Il diritto d’autore ritorna d’attualità  con il codice…Da Vinci

L’accusa di plagio all’autore del “Codice Da Vinci” ripropone la tutela giuridica delle opere dell’ingegno

Il nostro diritto non prevede, né ha approntato norme a tutela ed a protezione delle sole idee

Dan Brown è stato accusato di aver copiato alcune parti del suo capolavoro “Il codice Da Vinci”. In fondo, non si tratterebbe di aver copiato parola per parola i testi del suo romanzo, o di parti di esso, ma di essersi ispirato ad una “scenografia” già progettata.

Dalle opere di Baigent & Co., Don Brown avrebbe preso le vicende relative a Gesù Cristo, peraltro da fonti apocrife degli scritti di Filippo, e ne avrebbe costruito su un romanzo. Che Gesù, contrariamente a quanto la dottrina delle Chiesa prescrive, fosse stato sposato ed avrebbe avuto dei figli i cui discendenti, il SanGReAL, avrebbero avuto a che fare con la dinastia Merovingia.Qui è necessario adoperare una distinzione che, da un punto di vista giuridico, ha un significato ben preciso: l’elaborato di una storia è frutto dell’ingegno e, quindi, degno di tutela giuridica da parte del diritto d’autore, la materia, l’idea oggetto dell’elaborato sarebbe avulsa dal diritto d’autore e quindi non tutelabile.Infatti, il nostro diritto non prevede né ha approntato norme a tutela ed a protezione delle sole idee. Una delle spiegazioni più convincenti e disarmanti al tempo stesso, di valore processuale a difesa dell’ultimo assunto e della reputazione del sig. Brown, è che lo stesso successo decretato a lui non fu altrettanto riconosciuto al sig. Baigent & Co. E’ la dimostrazione inconfutabile che quell’idea, quella struttura esistente a monte, ha trovato successo solo nell’elaborazione del genio di un altro autore soprattutto quando quell’idea è “materia storica” che non può essere oggetto di proprietà intellettuale.La legge italiana tutela le opere dell’ingegno che abbiano il connotato della creatività e non le idee, in qualsiasi campo esse si trovino: scientifico, giuridico, letterario, informativo, ecc. Allora, nel caso del sig. Brown, oggetto di tutela del diritto d’autore non è l’idea che è materia storica non frutto dell’ingegno di altri, in questo caso di Baigent & Co., ma la rappresentazione originale che Brown ha reso, attraverso il suo talento, nella elaborazione nuova e creativa del suo romanzo. Se così non fosse, non sarebbe mai possibile scrivere senza essere accusati di plagio, della storia, delle narrazioni antiche, dei miti.In Italia, la giurisprudenza è abbastanza datata. Le prime norme sono del 1881, riformate da una legge del 1926 e poi la legge n. 633 del 22 aprile 1941 ancora in vigore come la LDA: Legge sul diritto d’autore.L’art. 2, di questa legge, elenca una serie di disposizioni che rientrano nella tutela del diritto d’autore senza, con questo, pretendere che il “decalogo” sia tassativamente chiuso: Opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; Opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; Opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; Opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; Disegni e le opere dell’architettura; Opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempre che non si tratti di semplice documentazione; Opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia (escluse le semplici fotografie); Programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore; Banche dati (…), intese come raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo; Opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.Oggetto del diritto d’autore, viene solitamente distinto in “corpus mysticum” e “corpus mechanicum”. L’uno quale idealità del pensiero e del genio dell’autore, l’altro, quale strumento attraverso il quale il corpus mysticum si materializza, per esempio, un libro, un disco, una pellicola ecc.

Da questa distinzione scaturiscono i diritti esclusivi in appannaggio dell’autore cioè la riproduzione, diffusione, modificazione, noleggio, prestito, ecc. dell’opera realizzata.

Un’opera, per esser tale e godere di tutela giuridica deve dunque realizzarsi in concreto, fosse anche con la sola voce tipo la recitazione o l’esecuzione di un brano musicale.

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