Baigent & Co., ma la rappresentazione originale che Brown ha reso, attraverso il suo talento, nella elaborazione nuova e creativa del suo romanzo. Se così non fosse, non sarebbe mai possibile scrivere senza essere accusati di plagio, della storia, delle narrazioni antiche, dei miti.In Italia, la giurisprudenza è abbastanza datata. Le prime norme sono del 1881, riformate da una legge del 1926 e poi la legge n. 633 del 22 aprile 1941 ancora in vigore come la LDA: Legge sul diritto d’autore.L’art. 2, di questa legge, elenca una serie di disposizioni che rientrano nella tutela del diritto d’autore senza, con questo, pretendere che il “decalogo” sia tassativamente chiuso:– Opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;– Opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;– Opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;– Opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;– Disegni e le opere dell’architettura;– Opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempre che non si tratti di semplice documentazione;– Opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia (escluse le semplici fotografie);– Programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore;– Banche dati (…), intese come raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo;– Opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.Oggetto del diritto d’autore, viene solitamente distinto in “corpus mysticum” e “corpus mechanicum”. L’uno quale idealità del pensiero e del genio dell’autore, l’altro, quale strumento attraverso il quale il corpus mysticum si materializza, per esempio, un libro, un disco, una pellicola ecc.
Da questa distinzione scaturiscono i diritti esclusivi in appannaggio dell’autore cioè la riproduzione, diffusione, modificazione, noleggio, prestito, ecc. dell’opera realizzata.
Un’opera, per esser tale e godere di tutela giuridica deve dunque realizzarsi in concreto, fosse anche con la sola voce tipo la recitazione o l’esecuzione di un brano musicale.