Pos si… Pos no… in qualsiasi Paese civile, qualsiasi risposta venisse data terrebbe sicuramente in debito conto le tutele da riservare ai soggetti più deboli (i cittadini).
Se da una parte la nostra Fondazione è stata tra le prime a convenire sulla necessità che vada perpetrata l’attività di limitazione dell’uso del contante, dall’altra, ancora una volta, ribadiamo con fermezza che gli oneri legati all’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento debbano rimanere a carico di coloro che, sin qui ne hanno tratto e da domani ancor di più ne trarranno vantaggi economici (gli istituti di credito).
D’altronde, considerato il nobile scopo – individuato nel contenimento dell’evasione fiscale – perché banche, poste e tutti gli altri prestatori di servizi di pagamento elettronici non dovrebbero accontentarsi di lucrare sui giorni valuta, evitando di addebitare agli operatori economici e ai i cittadini gli onerosi costi di gestione dei POS?
Se l’intento è quello di limitare l’uso del contante, perché mai banche, poste e tutti gli altri prestatori di servizi di pagamento elettronici dovrebbero trarne un vantaggio economico a scapito della collettività?
A pensar male si potrebbe arrivare a dire che l’operazione perda il suo lodevole intento laddove, in base a disposizione di legge, si riveli un affare per pochi e un onere per tutti gli altri.
Da una parte le banche, le poste e tutti gli altri prestatori di servizi di pagamento elettronici che traggono vantaggi economici dall’erogazione di questi servizi, che divengono obbligatori per legge. e dall’altra operatori economici e cittadini che devono sostenere nuovi costi (gli operatori economici facendo fronte ai canoni di noleggio e alle commissioni per le transazioni elettroniche e i cittadini, sostenendo costi di apertura e di gestione di conti correnti per il rilascio delle carte bancomat, delle carte di credito e delle carte prepagate).
D’altra parte, in Italia non è la prima volta che ci troviamo in una situazione surreale per la quale in nome di una “fantomatica crociata” c’è chi s’arricchisce e chi s’impoverisce!
Come non ricordarsi che proprio poco più di un anno fa, tantissimi italiani, sono stati obbligati all’apertura di un conto corrente, in nome della lotta all’antiriciclaggio e si badi bene su transazioni finanziarie effettuate proprio da Enti Pubblici ed aventi ad oggetto PENSIONI.
La domanda, che a questo punto ci facciamo non è Pos si… o Pos … no ma perché con il D.L. “Salva Italia” il Governo non abbia pensato di porre a carico delle banche tutti gli oneri dell’operazione, considerato che, le stesse beneficeranno dei maggiori introiti derivanti dai delta dei giorni valuta (addebito 1 giorno e accredito 1 giorno)?
Come sempre la risposta, che potrebbe far sorridere ma che invece ci imbarazza notevolmente, la lasciamo ai nostri lettori, mentre noi ci cimenteremo nella ricostruzione del “novellato”.
Nell’ambito del D.L. n. 179/2012 (Decreto Crescita 2.0 – Governo Monti), il Legislatore ha inserito una specifica disposizione finalizzata alla diffusione dell’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento.
In particolare, l’art. 15 del citato Decreto, denominato “Pagamenti elettronici” al comma 1, ha previsto innanzitutto l’obbligo di utilizzo “a far data dal 1° giugno 2013”, di carte di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, a prescindere dall’importo dell’operazione.
Inoltre, il comma 4 del citato art. 15 ha disposto espressamente che: “A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.”
Infine, va segnalato che il comma 5 dell’art. 15 ha disposto espressamente che “con uno o più decreti … vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente [comma 4]. Con i medesimi decreti può essere disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.”
Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto n. 21 del 24.1.2014, pubblicato sulla G.U. del 27.1.2014, contenente le disposizioni attuative dell’obbligo in esame.
Sono interessati dall’obbligo in esame tutti i soggetti che “effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali”, ovvero commercianti, prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.) e studi professionali (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ecc.).
Il Decreto attuativo in esame ha posto una precisa limitazione circa l’applicazione del suddetto obbligo, prevedendo che lo stesso riguardi solo i pagamenti superiori ad euro 30,00 effettuati nei confronti dei soggetti di cui sopra, per l’acquisto di prodotti e prestazioni di servizi.
