Iniziamo con una domanda: vogliamo davvero “semplificare la vita fiscale dei contribuenti” adottando la dichiarazione dei redditi precompilata?
Se la risposta è affermativa occorrerà innanzitutto eliminare dubbi, rischi e responsabilità, altrimenti la dichiarazione precompilata si tradurrà in un grosso insuccesso.
L’art. 1 dello schema di Decreto Legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali – Atto di Governo n. 99 prevede in via sperimentale, dall’anno 2015 (quindi dal periodo d’imposta 2014) la dichiarazione dei redditi precompilata dall’Agenzia delle Entrate.
La procedura è messa a disposizione dei lavoratori dipendenti, assimilati e dei pensionati (circa 30 milioni di contribuenti) che hanno i requisiti per presentare il modello 730.
Per la sua “precompilazione” l’Agenzia utilizzerà le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, nonché i dati trasmessi da banche, assicurazioni ed enti previdenziali oltre a quelli contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione ed ai redditi diversi come le prestazioni occasionali.
Infatti gli istituti di credito, le assicurazioni, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari, entro il 28 febbraio dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per ogni contribuente, i dati su interessi ed oneri accessori, mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali e assistenziali oltre a quelli versati alla previdenza complementare.
Entro il 7 marzo i sostituti d’imposta dovranno inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate il modello CUD di ogni contribuente di cui gestiscono la posizione fiscale.
Quindi, l’invio telematico è a tutti gli effetti un nuovo adempimento fiscale nonché una nuova scadenza, perché fino ad oggi il modello CUD veniva consegnato solo al lavoratore.
Non possiamo certo parlare di semplificazione fiscale.
In entrambe le circostanze, gli artt. 2 e 3 prevedono che in caso di ritardo o di errata trasmissione, al sostituto d’imposta ed ai soggetti terzi (banche, assicurazioni etc.) sarà comminata una nuova sanzione, non prevista in precedenza, determinata nella misura fissa di 100 euro per ogni dipendente e/o comunicazione.
Entro la data del 15 Aprile dopo aver incrociato i dati in suo possesso con quelli ricevuti telematicamente (deduzioni e detrazioni), l’Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione del contribuente il modello 730 precompilato, attraverso tre modalità alternative.
Il modello 730 infatti, potrà essere consultato dai contribuenti accreditati in via telematica direttamente online sul sito dell’Agenzia delle Entrate, o essere richiesto al proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, oppure con apposita delega al centro di assistenza fiscale CAF o all’intermediario professionista.
Resta comunque ferma la possibilità di predisporre il modello 730 nelle stesse modalità che sono state utilizzate in questi anni.
Entro il 7 luglio, tutti i modelli 730 cartacei e quelli precompilati dovranno essere presentati al sostituto d’imposta, al CAF o all’intermediario professionista.
In alternativa, i contribuenti potranno inviare telematicamente il modello 730 precompilato con o senza modifiche.
Se non ci saranno modifiche all’articolato, riteniamo che saranno molti i contribuenti che continueranno a predisporre il modello 730 nella “vecchia maniera” e senza utilizzare il precompilato.
Pesaro, 10 Ottobre 2014
FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI
Angelo Galdenzi