Come espressamente disposto nel comma 2 del citato art. 2, “in sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014”, l’obbligo interessa soltanto i soggetti con un fatturato dell’anno 2013 superiore ad euro 200.000,00.
Il Decreto in esame non fornisce ulteriori indicazioni circa la disciplina applicabile a regime, limitandosi a rinviare ad un (eventuale) “successivo decreto” con il quale “possono essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato”.
Durante la conversione del D.L. n. 150/2013, cosiddetto Decreto “Milleproroghe”, però, è stato modificato il comma 4 dell’art. 15 D.L. 179/2012 prevedendo la decorrenza dell’obbligo di attivazione del Pos al 30.06.2014.
La disciplina in esame, prima ancora della sua entrata in vigore, non solo è già stata oggetto di notevole dibattito, ma è pure stata oggetto di rinvio creando incertezze su quanto previsto dal Decreto Ministeriale recentemente approvato.
Infatti, la disposizione transitoria fissata dal suddetto Decreto attuativo sarà di fatto non operativa e conseguentemente dal 30.06.2014 l’obbligo di attivazione del Pos interesserà i soggetti indicati a prescindere dal fatturato realizzato nell’anno precedente, salvo l’emanazione di un nuovo Decreto Ministeriale che vada a stabilire le nuove regole e/o limiti.
Ad ogni modo, senza entrare nel merito dei soliti ritardi con cui vengono emanati i Decreti Attuativi, ciò che secondo noi va evidenziato è che in molti esercizi commerciali l’utilizzo degli strumenti in esame è già consolidato.
Il 31% delle imprese risulta dotata di un terminale POS (a fronte del 44% dei paesi europei con i livelli medio alti di utilizzo delle carte di pagamento).
Pertanto la novità riguarda soprattutto l’estensione generalizzata ai soggetti che prestano servizi (sembra che l’utilizzo del POS sia sotto il 10%), ai quali vengono quindi “addossati” ulteriori oneri di gestione.
Nel frattempo, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stata data attuazione alle disposizioni in materia di riduzione delle commissioni a carico degli esercenti per le transazioni effettuate con carte di pagamento la cui decorrenza però è fissata per il 29 Luglio 2014.
Secondo il nostro parere, sarebbe stato non solo opportuno ma necessario procedere prima alla riduzione se non all’azzeramento dei costi e successivamente prevedere l’obbligo del POS.
Ad ogni modo, come già evidenziato durante i lavori del nostro convegno annuale “Pacchetto Professioni” dell’8 novembre scorso, la norma non prevede sanzioni, quindi, laddove un cliente avanzi la richiesta di pagare il corrispettivo tramite POS e l’operatore economico ne fosse sprovvisto si genererebbe, a mente dell’art. 1206 del Codice civile, “la mora del creditore” che non libera il debitore dalla propria obbligazione.
Concludiamo sottolineando come il legislatore, ancora una volta, abbia perso un’occasione nella lotta al contenimento dell’evasione fiscale per il tramite della limitazione dell’uso del contante, non tenendo conto che l’attivazione “tout court” dell’obbligo del POS, anziché rappresentare per il cittadino un’agevolazione si traduce in un aggravio di costi da sopportare in nome di un ingiustificato arricchimento di banche, poste e di tutti gli altri prestatori di servizi di pagamento elettronici, a meno che, ce lo si consenta, l’obiettivo che il legislatore si era all’epoca prefissato non fosse stato proprio quest’ultimo.
Alla luce di quanto sopra, riteniamo indispensabile che il legislatore intervenga prevedendo:
– la concessione agli operatori economici del POS in comodato d’uso gratuito, lasciando tutti gli oneri a carico di banche, poste e di tutti gli altri prestatori di servizi di pagamento elettronici;
– l’apertura per tutti i cittadini di un conto di pagamento di base a costo ZERO per il rilascio delle carte bancomat, delle carte di credito e delle carte prepagate.
Pesaro, li 9 Giugno 2014
FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI
Angelo Galdenzi